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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
pre-concordato e dipendenti
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Barbara Pedrazzoli
BOLZANO (BZ)02/12/2013 12:42pre-concordato e dipendenti
Buongiorno,
sono stata nominata Commissario Giudiziale in un concordato preventivo con riserva e con continuità aziendale.
La ditta fallita ha licenziato i dipendenti prima di depositare la domanda di ammissione al pre-concordato.
Ora, lo stipendio dell'ultimo mese lavorato dai dipendenti (novembre) può venire pagato dalla ditta come atto di ordinaria amministrazione, oppure no? Invece, il TFR, la tredicesima e le ferie non godute sono da considerarsi crediti anteriori e come tali non venire pagati o come vengono considerati?
Anticipatamente grazie...-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2013 20:59RE: pre-concordato e dipendenti
Non nascondiamo che ci sembra abbastanza strano un concordato con riserva con continuità nel quale siano stati licenziati tutti i dipendenti, per cui l'attività è sostanzialmente cessata.
Ma, a parte questo dato, i crediti dovrebbero avere tutti natura concorsuale essendo, anche le indennità dovute per la cessazione del rapporto, legate al licenziamento avvenuto prima della presentazione della domanda, per cui come tali vanno trattati.
Non riteniamo peraltro che nella specie possa trovare applicazione l'art. 182quinquies, comma quarto, sia perché, come accennato, della continuità il concordato in questione ha solo il nomen, sia perché la norma citata consente si di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, tra cui si pussono comprendere i crediti di lavoro, ma a condizione che "un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori". ossia la norma fa riferimento a quei creditori che effettuano loro prestazione anche dopo l'ammissione al concordato essenziali per la continuazione dell'attività (per cui vengono chiamati strategici), e per farlo pretendono il pagamento dei crediti pregressi. E' chiaro che il lavoratore licenziato non può essere considerato strategico per la continuazione dell'attività essendo cessato il rapporto di lavoro.
Zucchetti SG Srl
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Barbara Pedrazzoli
BOLZANO (BZ)05/12/2013 16:28RE: RE: pre-concordato e dipendenti
Ringrazio per la cortese ed esauriente risposta.
Preciso che la ditta in questione è un impresa individuale che continua la propria attività, nel settore edile, col solo apporto lavorativo dell'imprenditore individuale.
Alla luce della contrazione dell'attività egli ha, infatti, deciso di licenziare il personale dipendente e proseguire da solo ridimensionando la qualità e quantità del lavoro.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2013 19:23RE: RE: RE: pre-concordato e dipendenti
Bene, spiegato l'arcano della continuazione dell'attività con licenziamento dei dipendenti.
Zucchetti Sg Srl
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Ermanno Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)17/12/2013 12:54RE: RE: RE: RE: pre-concordato e dipendenti
Approfitto di questa discussione per avere un vostro onorevole parere su quanto di seguito illustrato:
- in data 03/01/2013 viene depositata istanza finalizzata all'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art.161 6° comma L.F. per una società di capitali;
- in data 29/06/2013 è stato presentato il ricorso per l'ammissione definitiva;
- in data 28/08/2013 il Tribunale ha emesso il Decreto di ammissione alla procedura;
Un dipendente della società ammessa alla procedura è stato assunto in data 01/01/2010 e alla data del 14/01/2013 ha maturato un T.F.R. pari ad Euro 100,00.
In qualita di C.G. vorrei sapere se il credito di 100,00 vantato dal lavoratore dipendente per T.F.R. sia da considerasi in prededuzione ovvero in privilegio ex art.2751 bis n. 1 c.c. in considerazione del fatto che il suo licenziamento e quindi il relativo diritto alla corresponsione è avvenuto in data 14/01/2013.
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2013 21:21RE: RE: RE: RE: RE: pre-concordato e dipendenti
Risposta non facile. Indubbiamente il diritto del dipendente al t.f.r. matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma la domanda da farsi è più generale: basta che un credito maturi in pendenza del concordato per attribuirgli la qualifica di prededuzione. Probabilmente si, dato che il Tfr è collegato al licenziamento che potrebbe essere considerato, nelle circostanze in cui il datore di lavoro si è trovato, un atto di ordinaria amministrazione, non abbisognevole dell'autorizzazione del giudice delegato di cui all'art. 167.
Zucchetti Sg Srl
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