Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

riparto a favore del creditore fondiario nel concordato preventivo

  • Barbara Puccianti

    Prato
    12/04/2016 16:29

    riparto a favore del creditore fondiario nel concordato preventivo

    Quale liquidatore giudiziale devo effettuare il riparto a favore del creditore fondiario avente privilegio speciale sul ricavato dalla vendita dell'immobile;
    chiedo se a decurtazione del ricavato, oltre a conteggiare le spese condominiali, l'IMU, i compensi spettanti ai periti stimatori del bene immobile, e comunque tutte le spese afferenti l'ìimmobile, devo chiedere al tribunale un acconto sul compenso a me spettante a seguito della vendita dell'immobile; in caso affermativo se i parametri su cui il tribunale provvede a liquidare il compenso sono, per l'attivo pari il ricavato dalla vendita, per il passivo l'ammontare totale del credito vantato dal creditore fondiario.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2016 19:40

      RE: riparto a favore del creditore fondiario nel concordato preventivo

      Si, sul bene oggetto di ipoteca grava anche una quota delle spese generali utili al creditore ipotecario, tra cui va considerata il una quota parte del compenso del liquidatore.
      Quanto alla determinazione del compenso e, quindi, dell'acconto, trova applicazione il terzo comma dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, per il quale "Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1."
      Zucchetti SG srl