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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Esecuzione immobiliare e concordato preventivo
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Moira Cervato
Vicenza17/05/2013 16:56Esecuzione immobiliare e concordato preventivo
E' stato depositato il ricorso ex art. 160, 6° comma L.F. ed entro settimana prossima verrà depositato il ricorso finale e completo. E' in essere un'esecuzione immobiliare (dal 2010) per crediti anteriori al concordato. In caso di ammissione alla procedura di CP, è possibile chiedere l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare stante quanto previsto dall'art. 168 L.F. ossia nella parte in cui dispone il divieto per i creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La norma dispone che questo divieto opera fino al momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione, ma questo non significa che, intervenuta l'omologazione, i creditori riprendano la loro libertà di azione, perché il divieto si protrae anche nella fase della esecuzione.
Riprendo anche quanto fu scritto in occasione di una discussione del 29/09/2012 :"L'art. 168 indica il limite della definitività del decreto di omologazione perché solo per la fase concordataria aveva bisogno di prevedere il blocco delle azioni esecutive in quanto successivamente, in un concordato liquidatorio, il patrimonio del debitore è, in forza dell'intervenuta omologazione, vincolato alla vendita per la soddisfazione dei creditori secondo le modalità previste nella proposta di concordato omologata. Se così non fosse, infatti, i concordati con cessione dei beni (ma il discorso vale anche per gli altri tipi di concordato, con argomentazioni parzialmente diverse) sarebbero esposti sempre al rischio della irrealizzabilità, perché ciascun creditore potrebbe aggredire i beni con azioni esecutive vanificando il programma predisposto, approvato e omologato.
Quanto detto vale anche se l'esecutante sia un creditore fondiario perché l'art. 168 non fa salve diverse disposizioni di legge, a differenza dell'art. 51 per il fallimento.
Sembrerebbe che ricorrano tutte le caratteristiche per far dichiarare la improcedibilità dell'azione esecutiva dopo l'ammissione alla procedura di concordato in quanto il creditore ha titolo anteriore alla procedura concordataria visto che aveva iniziato l'esecuzione precedentemente all'apertura della procedura e aggredisce un bene compreso nel patrimonio ceduto ai creditori.
E nelle more del ricorso 6° comma art. 160 LF. e fino al decreto di ammissione, è possibile comunque chiedere l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare?
Come far valere la improcedibilità? Potrebbe essere sufficiente una comunicazione al giudice dell'esecuzione da parte del liquidatore e, se tanto non basta, diventa necessario (più che intervenire nell'esecuzione individuale che è finalizzata a partecipare all'esecuzione), proporre opposizione all'esecuzione per far rilevare la improcedìbilità."
Si chiede quindi:
- è legittimo chiedere l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare una volta ammesso il debitore alla procedura di concordato preventivo;
- è legittimo chiedere, nelle more dell'ammissione, stante il deposito del ricorso art. 160 6° comma L.F., l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare;
- appare legittimo il comportamento del custode che fino ad ora ha incassato i canoni locativi senza provvedere al versamento dell'iva (peraltro incassata), affermando che ha semplicemente accantonato le somme perchè presso il Tribunale di Padova vige la prassi che gli adempimenti di versamento iva rimangono in capo al creditore esecutato?
Ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/05/2013 18:40RE: Esecuzione immobiliare e concordato preventivo
L'effetto tipico che produce la pubblicazione del ricorso di concordato con riserva- che poi costituisce il motivo che ne ha giustificato la introduzione- è quello protettivo del patrimonio del debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori; permettere, cioè, fin dalla pubblicazione della domanda di preconcordato, l'automatic stay del patrimonio del debitore proprio per impedire che nel tempo necessario per preparare la proposta, il piano e quant'altro necessario per la presentazione di una domanda di concordato, il suo patrimonio venga dispeso a favore dei creditori più aggressivi e in danno di tutti gli altri.
Non vi è dubbio, pertanto che già dalla pubblicazione del ricorso per concordato in bianco, in applicazione dell'art. 168, diventino improcedibili le azioni esecutive in corso, che l'improcedibilità si protragga nel successivo concordato sempre in forza dell'art. 168 e che essa perduri, per i motivi che lei ha richiamato, anche dopo l'omologa.
Poiché la sanzione prevista dall'art. 168 per chi inizia o prosegue azioni esecutive sul patrimonio del debitore dopo i momenti indicati è la nullità, riteniamo che il giudice dell'esecuzione, ottenuta la prova che il debitore esecutato ha presentato domanda di preconcordato o di concordato e che queste sono state pubblicate, sicuramente dichiarerà improcedibile la procedura esecutiva e, in mancanza, il debitore potrà proporre opposizione per escludere dall'esecuzione i beni staggiti come se fossero impignorabili; peraltro continuare l'esecuzione non conviene neanche al creditore perché compirebbe atti tutti nulli e si esporrebbe a gravi rischi di risarcimento danni per gli effetti non recuperabili.
Per quanto riguarda la questione dell'Iva, giriamo la sua domanda ai nostri epserti fiscali.
Zucchetti SG srl
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/08/2013 19:13RE: RE: Esecuzione immobiliare e concordato preventivo
Non conosciamo i termini esatti della prassi in vigore presso il Tribunale di Padova, richiamata nel quesito, ci limitiamo quindi a precisare quanto segue.
L'obbligo di versamento dell'IVA rimane certamente in capo all'esecutato, dato che quantomeno in linea di principio egli prosegue nella sua attività e deve quindi determinare l'IVA dovuta in base al totale dell'IVA vendite e IVA acquisti derivante da tale attività (compresa l'IVA sulle fatture per i canoni di locazione relativi all'immobile oggetto dell'esecuzione).
Altrettanto certamente è dovere del custode, che ha riscosso l'imposta, consegnarla all'esecutato, non trattandosi nè di prezzo del bene nè di un frutto dello stesso, bensì di un tributo riscosso in via di rivalsa, che deve essere versato all'Erario con le modalità ricordate qui sopra.
Così inquadrata la questione, concordiamo con quanto indicato nel quesito come prassi vigente presso il Tribunale di Padova per quanto riguarda il fatto che l'obbligo di versamento dell'IVA rimane in capo all'esecutato; tale prassi ci convincerebbe molto meno se prevedesse anche che il custode, dopo aver riscosso un'IVA che deve essere versata mensilmente o trimestralmente dall'esecutato, attendesse il termine della procedura esecutiva per consegnargliela.
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