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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
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Carlo Tartarini
LA SPEZIA24/05/2011 16:08Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
Il soggetto A creditore di B esegue un PPT presso C che a sua volta è debitore verso B. L'assegnazione del credito pignorato presso terzi avviene quando la società B è in bonis. Successivamente B viene ammessa alla procedura di concordato preventivo e successivamente fallisce. Il curatore nominato informa sia A che C del fallimento di B e C non adempie all'ordinanza di assegnazione a favore di A. A in forza dell'assegnazione notificava atto di precetto a C che si opponeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione considerato l'avvenuto fallimento di B e argomentando l'eventuale inefficacia del pagamento del terzo pignorato successivo alla dichiarazione di fallimento. Il giudice dell'esecuzione, pur a conoscenza del fallimento di B, ha ritenuto che il pagamento "rappresenta una mera attività materiale di adempimento del provvedimento di assegnazione credito", non un atto del processo esecutivo ormai concluso, non più soggetto alla sanzione di nullità di cui all'art 168 L.F. e il pagamento del debito preconcordatario da parte del terzo pignorato non configura un'ipotesi sanzionata da inefficacia, e pertanto rigettava l'istanza di sospensione. C non instaurava il giudizio di merito ed effettuava il pagamento a favore di A. ------- Non si condivide l'ordinanza considerato che è' principio consolidato in giurisprudenza che anche il pagamento a seguito di espropriazione presso terzi è inefficace ex art 44 L.F. (cassazione 1611/2000). A questo punto la curatela chiede il pagamento del credito di B fallito a C che oppone di aver già pagato ad A le somme pignorate, come disposto dal giudice dell'esecuzione in pendenza di fallimento. Il curatore eccepisce che il pagamento è inefficace ex art. 44 L.F in quanto avvenuto dopo la dichiazione di fallimento.
E' corretta l'impostazione oppure l'azione di inefficacia ex art 44 L.F. è esperibile soltanto nei confronti di A che ha ricevuto il pagamento in pendenza di fallimento ?
Grazie per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/05/2011 20:44RE: Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
A nostro parere il provvedimento del giudice dell'esecuzione è corretto perché il provvedimento di assegnazione del credito pronunciato dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi è l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento che determina il trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente. Con ciò il debito del terzo pignorato (C) verso il debitore esecutato (B) deve ormai considerarsi estinto, e, conseguentemente, il terzo ha cessato di essere debitore dell'esecutato, proprio perchè l'assegnazione segna il definitivo trasferimento del credito oggetto dell'espropriazione in favore del creditore procedente.
Ne consegue che il pagamento al procedente da parte del terzo pignorato in data successiva al fallimento del suo creditore (B) non può conseguentemente essere dichiarato inefficace ex art. 44, giacchè tale azione, accordata per la dichiarazione di inefficacia degli atti posti in essere dal fallito e dei pagamenti dal medesimo effettuati o ricevuti nel corso della procedura concorsuale, in quanto mirante alla conservazione dell'attivo fallimentare destinato a soddisfare la massa dei creditori, non può che riguardare beni, denaro, crediti o, in generale, attività che facevano parte del patrimonio del fallito, sottratto alla sua disponibilità per fatto del fallito.
In un caso identico a quello da lei proposto, la Curatela, che agiva ex art. 44 nei confronti del terzo pignorato sosteneva che l'ordinanza di assegnazione, non costituendo una cessione del credito, neppure pro solvendo, non trasferirebbe all'assegnatario la titolarità del credito, ma lo investirebbe di un mero ius exigendi nei confronti del terzo pignorato quale mezzo per conseguire il pagamento di un'obbligazione del creditore procedente.
Il Trib. Bari 10.1.2008 ha respinto detta tesi sostenendo che "la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare che l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. costituisce il provvedimento di chiusura del procedimento di espropriazione di crediti verso terzi e, insieme, il titolo giudiziale del trasferimento del credito assegnato al creditore procedente, senza che sulla natura e sugli effetti di quel provvedimento possa incidere la diversa questione del momento satisfattivo del creditore (estintivo del suo diritto e liberatorio per il debitore), rimesso alla successiva effettiva esazione del credito, ai sensi degli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. (sicchè il provvedimento di assegnazione si configura alla stregua di una cessio pro solvendo o di una datio in solutum condizionata al pagamento della somma in favore del creditore procedente (cfr., Cass. 26/01/ 2006, n. 1544)".
Posto che l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine della dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 l. fall., ovvero alla sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore ai termini previsti da dette disposizioni (Cass. n. 1544 del 2006; Cass.06/09/2007, n. 18714).
Si tratta di vedre contro chi va fatta l'azione di inefficacia.
