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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
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Lorena Galuzzi
Urbino (PU)02/04/2009 17:35Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
In una procedura di concordato preventivo (premesso che per prassi del Tribunale interessato, sono considerati artigiani, indipendentemente dall'iscrizione al relativo albo, coloro che non superano un volume di ricavi di Euro 1.000.000,00 ed un numero di dipendenti come da indicazioni della Legge Quadro sull'Artigianato) a seguito delle verifiche effettuate sulla qualifica di impresa artigiana (verifiche basate appunto, oltre che sull'iscrizionie all'Albo Artigiani, anche sul rispetto dei predetti limiti), il creditore, cui non viene riconosciuto tale requisito, con quali modalità è tempistiche può e/o deve ricorrere al Tribunale e/o agli organi della procedura, dal momento che riceve la raccomandata dal Commissario Giudiziale con a mezzo della quale gli viene comunicata l'esclusione dal privilegio? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2009 17:35RE: Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
Contestazione privilegio nel concordato
Come è noto, nel concordato preventivo non è disciplinato, per la verifica dei crediti, un procedimento preventivo di accertamento nelle forme previste per la procedura fallimentare.
L'art. 171 l.f., invero, al riguardo dispone che il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco dei creditori che il debitore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso contenente la domanda per l'ammissione al concordato (art. 161 comma secondo lett. b l.f.) procede all'esame delle varie ragioni creditorie sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie "rettifiche"; si è semopre ritenuto che tale potere del commissario si esaurisce, sostanzialmente, nella correzione di eventuali errori materiali e dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori in base alle risultanze delle scritture contabili dell'imprenditore che ha chiesto il concordato, mentre è da escludere la sussistenza di poteri decisori, sia pure al limitato fine del voto e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato.
Quelloo del commissario è, quindi, un riscontro rivolto esclusivamente allo scopo di stabilire, in via di prima approssimazione, quali dei creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione di concordato. Dopo questo primo controllo iniziale, un altro più completo ed esauriente viene svolto all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l.f. per la deliberazione sulla proposta di concordato, nel corso della quale il giudice delegato procede, alla presenza del commissario dei creditori concorrenti e del debitore, all'accertamento della sussistenza e della natura dei crediti ai fini del voto e del calcolo della maggioranza.
E' chiaro, pertanto che il creditore da lei indicato potrà all'adunanza indicata contestare la valutazione fatta dal commissario e compete al giudice delegato decidere se quel creditore sia da considerare come privilegiato o come chirografario.
Sia la decisione del commissario che quella del giudice, tuttavia, non pregiudicano definitivamente la sorte del credito, perchè, l'art. 176 chiaramente precisa che l'ammissione provvisoria dei crediti contestati-che involge il duplice esame sull'esistenza e sulla natura del credito- viene effettuata "ai soli fini del voto".
La determinazione del giudice è suscettibile di acquisire carattere di definitività qualora non ne venga provocato il riesame del tribunale all'atto dell'omologazione, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 176.
Ma la questione non finisce qui perché nel giudizio di opposizione all'omologazione possono essere prospettate soltanto le questioni tese a far valere la non omologabilità del concordato, anche se con riferimento al credito, tant'è che il citato secondo comma dell'art. 176 ammette l'opposizione per contestare la decisione provvisoria del giudice solo nel caso in cui l'ammissione del credito avrebbe potuto influenzare la formazione delle maggioranze (oggi sarebbe meglio dire della maggioranza).
Al di fuori di questo caso rimane, come in passato, il divieto nel giudizio di omologazione di una decisione sull'an o sul quantum dei crediti in quanto tale giudizio non implica alcuna verifica a carattere giurisdizionale dell'esistenza, della natura e dell'entità dei crediti, per cui contestazioni su questi aspetti dovranno comunque essere risolte in un ordinario giudizio di cognizione.
Zucchetti Sg Srl
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Lydia Ansaldi
PIACENZA02/03/2017 17:01RE: RE: Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
Buongiorno,
posso sapere se questa risposta è ancora attuale o se vi sono state delle modifiche ?
Devo valutare una situazione analoga.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2017 19:44RE: RE: RE: Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
Confermiamo punto per punto.
Zucchetti Sg srl
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Elisa Cattani
Reggio Emilia (RE)03/03/2017 09:21RE: RE: Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
Buongiorno,
con riferimento all'analisi accurata di cui alla Vostra risposta del 10/4/2009, chiedo se sia possibile, post omologa, per il liquidatore in sede di riparto modificare il grado di privilegio di crediti considerati artigiani ai fini del voto e del piano concordatario, successivamente rivelatisi chirografari in seguito alla verifica concreta dei requisiti richiesti per il privilegio.
Preciso che:
i creditori in questione non hanno fornito alcun foglio notizie o altri documenti, perciò il Commissario ha ritenuto prudenzialmente di considerare tali crediti privilegiati artigiani come classificati dalla ricorrente, qualora il soggetto risultasse in effetti iscritto all'Albo Artigiani della CCIAA;
Nella propria relazione ex art. 172 LF il CG ha espressamente informato i creditori della metodologia adottata, precisando che la qualifica artigiana ai fini del privilegio sarebbe stata definitivamente accertata in sede di riparto;
la esclusione del privilegio concesso non avrebbe in ogni caso avuto alcuna incidenza ai fini del calcolo della maggioranza;
Nessuno dei crediti artigiani in questione è stato oggetto di contestazione, ne pertanto di successivo giudizio o riesame da parte del Tribunale.
Grazie per il riscontro che vorrete darmi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/03/2017 19:51RE: RE: RE: Concordato Preventivo - Mancato riconoscimento requisito artigiano
Se si segue la linea interpretativa segnata nella risposta da lei richiamata- e che a nostro avviso è ancora valida ed attuale- non vi è dubbio che rientri nella facoltà del liquidatore contestare la collocazione privilegiata di un creditore, per cui questi, se ritiene di aver diritto al privilegio, deve instaurare un ordinario giudizio di cognizione. Tale conclusione è tanto più vera nel caso suo ove, già nella fase concordataria, era stato anticipato espressamente che la verifica dell'esistenza del privilegio artigiano al creditore in questione sarebbe stata effettuata definitivamente in sede di riparto.
Zucchetti SG srl
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