Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

apertura eredità giacente in pendenza di esecuzione immobiliare

  • Paolo Alessi

    avola (SR)
    01/04/2025 18:36

    apertura eredità giacente in pendenza di esecuzione immobiliare

    Buonasera,
    a seguito di istanza del creditore procedente, all'uopo onerato dal G.E. ai fini della continuità delle trascrizioni, sono stato nominato curatore dell'eredità giacente di un debitore esecutato deceduto, alla cui eredità hanno rinunciato tutti gli eredi.
    Sono decorsi dieci anni dall'apertura della successione e nessuno dei chiamati ha revocato la rinuncia alla eredità del de cuius.
    La procedura esecutiva immobiliare (ripeto, intrapresa prima della apertura dell'eredità giacente) è frattanto proseguita e si è conclusa con la vendita all'asta dell'immobile pignorato e con la emissione del decreto di trasferimento.
    Le somme ricavate dalla vendita sono state assegnate al creditore procedente titolare di ipoteca sul bene pignorato.
    Poichè il predetto immobile rappresentava l'unica attività della eredità giacente, Vi chiedo se posso presentare istanza di chiusura dell'eredità giacente e chiedere la liquidazione del mio compenso da porre a carico del creditore procedente. Per completezza preciso di non avere ricevuto alcuna ulteriore comunicazione da parte del creditore procedente in ordine agli sviluppi ed alla definizione della procedura esecutiva immobiliare.
    Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/04/2025 17:15

      RE: apertura eredità giacente in pendenza di esecuzione immobiliare

      L'eredità giacente è la "situazione" in cui, ai sensi dell'art. 528 c.c., viene a trovarsi il patrimonio ereditario quando i chiamati a succedere non hanno ancora accettato l'eredità e non sono in possesso dei beni ereditari.
      L'eredità giacente, dunque, è la condizione in cui si trova il patrimonio del defunto nel periodo che intercorre tra la data della morte e la data dell'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità.
      Durante questo periodo si pone un problema di amministrazione dei beni caduti in successione, poiché: il proprietario (il defunto) è venuto meno, mentre coloro ai quali questo patrimonio si è trasferito non hanno ancora accettato l'eredità (potrebbero anche non sapere ancora di essere eredità) e non sono nel possesso dei beni ereditari.
      Per gestire questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
      Se ad esempio Tizio muore e lascia un patrimonio di beni (mobili, immobili e crediti), potrebbe essere necessario compiere, risetto a questi beni, tutta una serie di attività funzionali alla loro gestione: riscossione dei canoni, pagamento delle spese condominiali, azioni giudiziarie nei confronti dei debitori del defunto, pagamento dei debiti che il defunto stesso aveva nei confronti dei terzi, vendita dei beni caduti in successione, ecc…
      Il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice: su incarico e sotto la vigilanza di quest'ultimo, infatti, egli persegue gli obiettivi tipici della procedura giudiziale e dunque rientra a pieno titolo nella "categoria aperta" di cui all'art. 68, primo comma c.p.c.. (cfr. Cass. SS. UU. 21 novembre 1997, n. 11619). Egli, ai sensi dell'art. 193 disp. att. c.p.c. deve "prestare giuramento (...) di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità" e, per questo, è tenuto a rendicontare il proprio operato.
      Accettato l'incarico, il curatore procede alla redazione dell'inventario dei beni ereditari, i quali dalla data della nomina sono affidati alla sua custodia.
      Egli inoltre procederà al recupero dei crediti vantati dal defunto; per ottenere questo risultato il curatore è legittimato agire o resistere in giudizio (previa autorizzazione del Tribunale) in relazione a procedimenti civili che riguardano i beni ereditari.
      Il curatore inoltre potrebbe essere chiamato a compiere atti di liquidazione del patrimonio.
      Un primo gruppo di ipotesi in cui si procede alla liquidazione è se questa liquidazione è necessaria per acquisire liquidità funzionale a soddisfare le altrui pretese, o se questo è utile nell'interesse della stessa procedura. Ad esempio, dovendo pagare oneri condominiali, il curatore potrebbe dover vendere dei beni per pagare la quota di spettanza della curatela.
      Una seconda ipotesi in cui potrebbe essere necessario vendere i beni ereditari è quella in cui i creditori del defunto chiedano il pagamento dei loro crediti.
      A norma dell'art. 530 c.p.c., il curatore dell'eredità giacente provvede ai pagamenti dei creditori del defunto man mano che si presentano, previa autorizzazione giudiziale, salvo che non vi sia opposizione da parte di uno dei creditori o dei legatari, nel qual caso il curatore provvede a norma dell'art. 498 e seguenti, e dunque, (a norma dell'art. 499, comma secondo c.c.) deve formare lo "stato di graduazione", che è assimilabile a quello che nel fallimento è il progetto di stato passivo, ed in questo caso il pagamento dei creditori avverrà nel rispetto delle rispettive cause di prelazione.
      Con Risposta a interpello n 587 del 15 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha anche chiarito che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti». In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale "In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso" (Cass. Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009).
      Così ricostruito il quadro generale della disciplina della curatela dell'eredità giacente, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che a norma dell'art. 532 c.c. la curatela dell'eredità ha termine quando cessa la situazione di giacenza, ossia quando l'eredità è accettata. A questa situazione, tuttavia, va aggiunta quella prospettata dalla domanda, per cui la curatela cessa quando nell'eredità non vi sono più beni da liquidare e creditori da soddisfare.
      Terminata la curatela il curatore ha diritto ad un compenso, che viene liquidato dal giudice che lo ha nominato, a norma dell'art. 52 disp. att. c.p.c., e che va posto a carico dell'erario quando il patrimonio amministrato è incapiente (così Corte Cost. 24.3.2021, n. 83). Al contrario, quando (come nel caso di specie) il curatore è stato nominato su istanza di parte, assume rilievo l'art. 8, comma 1, in forza del quale il compenso grava sulla parte che ha chiesto la nomina del curatore.