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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO
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Francesco Costa Angeli
milano13/12/2017 21:50DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO
TRIBUNALE DISPONE DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA IN SEDE DI
PRECONCORDATO DI EURO 4.000 DA VERSARE
SU LIBRETTO BANCARIO VINCOLATO ALLA PROCEDURA.
IL CONTO CORRENTE BANCARIO HA UN SALDO ATTIVO DI 12.000
MA RISULTA PIGNORATO.
LA BANCA SI RIFIUTA DI SBLOCCARE I FONDI.
SCADE IL TERMINE FISSATO DAL TRIBUNALE.
LA SOCIETA' NON HA ALTRI MEZZI LIQUIDI.
E' POSSIBILE INTERESSARE IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
PERCHE' INVITI LA BANCA ALLO SBLOCCO ALMENO
DELLA SOMMA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA ?
NE' SI PUO' EQUIPOLLENTEMENTE DARE MANDATO IRREVOCABILE
AL COMMISSARIO DI INCASSARE DETTO IMPORTO PRESSO LA BANCA ?
IN CASO DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO
SAREBBE RECLAMABILE PER ILLEGITTIMITA'
TALE SENTENZA ?
GRAZIE
AVV. F. ANGELI
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/12/2017 19:21RE: DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO
E' da presumere che A, creditore dell'imprenditore B in preconcordato, abbia pignorato presso la banca terza C il debito di questa verso B portato dal saldo di conto corrente attivo. Poiché la ragione principale del concordato con riserva è attuare l'automatic stay in attesa della preparazione della proposta di concordato del piano, è indiscusso che trovi applicazione l'art. 168 l.f., per il quale "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore".
La sanzione disposta dall'art. 168 per la violazione del divieto è la nullità, per cui è da ritenere che gli atti posti in essere nell'inosservanza del divieto non producono alcun effetto , nè essi potranno rivivere nel caso di non concessione del termine (si ricordi che gli effetti protettivi scattano dalla pubblicazione della domanda) o di dichiarazione di inammissibilità della domanda iniziale per violazione degli obblighi informativi o per la mancata proposizione della proposta e del piano alla scadenza del termine concesso..
Discorso diverso va fatto per gli atti esecutivi e cautelari legalmente compiuti fino alla data in cui scatta il divieto. Questo non comporta (del resto neanche nel fallimento ciò avviene) l'estinzione del procedimento esecutivo o cautelare iniziati prima del ricorso al concordato, né il venir meno del pignoramento o del sequestro anteriori, ma la sola improcedibilità, che si sostanzia in una forma di sospensione del pignoramento e della misura cautelare, che non determina però la trasmissione al debitore della disponibilità del bene pignorato o sequestrato come se l'esecuzione o il sequestro non ci fossero stati.
Stando così le cose, crediamo che il debitore (pre)concordatario non possa ottenere lo svincolo della somma in questione per usilizzarla allo scopo da lei indicato, né possa farlo il precommissario.
Zucchetti Sg srl
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Francesco Costa Angeli
milano14/12/2017 20:15RE: RE: DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO
IN OGNI CASO I FONDI LIQUIDI IN BANCA
FANNO PARTE DELL' ATTIVO CEDUTO AI CREDITORI
GIUSTO ?
E QUALCUNO DOVRA' PUR APPRENDERE.
QUANDO ?
IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE ?
IN CASO DI FALLIMENTO I FONDI LIQUIDI SONO APPRESI
DAL CURATORE.
IN CASO DI PROCEDURA DI CONCORDATO
VENGONO A TROVARSI IN UNA SORTE DI GABBIA
CONGELATA ?
PARALIZZANDO L' ATTIVITA ' D' IMPRESA ANCHE
IN CASO DI CONCORDATO IN CONTINUITA'
PARE DIFFICILE RAVVISARE LA RATIO, DATO CHE
NON VERREBBERO APPRESI DA NESSUNO.
E ALLORA ESISTE UNA REGOLA DI COMPORTAMENTO
ALQUANTO STRANA CHE STABILISCE UNA SORTA..DI
TRAFUGAMENTO DELL' ATTIVO LIQUIDO DA SE' STESSI
A SE' STESSI ...AI FINI DEL PAGAMENTO DEL DEPOSITO
PER SPESE DI GIUSTIZIA NEL CASO SI PREVEDA DI ENTRARE
IN CONCORDATO.
QUANDO LA GARANZIA PATRIMONIALE COSTITUISCE TUTTA OGGETTO
DI CESSIO BONORUM....UNA PARTE INVECE DEVE ESSER " SVINCOLATA "
IN QUANTO DEVE ESSERE DI COMODA APPRENSIONE.
SICCHE' IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
NON E' DIRITTO DI TUTTI PUR SUSSISTENDO I NUMERI
MA SOLO DI CHI PUO' AVERE L' IMPORTO DI SPESE DI GIUSTIZIA
"LIBERO"
VIENE UN SOSPETTO DI ILLEGITTIMITA ' COSTITUZIONALE
O ALMENO SI POTREBBE PENSARE AD UNA INTERPRETAZIONE
COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA NEL SENSO CHE
BASTA CHE I FONDI CI SIANO ALL' ATTIVO (CEDUTO AI CREDITORI
ANCHE PREDEDUTTIVI )
E NON CHE ANCHE SIANO " LIBERI " ?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2017 19:23RE: RE: RE: DEPOSITO SPESE DI GIUSTIZIA E PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO
Lei tocca un nervo scoperto del sistema frutto della necessità del legislatore di trovare un equilibrio tra i diritti del debitore e e quelli dei creditori che si sono tempestivamente mossi, con un pignoramento o un sequestro per tutelare i propri crediti. L'equilibrio è stato trovato nel bloccare ogni ulteriore attività, che sarebbe affetta da nullità, ma nel mantenere in piedi ciò che è stato fatto, in modo di impedire da un lato ai creditori di disperdere il patrimonio del debitore a soddisfazione del proprio credito, e di evitare, dall'altro, che il debitore utilizzi i suoi beni, già vincolati in qualche modo, e che potrebbero perdere valore qualora poi la procedura non avesse buon esito.
Giustamente lei si chiede fino a quando dura questa situazione di stallo. Nessuna norma lo dice e si potrebbe ipotizzare che il termine finale sia quello dell'omologa; è vero, infatti, che in un concordato liquidatorio il vincolo della indisponibilità dei beni del debitore da parte dei creditori prosegue anche dopo l'omologa per consentire l'esecuzione del concordato, ma è anche vero che quei vincoli sul patrimonio già presi debbono cessare proprio per dare esecuzione al concordato.
Ci rendiamo conto che questa soluzione non è del tutto soddisfacente, ma ci sembra quella più giustificabile alla luce della attuale normativa. Per le ragioni dette poste a fondamento dell'art. 168, non crediamo che possa sorgere una questione di illegittimità costituzionale, ma provi a proporre la soluzione dell'interpretazione costituzionalmente orientata che ha qui prospettato e ci faccia sapere come è andata.
Zucchetti Sg srl
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