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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
POSTERGAZIONE FINANZIAMENTO SOCI SPA
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Roberto Vianello
padova08/01/2014 15:28POSTERGAZIONE FINANZIAMENTO SOCI SPA
Buongiorno,
riprendo il tema dei finanziamenti dei soci eseguiti "non in esecuzione" del piano concordatario.
Dovendo presentare una domanda di concordato preventivo di una società per azioni dove sono presenti importanti somme a titolo di finanziamento soci persone fisiche, ritengo corretto trattare tali creditori all'interno della classe dei chirografari. Diversamente, in caso di società a responsabilità limitata o in ipotesi di finanziamento "infragruppo" (cass. 24/07/2007 n. 16393), tali creditori dovrebbero essere sottoposti al principio di postergazione ex art. 2467 c.c. ed inseriti in una classe autonoma. Al limite potrebbe essere derogato il principio della soddisfazione postergata con il consenso della maggioranza delle altre classi dei creditori chirografari.
Conseguentemente tali creditori, nel caso di S.p.A., hanno diritto di voto al pari degli altri creditori chirografari.
In precedenti discussioni del forum mi sembra di leggere una Vostra corrispondenza a questa interpretazione, mentre sul punto si discosta nettamente la sentenza del Tribunale di Venezia del 10 febbraio 2011 (Il Caso.it Sez. I Giurisprudenza doc. num. 3442) dove testualmente indica "… La circostanza per la quale la regola della postergazione sia stata inserita nelle norme sulla s.r.l., tipo societario nel quale è più frequente il pericolo di sottocapitalizzazione nominale, non tradisce l'intento del legislatore in quanto l'art. 2647 c.c. non costituisce una norma eccezionale bensì è espressione di un principio di natura generale, applicabile anche nelle s.p.a…." chiudendo poi con la pacifica applicazione della postergazione e dell'esclusione del diritto di voto per tali creditori anche nelle S.p.A..
Chiedo pertanto una Vostra autorevole risposta sul punto.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2014 14:56RE: POSTERGAZIONE FINANZIAMENTO SOCI SPA
Non abbiamo mai preso posizione sul punto, essendoci limitati a richiamare Cass. 24 luglio 2007 n. 16393, per la quale l'art. 2467 c.c. è "norma prevista per le società a responsabilità limitata, pur se viene estesa anche alle società per azioni quando facciano parte di un gruppo (art. 2497 quinquies c.c.)".
In realtà la questione della estensione dell'art. 2467 c.c., dettato per le società a responsabilità limitata, anche ai finanziamenti dei soci alle Spa è molto controversa. L'esclusione poggia sull'argomento letterale della collocazione della norma e sulla considerazione che il legislatore, se avesse voluto estendere la disciplina contenuta in detta norma anche alle società par azioni, lo avrebbe fatto con una espressa previsione (Di Scano). Va detto, però, che la prevalente dottrina è di contraria opinione in quanto, pur ammettendo la eccezionalità della norma di cui all'art. 2467 c.c., ritiene che la stessa sia espressione di un principio generale che si caratterizza per un ambito di operatività più ampio rispetto al modello legale cui si riferisce, per cui una interpretazione estensiva della stessa ne consente e giustifica l'applicazione anche ai finanziamenti dei soci di Spa (Irrera, Tassinari, Spaltro, portale, Angelici, ecc.), giustificata anche dalla presenza nel tessuto normativo della disciplina delle Spa di altre disposizioni (ad. es. artt. 2411, 2430,2431 c.c.); a questo filone si collega Trib. Venezia del 10 febbraio 2011 da lei citata.
Noi pensiamo che solo un intervento chiarificatore della Cassazione- che nel citato precedente non affronta l'argomento ex professo- potrà indicare una strada più sicura tra le varie opzioni interpretative, tra le quali anche quella letterale, seppur poco seguita, ha il suo indubbio fascino, considerato che vi è stata una riforma del diritto societario nell'ambito della quale il legislatore avrebbe potuto prendere posizione e non averlo fatto può avere un suo significato.
In attesa di tanto, noi condividiamo la giustificazione data dal tribunale veneziano, secondo cui la regola della postergazione è stata inserita nelle norme sulla srl, per il fatto che questo è un tipo societario nel quale è più frequente il pericolo di sottocapitalizzazione nominale, ma, proprio muovendo da tale premessa, riteniamo siano da seguire le indicazioni fornite dall'IRDCEC (Istituto ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili) emanate il 2.5.2013 n.17, in cui si sottolinea che "la possibilità di estendere in via analogica (rectius, in via estensiva) la disciplina dell`art. 2467 c.c. è limitata ai casi in cui la Spa presenti una compagine sociale ristretta, composta da soggetti che partecipano in maniera attiva alla gestione operativa: in tale circostanza, anche in relazione alle societa` per azioni si rileverebbe la stessa esigenza di tutela dei creditori che il legislatore attribuisce in re ipsa alle Srl, giustificando di conseguenza il ricorso e l`applicazione del principio di postergazione". Ossia estensione limitata dell'art. 2467 c.c. alle Spa lì dove in queste ricorra quella situazione societaria ipotizzata dal legislatore come fondamento della srl.
Zucchetti Sg Srl
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