Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Pagamento delle retribuzioni dei dipendenti: piano di riparto

  • Davide Giordani

    IMOLA (BO)
    15/02/2017 10:16

    Pagamento delle retribuzioni dei dipendenti: piano di riparto

    Salve, chiederei un chiarimento in merito alla ripartizione dell'attivo ai dipendenti in riferimento ad un concordato preventivo liquidatorio.
    Il credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro che ha richiesto il concordato è stato inserito nel piano di riparto predisposto dal giudice come credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 1 del Codice Civile, al lordo dei contributi e delle imposte da versare all'erario.
    Una volta pagati tutti i crediti in prededuzione, si sta procedendo a ripartire l'attivo residuo tra i creditori privilegiati e, tra questi, appunto ai dipendenti della società.
    Al momento della distribuzione dell'attivo residuo, vengono pagati i debiti nei confronti dei dipendenti, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
    La domanda è pertanto la seguente: le ritenute fiscali e previdenziali (che dovranno essere versate ai rispettivi enti) hanno lo stesso grado di privilegio che il giudice ha concesso alle retribuzioni o devono essere pagate successivamente? In sostanza, al momento della erogazione delle retribuzioni nette ai dipendenti, devono essere pagate contestualmente anche le ritenute all'Erario?

    Grazie in anticipo per l'aiuto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2017 18:53

      RE: Pagamento delle retribuzioni dei dipendenti: piano di riparto

      Nel momento in cui un creditore lavoratore dipendente viene ammesso al passivo nel fallimento o considerato nell'elenco dei creditori nel concordato al lordo dei contributi fiscali (come si è sempre ritenuto) e al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (come statuito da Cass. 27.11.2016 n. 23426), si deve ritenere che all'atto del pagamento debbano essere effettuate le dovute detrazioni e versate a chi di competenza. la situazione si spiega agevolmente con le ritenute fiscali essendo il curatore o il liquidatore sostituto di imposta, ma per i contributi previdenziali la nuova indicazione della Cassazione crea non pochi problemi di coordinamento, posto che il rapporto con l'Inps è intrattenuto dal solo datore di lavoro e non da curatore e l'ente ha diritto ad insinuarsi con un grado di privilegio, che la legge specificamente attribuisce negli artt. 2753 e 2754 c.c..
      E' da augurarsi che ci sia in futuro altro intervento della Corte chiarificatore delle distorsione che l'attuale meccanismo crea.
      Zucchetti SG srl