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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
consecuzione di procedure concorsuali
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)01/12/2011 18:16consecuzione di procedure concorsuali
Chiedo un vostro cortese e qualificato punto di vista in merito al trattamento della azione revocatoria fallimentare in presenza di procedure concorsuali in regime di nuovo rito.
La novità della riforma, rappresentata dalla mancanza della automatica dichiarazione di fallimento a seguito della mancata omologazione del concordato, mi pone un interrogativo circa il termine dal quale far decorrere , a ritroso, i termini dell' esercizio della azione revocatoria fallimentare (sei mesi o un anno).
Nel caso che mi occupa una società depositava il ricorso per ammissione alla procedura di concordato, al termine del cui iter il Tribunale ne dichiarava la improcedibilità per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste.
Dopo 9 mesi veniva dichiarato il fallimento a seguito della richiesta prodotta dalla stessa società .
In vigenza della precedente normativa non vi erano dubbi, mi pare, circa il fatto che la consecuzione delle procedure faceva retrodatare il termine a decorre dal quale, a ritroso, decorrevano i termini e cioè dalla prima delle procedure richieste.
In questo caso sono passati 9 mesi tra la prima e la seconda procedura; lo stato di insolvenza non è venuto meno, anzi dopo alcuni mesi, è la stessa società che richiede il fallimento.
Forse in altri casi (lasso di tempo più lungo tra una procedura e l' altra, alterne vicende sociali, ecc..) potrebbe essere più dubbio, ma nel mio caso mi parrebbe che i termini decorrano dalla prima delle procedure (e quindi dal deposito della istanza per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo).
Grazie in anticipo per il vostro parere.
saluti.
Alessandro Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2011 13:03RE: consecuzione di procedure concorsuali
In passato, l'identità del presupposto oggettivo dell'insolvenza del concordato preventivo e del fallimento, nonché la comunanza della funzione satisfattiva delle ragioni dei creditori nella procedura minore ed in quella maggiore erano gli elementi che rendevano agevole l'estensione di singole discipline previste per il fallimento al concordato confluito nel fallimento, per la mancata ammissione o per la mancata realizzazione della sua funzione. In questo meccanismo la dichiarazione di fallimento rilevava non quale atto di apertura della relativa procedura, ma per la sua natura di accertamento del dissesto, che si saldava ad una eguale situazione già presupposta nella pregressa procedura; sicchè, passati alla fase fallimentare, il periodo sospetto entro il quale doveva collocarsi l'atto da impugnare decorreva a ritroso dalla alla data dell'ammissione al concordato che aveva accertato il dissesto.
Oggi, che il concordato può essere aperto anche in presenza di uno stato di crisi, non ancora sfociato nell'insolvenza, riemerge la necessità di ricollegare la crisi all'insolvenza fallimentare. La S. Corte (Cass. 6 agosto 2010, n. 18437; ma spunti sulla unitarietà delle due procedure si ritrovano anche nella motivazione di Cass. 23 giugno 2011, n. 13818) ha affrontato questa tematica, seppur ai fini della individuazione dell'anno in corso ex artt. 2855 c.c. e del divieto di compensazione ex artt. 55-56, affermando che, anche dopo la riforma del d.lg. n. 5 del 2006, "qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche dell'insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta a escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure". La soluzione offerta dalla Corte, pur non essendo completamente convincente in tutti i passaggi argomentativi, è, a nostro parere, condivisibile nelle conseguenze che qui interessano, non potendovi essere alcun dubbio sulla necessità che i termini (a ritroso) per la revocatoria concorsuale decorrano, nella eventuale procedura di fallimento, dalla data di apertura della procedura di crisi, per evitare che il tentativo- se non riuscito- precluda l'impugnazione degli atti pregiudizievoli anteriormente compiuti per decorso del periodo sospetto legale. Importante è che sia stato lo stesso stato di insolvenza a determinare il ricorso ad entrambe le procedure, il che significa che è necessario accertare non solo che al momento della dichiarazione di fallimento il debitore versi in stato di insolvenza, ma anche che l'insolvenza che ha determinato il fallimento sia riconducibile allo stesso fenomeno già presente all'epoca della proposta concordataria, ed allora eventualmente non ancora percepibile nella sua gravità, e su cui l'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accadeva nel vecchio sistema, non si era mai pronunciata.
Ci sembra di poter dire, dai dati che lei fornisce, che questa situazione ricorra nel suo caso.
Zucchetti Sg Srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)06/12/2011 15:00RE: RE: consecuzione di procedure concorsuali
grazie per la consueta rapidità e competenza.
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