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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
precisazione credito ipotecario fondiario
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Silvia Pavanello
Milano09/12/2015 09:51precisazione credito ipotecario fondiario
Buongiorno.
in un concordato preventivo liquidatorio ( ante riforma giugno 2015) il creditore ipotecario fondiario precisa il proprio credito ,indicando come privilegiato ipotecario l'importo comprensivo di capitale e interessi alla data di apertura del pre- concordato, e un importo ulteriore successivo alla data successiva ad apertura della procedura di concordato preventivo, sempre con privilegio ipotecario.
Chiede anche genericamente il riconoscimento degli interessi successivi, ex art. 54 F e art. 2855 cc..sempre con privilegio ipotecario
Non produce alcun piano di ammortamento, nè pare esserci..
Nel piano concordatario tale credito viene invece proposto in via privilegiata ipotecaria nei limiti del capitale e del valore attribuitogli dall'attestatore per la vendita dello stesso ( inferiore alla somma precisata per capitale e interessi dalla banca ) e il residuo importo in via chirografaria ( non essendo prevista capienza sufficiente a soddisfare le ragioni creditore dell'ipotecario fondiario )
Come si deve regolare il commissario giudiziale ?
Quali sono i criteri utilizzati e applicabili al caso di specie ? Devono essere precisati e verificati altri dati?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/12/2015 18:45RE: precisazione credito ipotecario fondiario
La premessa in fatto al problema da lei posto è che il debitore non stia più pagando le rate del mutuo né abbia in qualche modo rinegoziato lo stesso con la banca; la premessa in diritto è che l'art. 169 l.f. prevede l'applicabilità, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, della disposizioni (tra l'altro) di cui all'art. 55, il cui secondo comma sancisce che "i debiti pecuniari... si considerano scaduti... alla data di dichiarazione di fallimento", sicchè può sicuramente affermarsi che anche nel concordato tutti i debiti (o crediti, visti dal lato attivo) pecuniari, compresi quelli fondiari, si intendono scaduti alla data di presentazione della domanda di concordato. Nonostante il silenzio del legislatore è pacifico che lo stesso principio si applica al concordato con riserva, con riferimento al momento della presentazione della domanda di concessione del termine per la presentazione della proposta e del piano, in quanto l'art. 168 e 169 (con i richiami delle norme fallimentari applicabili al concordato) sono attuativi di quell'automatic stay, che costituisce lo scopo precipuo dell'introduzione dell'istituto del concordato in bianco, in attesa che l'imprenditore, in grado di trovare una soluzione concordata della crisi, predisponga le adeguate misure di superamento della stessa.
Da queste premesse deriva che, se alla scadenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161, è stata presentata la proposta, oltre al piano e relativa documentazione, e il concordato è stato aperto, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del credito è quello della iniziale domanda per concordato con riserva. A questa data, vanno determinate le rate scadute e non pagate e va capitalizzato il credito residuo sulla base del piano di ammortamento; sull'ammontare vanno calcolati gli interessi a norma dell'art. 2855 c.c.. Alla stessa data va determinato, con la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l.f. anche il valore dell'immobile, in modo da stabilire la capienza del credito per capitale e interessi. La parte capiente va considerata in via ipotecaria e quella di capitale incapiente passa al chirografo e su questa non decorrono interessi.
Questi sono, in linea di massima, i principi cui deve attenersi il commissario nella individuazione del passivo.
Zucchetti Sg srl
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