Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Applicazione art. 560 comma 3 c.p.c. in ambito concordatario

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    11/05/2021 20:47

    Applicazione art. 560 comma 3 c.p.c. in ambito concordatario

    Buonasera sono a chiedere il Vostro parere in merito alla seguente fattispecie: Il caso riguarda una società proponente domanda di concordato in bianco, proprietaria di un immobile già oggetto di pignoramento nell'ambito dell'esecuzione forzata oggi dichiarata temporaneamente improcedibile. Nel corso del procedimento esecutivo immobiliare il G.E. ha dichiarato non opponibile alla procedura il contratto di locazione stipulato con una società terza, stante la viltà del canone pattuito. La proposta concordataria in fase di elaborazione dovrebbe prevedere l'intervento di un assuntore, il quale intende ottenere, in caso di omologa del concordato, l'assegnazione dell'immobile libero da vincoli nei confronti di terzi, in particolare per quanto concerne il citato rapporto di locazione.

    Ci si chiede quindi se a tal fine:

    1) l'art. 560, comma 3 c.p.c. trovi applicazione anche in ambito concordatario;

    2) la valutazione circa la viltà del canone, ai sensi dell'art. 2923, comma 3 c.c., debba essere nuovamente effettuata da parte del G.D., ancorché su tale questione si sia formato il giudicato in sede di rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal conduttore avverso l'ordine di rilascio già emesso dal G.E.

    3) il relativo provvedimento del G.D. debba eventualmente essere pronunciato a fronte della corrispondente volontà di liberazione del bene manifestata dalla parte debitrice con la proposta di concordato con assunzione;

    4) L'ordine di rilascio possa essere emanato e la sua esecuzione possa essere attuata già al momento dell'ammissione della società alla procedura di concordato o, al più tardi, a seguito dell'omologa del concordato.

    A parare di chi scrive, tutti i quesiti posti dovrebbero trovare risposta positiva, stante il tenore del decreto del Tribunale di Benevento 13.12.2017, che richiama e riprende ampi stralci di Cass. civ. Sez. UU, 16.7.2008, n.19506.

