Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo - liquidazione compensi difensore giudizio tributario

  • Enrico Lanzara

    Salerno
    07/12/2016 13:39

    Concordato preventivo - liquidazione compensi difensore giudizio tributario

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre i seguenti quesiti relativi a vicende afferenti un Concordato Preventivo nel quale rivesto la carica di Liquidatore Giudiziale.
    Dopo l'omologazione del Concordato con integrale cessione dei beni, la società ha ricevuto un accertamento tributario per mezzo del quale l'Amministrazione Finanziaria ha recuperato a tassazione plusvalenze connesse alla vendita dell'immobile messo a disposizione per la soddisfazione della massa dei creditori nell'ambito del Concordato Preventivo.
    Orbene, senza chiedere alcuna autorizzazione agli organi del Concordato il legale rappresentante della società, che ha ricevuto l'atto di accertamento, ha nominato un proprio difensore ed impugnato davanti alla competente Commissione Tributaria l'accertamento in argomento.
    Definito in primo grado il relativo procedimento con l'accoglimento del ricorso tributario, il difensore ha depositato agli atti del Concordato domanda di pagamento del compenso maturato in relazione alla prestazione resa, ritenendo che lo stesso debba far carico alla massa concordataria.
    Mi pongo due domande:
    1) premesso che il ricorso è stato accolto (in considerazione del fatto che le norme vigenti escludono espressamente per le società in Concordato preventivo l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze), l'accertamento e le somme con lo stesso richieste dall'AF sarebbero state certamente opponibili al concordato, ossia al relativo pagamento si sarebbe dovuto provvedere con i fondi del Concordato?
    2) il compenso del difensore, si ripete nominato dalla società del tutto autonomamente senza alcuna richiesta agli Organi del Concordato né autorizzazione da parte di questi ultimi, può essere posto a carico del Concordato considerato il tipo di pretesa tributaria a cui si riferisce il ricorso dallo stesso presentato?
    Cordialità

    Enrico Lanzara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/12/2016 20:36

      RE: Concordato preventivo - liquidazione compensi difensore giudizio tributario

      Posto che l'accertamento in questione è stato notificato dopo l'omologa del concordato e che lo stesso preludeva alla richiesta di pagamento del relativo credito, non vi è dubbio che la legittimazione passiva a resistere all'accertamento del credito nelle forme per quella tipologia di credito prevista (ossia tramite impugnazione avanti al giudice tributario) appartenesse al debitore. Il dato è pacifico almeno dalla fine degli anni '80, nel mentre si discute se vi è una legittimazione concorrente del liquidatore, che è questione che qui non interessa. Comunque ricordiamo che la Cassazione (Cass. 10/06/2009, n. 13340) proprio nella materia de qua, ha stabilito che "L'avviso di accertamento tributario emesso nei confronti di società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni deve essere notificato al rappresentante legale e non al liquidatore, atteso che il debitore concordatario è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione".
      Se il debitore aveva la legittimazione a resistere e ad impugnare il credito, lo stesso non aveva bisogno dell'autorizzazione del giudice o del tribunale, tanto più che anche in corso di procedura (ossia prima dell'omologa) la resistenza al credito non è tra le previsioni espresse per le quali l'art. 167 richieda l'autorizzazione, né può considerarsi atto di straordinaria amministrazione.
      Riteniamo, pertanto, che il pagamento delle spese legali sostenute dal debitore per il giudizio tributario debbano essere a carico della procedura, tanto più che questa si giova della vittoria ottenuta dal debitore; infatti, in mancanza di impugnazione e, quindi, di definitività dell'accertamento, il credito tributario, anche se infondato, avrebbe potuto essere opposto alla procedura.
      Zucchetti SG srl