Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

disdetta contratto di locazione

  • Debora Gambineri

    Arezzo
    30/01/2017 18:32

    disdetta contratto di locazione

    Scrivo la presente quale liquidatore nominato (in affiancamento ad altro liquidatore precedentemente nominato)nell'ambito di una procedura concorsuale con cessione di beni.
    Tra i beni da mettere in liquidazione ci sono alcuni beni immobili sui quali gravano contratti di locazione uso abitativo stipulati prima della domanda di concordato.
    Nel corso del concordato il contratto di locazione (4+4) si è rinnovato automaticamente fino al giugno 2018.
    Mi chiedo se in qualità di liquidatore posso procedere ad inviare lettera di disdetta dei contratti alla loro scadenza o se la stessa debba essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.
    Inoltre, qualora nel piano del concordato presentato, non fosse fatta menzione dei suddetti contratti di locazione, questi si possono ritenere comunque opponibili agli organi concordatari o c'è un modo per contestare il tacito rinnovo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2017 19:34

      RE: disdetta contratto di locazione

      Il meccanismo delle attribuzioni delle funzioni al liquidatore si può ancora spiegare, come in passato, quale un originario conferimento di poteri da parte del debitore ai creditori individuabili nella costituzione di un diritto di disposizione differita al decreto di omologazione; con questo tale diritto viene trasferito, nella sua attualità, direttamente al liquidatore, il quale esercita i suoi poteri di disposizione in nome e per conto dell'ufficio di cui è titolare e non dei creditori. A seguito della fallimentarizzazione della liquidazione concordataria- ben evidenziata dai richiami contenuti nell'art. 182-, si può, quindi, dire che è stata codificata la figura del liquidatore nel soggetto che, per effetto del decreto di omologazione, viene investito, al pari del curatore fallimentare, di un ufficio pubblico costituito allo scopo di provvedere alla liquidazione dei beni ceduti e al soddisfacimento dei creditori, pur senza assumere la veste di organo della procedura in senso tecnico.
      Di conseguenza, per quanto attiene l'attivo, egli ha il potere di disposizione dei beni ceduti dal debitore, il quale, quindi viene privato della disponibilità degli stessi e del potere di esercitare le relative azioni; pertanto il liquidatore può, anzi deve procedere alle vendite dei beni ceduti e può compiere tutte quelle attività di gestione patrimoniale utili e funzionali alla più proficua realizzazione dei cespiti oggetto di cessione, dalla locazione di beni ad acquisti strumentali ad una più vantaggiosa alienazione, quale l'affitto di azienda, ecc.
      In questi poteri rientra anche la disdetta della locazione in corso in modo da vendere l'immobile libero con un prevedibile maggior ricavo. nel suo caso, però, ci sembra di capire che la vendita verrà effettuata ben prima della scadenza del contratto (giugno 2018) e, poiché vi è termine per la disdetta fino a sei mesi prima della scadenza, ci sembra prematura la disdetta, che probabilmente competerà all'aggiudicatario.
      Zucchetti SG srl