    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/05/2021 07:58

      RE: Applicazione art. 560 comma 3 c.p.c. in ambito concordatario

      A nostro avviso nel caso prospettato la disciplina dell'art. 560, comma terzo, c.p.c., non è applicabile.
      Per giustificare la nostra opinione, distonica rispetto a quanto potrebbe prima facie ritenersi, si impone lo svolgimento di alcune premesse di ordine generale.
      In materia di concordato, l'art. 182 l.fall., dispone che quando il piano prevede la cessione di beni e non è previsto diversamente, il tribunale con il decreto di omologazione nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.
      Il comma quinto della norma stabilisce che alle vendite si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.
      Se così è, dunque, troverà applicazione anche l'art. 107 l.fall., a norma del quale le vendite fallimentari possono essere effettuate dal curatore (e, quindi, nel caso di concordato, dal liquidatore) tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati "assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati" (art. 107, comma primo, l.fall.) oppure mediante applicazione delle regole del codice di procedura civile in quanto compatibili, (art. 107, comma secondo, c.p.c.).
      Il rinvio compiuto dal comma quinto al procedimento liquidatorio fallimentare costituisce, secondo il pressoché unanime convincimento, il fondamento normativo dell'assunto per cui le vendite compiute in esecuzione di un concordato preventivo partecipano della medesima natura (esecutiva) della vendita fallimentare (così come affermato da Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19506), sicché si declinano secondo le medesime dinamiche, fatta salva la clausola di compatibilità.
      Sulla scorta di questi elementi può dirsi che, in linea di principio, anche la vendita di cespiti immobiliari compiuta in esecuzione del programma concordatario può accompagnarsi alla pronuncia dell'ordine di liberazione. La giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013) lo ammette a proposito della vendita fallimentare quando essa si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile (cioè ai sensi dell'art. 107, comma secondo, l.fall.), e più recentemente (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) si è aggiunto che anche quando la vendita si sia svolta mediante procedure competitive (cioè ai sensi dell'art. 107, comma primo. L.fall.) questa possibilità deve ammettersi, in ragione della natura pur sempre coattiva della vendita.
      Sennonchè, non ogni vendita che costituisca attuazione del piano concordatario soggiace al regime proprio delle vendite competitive, dovendosi individuare degli ambiti che ne restano esclusi.
      La precisazione si deve a Cass., sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139, la quale, chiamata a pronunciarsi sul perimetro di operatività dell'effetto purgativo delle vendite perfezionatesi in ambito concordatario, ha svolto considerazioni che a nostro avviso sono decisive anche nel caso prospettato.
      Secondo questa sentenza, per capire se alla vendita debba accompagnarsi o meno la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene (ed in generale, potremmo dire, se alla vendita concordataria si applichino i principi delle vendite esecutive) occorre partire dalla premessa che un conto è la liquidazione che avvenga in esecuzione di un concordato che preveda la cessione dei beni dell'imprenditore per soddisfare il ceto creditorio, un altro è la vendita dei beni che siano il frutto della continuazione dell'attività di impresa da parte dell'impresa in concordato.
      La prima attività assolve una funzione corrispondente a quella della liquidazione fallimentare, ed è presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, come rende esplicito il rinvio fatto dall'art. 182, comma 5, I. fall., agli articoli da 105 a 108-ter I. fall..
      La seconda attività rappresenta invece il naturale svolgimento ciclo produttivo di un'impresa operante sul mercato ed è presieduta dalle regole (di libertà negoziale in funzione del conseguimento di un profitto d'impresa) a cui il mercato si ispira, dato che in questo tipo di concordato i creditori vengono soddisfatti con i proventi che la continuazione dell'attività economica nel suo complesso riuscirà a produrre.
      L'art. 182, comma 5, I. fall. prevede, prosegue la Corte, l'applicazione "alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo" degli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili" e subito dopo specifica che "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice".
      Questa norma deve essere letta, secondo la sentenza, come un rinvio complessivo alle norme espressamente richiamate, e quindi come rinvio anche alle regole di pubblicità, competitività e stima che esse contengono.
      Solo in questo senso si giustifica la regola della cancellazione, e quindi solo la necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, giustifica l'effetto purgativo della vendita procedimentalizzata.
      Al contrario, la vendita di un bene sul mercato che sia il frutto della continuazione dell'attività di impresa, non ispirata a questi criteri ma al principio della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato di riferimento con l'obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritenga più opportune, non è coerente e non consente l'applicazione della previsione che autorizza la cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato.
      È ben vero che l'art. 182, comma 5, I. fall., laddove fa riferimento non solo alle vendite e alle cessioni, ma anche ai "trasferimenti legalmente compiuti posti in essere in esecuzione del concordato", potrebbe far pensare, in sé considerato, a una sua applicabilità a tutti i casi in cui un bene sia trasferito a un soggetto in esecuzione del concordato omologato, a prescindere dai criteri di competitività, ma questa lettura atomistica non tiene conto che con l'art. 182 comma quinto il legislatore ha operato un rinvio in blocco al procedimento di vendita competitiva, prevedendo che alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano "gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili" e proprio in ragione del ricorso a questa complessiva disciplina, ispirata alla competizione pubblica finalizzata alla miglior soddisfazione dei creditori, si giustifica la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione.
      Quindi, non tutte le "cessioni" effettuate dopo il deposito della domanda di concordato trovano regolamentazione nell'art. 182, comma 5, I. fall., in quanto sfuggono a questa disciplina le dismissioni dei beni che siano esercizio della continuità aziendale e che siano perciò attuate dall'imprenditore sul libero mercato.
      Applicando questo principio, siamo dell'avviso che anche al trasferimento in favore dell'assuntore non si applichino le regole delle vendite esecutive, e quindi, traesse, la previsione di cui all'art. 560 c.p.c.
      Invero, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, il concordato con assuntore ex art. 160, 1° comma lett. b), l.fall. che prevede il trasferimento degli attivi concordatari in capo all'assuntore mediante cessione della totalità delle attività a fronte del suo impegno vincolante a soddisfare i debiti concordatari, con liberazione della società debitrice dalle sue obbligazioni, ai sensi dell'art. 186, 4° comma l.fall., non rende necessaria una procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall. per la individuazione di eventuali offerte concorrenti, posta la diversità di fattispecie tra l'assunzione del concordato e il mero acquisto a titolo particolare di uno o più beni o anche di un insieme di beni dalla società debitrice (Trib. Bergamo, 30 settembre 2020; Tribunale di Monza che, con decreto del 31 ottobre 2018), evidenziandosi che "la proposta di concordato con assuntore"(…) non comporta la sottoposizione dell'acquisizione del patrimonio a procedure competitive di cui al 163 bis e, o al 182 L.F. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 e seguenti L.F. poiché si reputa che tale effetto di legge sia escluso concettualmente dal ruolo dell'Assuntore (…)" (Tribunale di Milano, 15 giugno 2017).