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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
bonifico da cliente su conto corrente passivo nel concordato con riserva
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Gabriella Placucci
CESENA (FC)05/09/2014 16:41bonifico da cliente su conto corrente passivo nel concordato con riserva
Buongiorno,
vi chiedo gentilmente la Vostra opinione a riguardo.
In un concordato in bianco previsto in continuità la società ha ricevuto un pagamento mediante bonifico bancario in data successiva al deposito del ricorso su un conto corrente bancario passivo. Si chiede se il pagamento del terzo avvenuto dopo la data di deposito del ricorso possa essere legittimamente trattenuto dalla banca. In tale circostanza la banca andrebbe a ridurre il credito vantato per scoperto di conto corrente verso la società. Non si configurerebbe una violazione della par condicio creditorum? Vi è giurisprudenza al riguardo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2014 10:22RE: bonifico da cliente su conto corrente passivo nel concordato con riserva
Classificazione: CONCORDATO CON RISERVA / ALTROLa banca, a nostro avviso, non è tenuta alla restituzione al cliente di quanto ricevuto essendo implicito nel contratto di conto corrente bancario un patto di compensazione delle poste attive con quelle passive, o, più correttamente, di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto.
Traiamo questa convinzione dalla fondamentale sentenza della S.C. 1.9.20111, n. 17999, (conf. Trib. Bergamo 22.11.2011, n. 2606) che, seppur con riferimento all'amministrazione controllata e al contratto di anticipazione su ricevute bancarie, ha così statuito: "In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)".
Il dubbio che ci rimane è se tale principio sia ancora applicabile al concordato dopo l'introduzione nell'art. 169 dell'art. 45, che ora opera anche nel concordato. Si può, in altre parole oggi escludere che nel concordato non ci sia la cristallizzazione dei crediti? Questo problema non ci risulta che sia stato ancora affrontato dalla giurisprudenza.
Zucchetti SG Srl
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