Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    13/12/2017 21:50

    DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO

    TRIBUNALE DISPONE DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA IN SEDE DI
    PRECONCORDATO DI EURO 4.000 DA VERSARE
    SU LIBRETTO BANCARIO VINCOLATO ALLA PROCEDURA.

    IL CONTO CORRENTE BANCARIO HA UN SALDO ATTIVO DI 12.000
    MA RISULTA PIGNORATO.

    LA BANCA SI RIFIUTA DI SBLOCCARE I FONDI.

    SCADE IL TERMINE FISSATO DAL TRIBUNALE.
    LA SOCIETA' NON HA ALTRI MEZZI LIQUIDI.

    E' POSSIBILE INTERESSARE IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
    PERCHE' INVITI LA BANCA ALLO SBLOCCO ALMENO
    DELLA SOMMA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA ?


    NE' SI PUO' EQUIPOLLENTEMENTE DARE MANDATO IRREVOCABILE
    AL COMMISSARIO DI INCASSARE DETTO IMPORTO PRESSO LA BANCA ?

    IN CASO DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO
    SAREBBE RECLAMABILE PER ILLEGITTIMITA'
    TALE SENTENZA ?

    GRAZIE

    AVV. F. ANGELI
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/12/2017 19:21

      RE: DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO

      E' da presumere che A, creditore dell'imprenditore B in preconcordato, abbia pignorato presso la banca terza C il debito di questa verso B portato dal saldo di conto corrente attivo. Poiché la ragione principale del concordato con riserva è attuare l'automatic stay in attesa della preparazione della proposta di concordato del piano, è indiscusso che trovi applicazione l'art. 168 l.f., per il quale "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore".
      La sanzione disposta dall'art. 168 per la violazione del divieto è la nullità, per cui è da ritenere che gli atti posti in essere nell'inosservanza del divieto non producono alcun effetto , nè essi potranno rivivere nel caso di non concessione del termine (si ricordi che gli effetti protettivi scattano dalla pubblicazione della domanda) o di dichiarazione di inammissibilità della domanda iniziale per violazione degli obblighi informativi o per la mancata proposizione della proposta e del piano alla scadenza del termine concesso..
      Discorso diverso va fatto per gli atti esecutivi e cautelari legalmente compiuti fino alla data in cui scatta il divieto. Questo non comporta (del resto neanche nel fallimento ciò avviene) l'estinzione del procedimento esecutivo o cautelare iniziati prima del ricorso al concordato, né il venir meno del pignoramento o del sequestro anteriori, ma la sola improcedibilità, che si sostanzia in una forma di sospensione del pignoramento e della misura cautelare, che non determina però la trasmissione al debitore della disponibilità del bene pignorato o sequestrato come se l'esecuzione o il sequestro non ci fossero stati.
      Stando così le cose, crediamo che il debitore (pre)concordatario non possa ottenere lo svincolo della somma in questione per usilizzarla allo scopo da lei indicato, né possa farlo il precommissario.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        14/12/2017 20:15

        RE: RE: DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO

        IN OGNI CASO I FONDI LIQUIDI IN BANCA
        FANNO PARTE DELL' ATTIVO CEDUTO AI CREDITORI
        GIUSTO ?

        E QUALCUNO DOVRA' PUR APPRENDERE.

        QUANDO ?

        IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE ?

        IN CASO DI FALLIMENTO I FONDI LIQUIDI SONO APPRESI
        DAL CURATORE.

        IN CASO DI PROCEDURA DI CONCORDATO
        VENGONO A TROVARSI IN UNA SORTE DI GABBIA
        CONGELATA ?

        PARALIZZANDO L' ATTIVITA ' D' IMPRESA ANCHE
        IN CASO DI CONCORDATO IN CONTINUITA'

        PARE DIFFICILE RAVVISARE LA RATIO, DATO CHE
        NON VERREBBERO APPRESI DA NESSUNO.

        E ALLORA ESISTE UNA REGOLA DI COMPORTAMENTO
        ALQUANTO STRANA CHE STABILISCE UNA SORTA..DI
        TRAFUGAMENTO DELL' ATTIVO LIQUIDO DA SE' STESSI
        A SE' STESSI ...AI FINI DEL PAGAMENTO DEL DEPOSITO
        PER SPESE DI GIUSTIZIA NEL CASO SI PREVEDA DI ENTRARE
        IN CONCORDATO.

        QUANDO LA GARANZIA PATRIMONIALE COSTITUISCE TUTTA OGGETTO
        DI CESSIO BONORUM....UNA PARTE INVECE DEVE ESSER " SVINCOLATA "
        IN QUANTO DEVE ESSERE DI COMODA APPRENSIONE.

        SICCHE' IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
        NON E' DIRITTO DI TUTTI PUR SUSSISTENDO I NUMERI
        MA SOLO DI CHI PUO' AVERE L' IMPORTO DI SPESE DI GIUSTIZIA
        "LIBERO"

        VIENE UN SOSPETTO DI ILLEGITTIMITA ' COSTITUZIONALE
        O ALMENO SI POTREBBE PENSARE AD UNA INTERPRETAZIONE
        COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA NEL SENSO CHE
        BASTA CHE I FONDI CI SIANO ALL' ATTIVO (CEDUTO AI CREDITORI
        ANCHE PREDEDUTTIVI )
        E NON CHE ANCHE SIANO " LIBERI " ?






        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/12/2017 19:23

          RE: RE: RE: DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO

          Lei tocca un nervo scoperto del sistema frutto della necessità del legislatore di trovare un equilibrio tra i diritti del debitore e e quelli dei creditori che si sono tempestivamente mossi, con un pignoramento o un sequestro per tutelare i propri crediti. L'equilibrio è stato trovato nel bloccare ogni ulteriore attività, che sarebbe affetta da nullità, ma nel mantenere in piedi ciò che è stato fatto, in modo di impedire da un lato ai creditori di disperdere il patrimonio del debitore a soddisfazione del proprio credito, e di evitare, dall'altro, che il debitore utilizzi i suoi beni, già vincolati in qualche modo, e che potrebbero perdere valore qualora poi la procedura non avesse buon esito.
          Giustamente lei si chiede fino a quando dura questa situazione di stallo. Nessuna norma lo dice e si potrebbe ipotizzare che il termine finale sia quello dell'omologa; è vero, infatti, che in un concordato liquidatorio il vincolo della indisponibilità dei beni del debitore da parte dei creditori prosegue anche dopo l'omologa per consentire l'esecuzione del concordato, ma è anche vero che quei vincoli sul patrimonio già presi debbono cessare proprio per dare esecuzione al concordato.
          Ci rendiamo conto che questa soluzione non è del tutto soddisfacente, ma ci sembra quella più giustificabile alla luce della attuale normativa. Per le ragioni dette poste a fondamento dell'art. 168, non crediamo che possa sorgere una questione di illegittimità costituzionale, ma provi a proporre la soluzione dell'interpretazione costituzionalmente orientata che ha qui prospettato e ci faccia sapere come è andata.
          Zucchetti Sg srl