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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato per Classi e art 182 ter L.F.
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Filippo Lucchesi
Lucca24/01/2022 09:45Concordato per Classi e art 182 ter L.F.
Buongiorno, sperando che qualcuno mi possa rispondere, volevo sapere cortesemente un vostro parere in merito alla seguente vicenda.
Nelle more di un concordato preventivo da depositare con la suddivisione del ceto dei creditori in classi e con la previsione della transazione fiscale ex articolo 182 Ter L..F per i crediti dell'erario, si prevede il seguente scenario: la degradazione (per sua apposita rinuncia di una parte di credito nel caso di omologa di un creditore ipotecario) e dei creditori privilegiati tra cui appunto l'erario. Nella predisposizione del piano di concordato alla classe a cui appartengono i creditori ipotecari degradati per incapienza, si prevede il loro pagamento integrale posto che nel fallimento andrebbero a percepire l'intero importo in virtù della immissione nell'attivo di immobili personali dei soci. Per quanto riguarda la posizione dell'erario degradato per incapienza, in sede concordataria lo stesso andrebbe a percepire somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle che prenderebbe nella alternativa liquidatoria in sede fallimentare; inoltre andrebbe a percepire di più rispetto ai creditori di grado inferiore di altri classi privilegiate il cui grado è appunto inferiore rispetto alle singole posizioni di credito dell'erario (spero di essermi spiegato correttamente). Premesso detto scenario, ricordando che la soddisfazione del credito degradato avverrebbe con finanza nuova di un soggetto terzo, la domanda che mi ponevo è la seguente: quanto sopra rappresentato andrebbe a violare la disposizione dell'articolo 182 Ter che prevede se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi dei creditori (dove la classe chirografaria degradata ipotecaria è maggiore rispetto a quella erariale) rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Personalmente anche leggendo l'articolo della Transazione Fiscale di Andreani pubblicata sul blog Crisi di impresa e Insolvenza del 14/03/2021, non mi pare di evincere niente al riguardo.
Grazie e Saluti
Filippo Lucchesi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/01/2022 11:03RE: Concordato per Classi e art 182 ter L.F.
Se abbiamo ben inquadrato la questione, non avendo reperito precedenti giurisprudenziali o in prassi, riteniamo non si possa che seguire il dettato dell'ultima parte del primo comma dell'art. 182 ter l.fall.: "se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza; il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori [chirografari, ci pare pacifico] rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole".
Non ci pare sia prevista, o si possa ritenere prevista, alcuna eccezione collegata:
- alla provenienza delle somme destinate ai pagamenti (se interna o esterna all'impresa)
- alla "provenienza" dei crediti chirografari (se ab origine o per degradazione).
Se così è, prevedere il pagamento ai chirografari per degrado dall'ipotecario (che sia per rinuncia o per incapienza ci pare irrilevante) di una percentuale superiore a quella al credito erariale chirografario per transazione ci pare vìoli la norma sopra riportata.-
Filippo Lucchesi
Lucca29/01/2022 15:51RE: RE: Concordato per Classi e art 182 ter L.F.
Buonasera,
Vi ringrazio. Per non rischiare valuteremo la possibilità di dare all'ipotecario una percentuale inferiore all'Erario degradato.
Saluti
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