Il Trib. di bari cit, partendo dal principio che l'ordinanza di assegnazione produce definitivamente il trasferimento del credito, con la conseguenza che tra il debitore assegnante ed il terzo assegnato, dopo il provvedimento giudiziale di assegnazione, non corre più alcun rapporto, ha ritenuto che "può escludersi che la domanda di inefficacia, e quella consequenziale di ripetizione, possano essere rivolte verso il terzo assegnato: invero, dopo l'assegnazione del credito, antecedente alla dichiarazione di fallimento, il debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato si è estinto e il terzo ha cessato di essere debitore dell'esecutato, dal momento che, come detto, l'assegnazione segna il definitivo trasferimento del credito oggetto dell'espropriazione in favore del creditore procedente. Ulteriore corollario è che, in siffatta situazione, unico legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione proposta dalla Curatela è il creditore procedente (conf., in particolare, App. Firenze, 17 febbraio 2004, in Fallimento, 2005, 226, per la quale: "il pagamento effettuato dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato non è inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 44 l. fall., ma lo è nei riguardi del creditore pignorante")".
Questo iter argomentativo è a nostro parere pienamente condivisibile.
Zucchetti SG Srl
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Domenico Antonio Claudio Calvano
FOGGIA04/02/2016 12:13RE: RE: Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
Mi ricollego al quesito del collega:
Il soggetto A creditore di B esegue un PPT presso C che a sua volta è debitore verso B. La somma viene iscritta a ruolo con una richiesta in via cautelare e un pignoramento su un c/c bancario di C quando la società B è in bonis. Successivamente B fallisce, il G.E., non si è ancora espresso in merito e quindi al momento non vi è alcuna ordinanza di assegnazione delle somme, mentre da pochi giorni fallisce C.
Ciò premesso, in funzione del recupero delle somme da parte di B, è più corretto che questo effettui una insinuazione nello sto passivo di C oppure trattandosi di PPT ante fallimento di B e C, il curatore di B è autorizzato al prelievo delle somme presso il c/c pignorato di C?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2016 20:05RE: RE: RE: Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
In seguito del fallimento di B, debitore di A, quest'ultimo non ha potuto proseguire il procedimento esecutivo promosso con il pignoramento presso il terzo C, per cui, non essendo intervenuto in quel procedimento nessuna assegnazione fino al momento del fallimento di B, A deve insinuarsi al passivo del fallimento di B per far valere il suo credito nei suoi confronti e B rimane creditore di C per il credito che era stato oggetto di quel pignoramento che ha perso ogni efficacia (anche se tecnicamente il termine non è del tutto esatto) per il divieto di cui all'art. 51 l.f.. Il fatto che sia fallito anche C comporta soltanto che il curatore del fallimento B dovrà insinuarsi al passivo del fallimento C per far valere il suo credito in quel fallimento.
Zucchetti SG srl
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Davide Arancio
Varese08/03/2017 11:39RE: RE: RE: RE: Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
Collegandomi al primo quesito, il soggetto "A" creditore di "B" esegue un PPT presso "C" che a sua volta è debitore verso "B". L'assegnazione del credito pignorato presso terzi avviene quando la società "B" è ancora in bonis.
Successivamente "B" viene ammessa alla procedura di concordato preventivo (al momento non ha ancora ottenuto l'omologazione).
Tenuto conto che "C" non ha ancora provveduto ad alcun pagamento in favore di "A".
Mi chiedo se prevalga il provvedimento di assegnazione del credito (e pertanto permane l'obbligo di "C" ad eseguire il pagamento in favore di "A") oppure, non avendo "C" ancora proceduto al pagamento, emerga una inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 L. Fall. (e pertanto "C" dovrà necessariamente pagare in favore di "B", mentre "A" si vedrà riconosciuto il proprio credito all'interno della procedura concorsuale di "B").
Ringrazio anticipatamente per la risposta.-
Carlo Tartarini
LA SPEZIA08/03/2017 12:49RE: RE: RE: RE: RE: Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
Nel mio caso ha prevalso il provvedimento di assegnazione; quindi C ha pagato A; successivamente ho agito, ed ho ottenuto, la dichiarazione di inefficacia del pagamento nei confronti di A. Carlo Tartarini -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2017 19:29RE: RE: RE: RE: RE: Inefficacia del pagamento terzo pignorato ex art. 44 L.F.
Che prevalga il provvedimento di assegnazione non avremmo dubbi alla luce di quanto ricordato nella prima risposta circa la funzione di tale provvedimento di trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente. Tanto vale sia nel fallimento che nel concordato, anche se il debitore terzo esecutato non ha ancora provveduto al pagamento.
Circa la possibilità di declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato dopo il fallimento di B o dopo l'ammissione al concordato di B- che l'utente Trentini ha ottenuto con successo- nutriamo dei dubbi, posto che, se vi è trasferimento del credito, il pignorante ottiene il pagamento di un credito proprio e il terzo pignorato paga non più in debito del fallito ma un debito diretto verso il pignorante (al di là di ogni problematica relativa al fatto che l'art. 169 non richiama nel concordato l'art. 44).
Zucchetti SG srl
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