Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato Preventivo - espressione di voto
-
Gianluca Sanzogni
BRESCIA29/05/2013 09:28Concordato Preventivo - espressione di voto
Buongiorno,
in un concordato preventivo che prevede il pagamento dell'iva di rivalsa al 100% e il pagamento in % ai chirografari, i creditori che hanno fatto la precisazione del credito considerando l'intero importo al chirografo e hanno espresso il voto, hanno perso automaticamente il diritto al privilegio e in udienza sono stati ammessi al voto per l'intero importo.
Mi chiedevo se, al creditore che ha rettificato successivamente all'adunanza, e prima dei 20 giorni la sua espressione di voto, esprimendo chiaramente l'intenzione di votare solo per la parte chirografaria, possa essere ripristinato il privilegio per l'iva di rivalsa.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2013 20:44RE: Concordato Preventivo - espressione di voto
Se abbiamo ben capito, lei vuol sapere se un creditore che in assemblea ha espresso voto favorevole per il credito di 121, comprensivo di capitale ed Iva, possa poi, nei 20 giorni successivi modificare questa espressione di voto, precisando di votare favorevolmente soltanto per 100, pari alla quota capitale, e di non votare per 21, riguardante l'Iva di rivalsa, ritenendo questa quota privilegiata.
Se è esatta la ricostruzione, il problema che si pone è se un creditore che ha votato per un credito privilegiato possa poi revocare il voto per non perdere il privilegio.
Applicando la normativa vigente fino all'11.9.2012 la risposta è negativa in quanto dall'art. 178 dell'epoca si deduceva che, qualora non fossero state raggiunte le maggioranze di legge in assemblea, nei venti giorni successivi potevano pervenire soltanto adesioni, ma pensiamo che allo stesso risultato si debba pervenire anche alla luce dell'attuale art. 178, che, in primo luogo, ha valorizzato l'adunanza quale luogo nel quale i creditori dovrebbero dibattere in contraddittorio col debitore e col commissario giudiziale, ed inoltre ha stabilito, al quarto comma, che "i creditori che non hanno esercitato il voto in assemblea possono, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica e, in mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti". E' stato introdotto cioè il sistema del "voto chiuso" sul modello del concordato fallimentare, anche se soltanto in seconda battuta in quanto vi è una prima fase in cui conta il voto favorevole espresso e esplicito, e una seconda, che si apre qualora al termine della prima la maggioranza non si sia formata, in cui entrano in ballo i creditori che non hanno votato, che da creditori tendenzialmente contrari al concordato, vengono ora considerati creditori favorevoli. Da tanto si deduce che, una volta chiusa l'assemblea, possono pervenire soltanto voti espressi contrari da parti di chi non ha precedentemente votato. Ciò anche perché la revoca del voto favorevole è possibile solo a seguito della comunicazione del commissario che comunichi che sono intervenuti cambiamenti in ordine alle condizioni di fattibilità del piano; in tal caso, infatti, giusto il disposto del nuovo secondo comma dell'art. 179, i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione e in questa sede modificare il voto, così imponendo al tribunale un nuovo controllo sulla formazione delle maggioranze.
Se, invece, all'assemblea sono state già raggiunte le maggioranze, ogni discorso sul voto è definito, tant'è che non è necessario attendere i 20 giorni per avviare il procedimento di omologa.
Si tratta comunque di ricostruzioni giuridiche, in mancanza di dati certi concreti.
Zucchetti SG Srl
-
Gianluca Sanzogni
BRESCIA30/05/2013 15:36RE: RE: Concordato Preventivo - espressione di voto
il tutto è molto chiaro.
Preciso che il voto è stato espresso ante udienza, in modo generico senza precisare favorevole per l'intero importo ( compresa l'iva di rivalsa) o favorevole per il solo imponibile.
Quindi se ho ben capito, nel caso non mutino le condizioni del piano, dalla data dell'udienza dei creditori non è piu' possibile modificare il voto, se è già stato espresso.
Quindi nemmeno in sede di omologa.
Mi chiedevo se ai creditori che esprimono il voto nei 20 giorni successivi applico le stesse regole, non riconoscendo il privilegio iva in caso di precisazione di credito generica, considerato che l'art 178 iv comma prevede solo espressione di dissenso.
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/05/2013 19:54RE: RE: RE: Concordato Preventivo - espressione di voto
Si ha capito perfettamente, pur ribadendo che si tratta di una nostra interpretazione in mancanza di precedenti aggiornati alla nuova formulazione dell'art. 178. in ogni caso in sede di omologazione non è consentito modificare il voto, se non nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 179.
Per quanto riguarda la seconda domanda deve tener conto che la norma parla di dissenso, considerando i silenti come consenzienti, ma per i crediti ammessi al voto, cioè, in linea di massima, i chirografari. il silenzio di un privilegiato non equivale a voto. Diverso è se il privilegiato abbia già espresso un voto e poi modifica, che era l'ipotesi di cui alla presedente domanda.
Zucchetti Sg Srl
-
-
-