Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Srl unipersonale con socio fallito

  • Paolo Di Maio

    Apricena (FG)
    14/05/2012 17:15

    Srl unipersonale con socio fallito

    Salve,
    sono in presenza di un fallimento di una ditta individuale.
    Il titolare della ditta fallita è anche socio unico di un a srl unipersonale non soggetta a procedure concorsuali, dunque "sana".

    Detta società può continuare ad operare con i normali adempimenti contabili/fiscali ovvero deve necessariamente liquidarsi a causa del fallimento del socio unico/amministratore?

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/05/2012 19:08

      RE: Srl unipersonale con socio fallito

      Il fallimento dell'amministratore determina la decadenza di ufficio dalla carica, giusto il disposto dell'art. 2382 c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata e il curatore del fallimento dell'amministratore non subentra nella posizione dello stesso quale amministratore, data la personalità della carica.
      Il fallimento del socio di una srl invece non produce effetti sulla società e la disponibilità della quota passa, così come per ogni altro bene del fallito, al curatore.
      Questa regola crediamo che valga anche per le società uni personali in quanto la srl unipersonale non è una nuova forma di società, ma una società a responsabilità limitata classica, con l'unica differenza di avere, per espressa volontà dell'imprenditore, un unico socio, il che comporta determinate conseguenze sulla responsabilità del socio, il quale, per godere della responsabilità limitata, deve aver versato l'intero capitale sociale, aver eseguito le forme di pubblicità, ecc. Di conseguenza, anche le società uni personali possono sciogliersi nei casi elencati nell'art. 2484 c.c. nè troviamo disposizioni particolari sullo scioglimento di tale tipo di società, come ad esempio per le società in nome collettivo o in accomandita sempliece, nelle quali il venire meno della pluralità dei soci o delle varie categorie di soci e la mancata ricostruzione della pluralità è causa di scioglimento.
      Se così è- e lo diciamo non senza qualche perplessità- il curatore del fallimento dell'unico socio, fin quando non liquida la partecipazione, svolge le funzioni di socio, al posto del fallito, e partecipa, anzi costituisce da solo l'assemblea che provvederà alla sostituzione dell'amministratore fallito o ad altro provvedimento che si riterrà di prendere in ordine all'amministrazione della società.
      Zucchetti Sg Srl
      • Giuliana Pallucca

        MATELICA (MC)
        05/07/2016 12:57

        RE: RE: Srl unipersonale con socio fallito

        Per la nomina dell'amministratore si può ricorrere al Tribunale?
        • Giuliana Pallucca

          MATELICA (MC)
          06/07/2016 10:16

          RE: RE: RE: Srl unipersonale con socio fallito

          Mi scuso per la domanda eccessivamente stringata, pertanto espongo il problema.
          Fallimento di snc con conseguente fallimento dei due soci, i quali sono soci totalitari di due srl, una in normale gestione e l'altra in liquidazione. Convocata l'assemblea, per ognuna delle società, di cui il fallimento è titolare dell'intero capitale sono stati revocati sia il liquidatore da una parte che l'amministratore dall'altra. Il Curatore, in mancanza del CdC , chiede al G.D. la nomina di un amministratore e di un liquidatore, in surroga ex art. 41 co 4. Il G.D. rileva che la nomina è di competenza dell'assemblea, che poi sarebbe il curatore.
          Chiaramente nessuno è disposto ad accettare l'incarico per il rischio che le società possano essere dichiarate fallite e quindi con conseguenze decisamente sgradevoli soprattutto con gli istituti di credito.
          Pertanto, chiedo se è possibile ricorrere al Tribunale per la nomina di entrambi.
          Ringrazio anticipatamente
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            19/07/2016 17:22

            RE: RE: RE: RE: Srl unipersonale con socio fallito

            Il giudice delegato giustamente le ha detto che era l'assemblea- nella specie costituita da lei- a dover provvedere alla nomina dell'amministratore in una società e del liquidatore nell'altra. Quando si verifica una causa di scioglimento della società e l'assemblea non provvede a nominare il liquidatore, può provvedere il tribunale a norma dell'art. 2487 c.c.; la incapacità dell'assemblea a nominare un amministratore può essere sintomo della impossibilità di funzionamento della società e portare allo scioglimento e nomina del liquidatore da parte del tribunale in forza della norma citata.
            Zucchetti Sg Srl