Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

elenco creditori - credito privilegio o prededuzione

  • Cristina Cecchinato

    vicenza
    17/11/2015 12:22

    elenco creditori - credito privilegio o prededuzione

    Buongiorno,
    sono stata nominata liquidatore giudiziale in un concordato preventivo il cui ricorso per 161 6 comma l.f. risulta essere stato presentato in data 05/08/2014.
    l'agenzia delle entrate invia una dichiarazione di credito in cui richiede in prededuzione il pagamento dell'iva del mese di luglio 2014 e ottobre 2014 non pagata.
    successivamente Equitalia invia dichiarazione del credito in cui richiede quanto richiesto in precedenza dall'agenzia delle entrate e quindi l'iva di luglio e ottobre 2014 richiedendo il privilegio e non la prededuzione come richiesta invece dall'agenzia delle entrate.
    In sede di predisposizione dell'elenco creditori alla data del 05/08/2014 (data di deposito del 161 6 c. lf), ho provveduto ad inserire il credito così come richiesto da equitalia e quindi in privilegio e non in prededuzione.
    si chiede se:
    - è corretto l'inserimento del credito maturato nel mese di luglio 2014 nell'elenco creditori del 05/08/2014 o se invece non doveva essere inserito in quanto la scadenza di pagamento era prevista per il 16/08/2014? si considera il periodo di maturazione o di scadenza?
    - il debito di luglio 2014 deve essere considerato in prededuzione come richiesto inizialmente nella dichiarazione dell'agenzia delle entrate o in privilegio come richiesto da equitalia?
    - è possibile una variazione dell'elenco creditori anche se già depositato in tribunale e inviato ai creditori?
    Ringrazio per la collaborazione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/11/2015 20:32

      RE: elenco creditori - credito privilegio o prededuzione

      I crediti riguardanti imposte vanno determinati e collocati con riferimento al periodo di maturazione, per cui, nel caso, l'Iva relativa al mese di luglio è correttamente qualificata concorsuale richiesta in privilegio da Equitalia, nella seconda domanda, che è quella che va tenuta presente in quanto sostitutiva della prima presentata dalla Agenzia delle Entrate. Il liquidatore, salva diversa disposizione nel decreto di omologa, può riorganizzare i crediti verso il debitore concordatario.
      Zucchetti SG srl