Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

iscrizioni casellario giudiziale

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    23/10/2018 16:19

    iscrizioni casellario giudiziale

    Nel casellario giudiziale del fallito sono presenti dei provvedimenti ai quali seguono la diciture
    - Reato Depenalizz/abrogato (dlvo 30.12.99 n507)
    -Applicata amnistia dpr 16/12/86
    -Sospensione condizionale della pena 163 cp

    Vi chiedo se queste diciture implicano già la cancellazione dei reati e la riabilitazione per l'estinzione del reato, trattasi di reati risalenti anno 85 in ultimo 2004, oppure per la cancellazione e la riabilitazione nonostante queste diciture necessita l'istanza al Tribunale di Sorveglianza?

    Inoltre nello stesso certificato è presente un Fallimento anno 91 con decreto di chiusura che ho controllato, ma nel certificato non è presente tale decreto, anche per questo bisogna fare ricorso per apporre nel certificato il decreto di chiusura e chiedere la riabilitazione?

    Vi ringrazio
    spp
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2018 20:37

      RE: iscrizioni casellario giudiziale

      Le prime due cause sicuramente implicano la cessazione del reato. Nel primo caso, infatti, il reato non esiste più perché è stato depenalizzato e nel secondo è stata applicata l'amnistia che è un atto di clemenza che estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa e delle pene accessorie.
      La sospensione condizionale non elimina il reato ma consente, nei casi di cui all'art. 163 cp di non scontare la pena per cui non elimina la necessità della riabilitazione, solo che il termine per la riabilitazione ecorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena, per cui sospensione condizionale e riabilitazione corrono insieme.
      Il fallito viene iscritto nel casellario giudiziale civile ed oggi può chiedere, per evitare ciò, l'esdebitazione, ma chi è fallito prima della riforma del 2006, non può chiedere nè l'esdebitazione 8che non esisteva), nè la riabilitazione, che è stata abrogata: deve pertanto chiedere semplicemente la cancellazione della sua iscrizione dal casellario giudiziale facendo ricorso al giudice penale (e non civile come nel caso di riabilitazione) del luogo in cui è nato il fallito (non di quello in cui si è tenuta la procedura fallimentare), producendo il certificato di chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      30/10/2018 12:18

      RE: iscrizioni casellario giudiziale

      Buongiorno Vi ringrazio per la risposta,
      come detto nel certificato è presente per anno 85 l'iscrizione di un fallimento per cancellare l'iscrizione è sufficiente presentare Istanza di cancellazione corredata da Decreto di Chiusura al Giudice Penale del tribunale (luogo di nascita del fallito) non al Tribnale di Sorveglianza? ma come è individuabile il Giudice al quale indirizzare la richiesta? bisogna fare una semplice richiesta di cancellazione motivata dalla chiusura della procedura?

      In merito alla cancellazione dell'iscrizione relativamente al reato -Bancarotta Fraudolenta anno 2004- per il quale c'è stata sospensione condizionale della pena , la richiesta di cancellazione dal Casellario al Giudice Penale da cosa deve essere motivata? il decorso decennale della sospensione?in questo caso si parla di riabilitazione oppure cancellazione

      grazie mille
      spp
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        30/10/2018 20:35

        RE: RE: iscrizioni casellario giudiziale

        Come abbiamo detto nella risposta che precede, la riforma fallimentare del 2006/2007 ha soppresso l'istituto della riabilitazione del "fallito", con la conseguenza pratica che è stato contestualmente eliminato il registro dei falliti, per cui le sentenze di fallimento non vengono più menzionate nel certificato del casellario giudiziario, ma non ha previsto come procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziario delle sentenze di fallimento anteriori alla riforma.
        In questa situazione di incertezza e posto che la Corte Costituzionale (Corte Cost. n.308/2010) ha statuito che una interpretazione, costituzionalmente orientata, idonea ad eliminare le disparità di trattamento tra imprenditori dichiarati falliti prima o dopo del 2006 impone che l'imprenditore che è stato dichiarato fallito prima della riforma del 2006 abbia il diritto di richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale, la norma cui fare riferimento quella di cui all'art. 40 Dpr 313/2002, per il quale "… sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art. 666 del c.p.p., il Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato".
        Per questo abbiamo detto nel precedente intervento che è competente il tribunale penale e non quello civile nel cui ambito territoriale è nato l'ex fallito. Il riferimento nella norma citata all'art. 666cpp fa capire che l'ex fallito deve rivolgersi al Giudice dell'Esecuzione penale, chiedendo la cancellazione dal casellario e facendo presente che, essendo stato dichiarato fallito prima del riforma fallimentare del 2006, non può chiedere l'esdebitazione né la riabilitazione (civile), per cui non dispone di altro mezzo per ottenere la cancellazione. L'unico documenti richiesto è il certificato di chiusura del fallimento.
        Per quanto riguarda i reati di bancarotta e la sospensione condizionale della pena, come abbiamo detto, può essere richiesta la riabilitazione (penale).
        La riabilitazione è concessa (quindi è un diritto) quando sono trascorsi "almeno 3 anni" dal giorno in cui la pena principale è stata espiata, o in qualche modo estinta (anche in caso di sospensione condizionale della pena valgono gli stessi termini) e "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" (art. 178 cp). Per i recidivi, la riabilitazione è concessa dopo "almeno 8 anni". La riabilitazione non può essere concessa a chi è stato sottoposto ad una misura di sicurezza e questa non sia stata revocata, oppure a chi non ha adempiuto agli obblighi civili derivanti dal reato (tranne se dimostra di non essere nelle condizioni di rispettarli).
        La riabilitazione va richiesta al giudice di sorveglianza ed è necessaria, quindi, la prova del decorso del tempo indicato, della buona condotta e del pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili). Oltre al casellario è pertanto necessario contattare l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale (per capire a quanto ammontano e come pagare spese processuali) nonché le vittime e i danneggiati del reato per concordare un risarcimento o ottenere, se non si ha già, una quietanza dell'avvenuto risarcimento.
        Zucchetti Sg srl
        • Silvia Pecora Polese

          Salerno
          31/10/2018 12:29

          RE: RE: RE: iscrizioni casellario giudiziale

          Grazie per la risposta

          "La riabilitazione è concessa quando sono trascorsi "almeno 3 anni" dal giorno in cui la pena principale è stata espiata, o in qualche modo estinta (anche in caso di sospensione condizionale della pena valgono gli stessi termini) con prova del decorso del tempo indicato, e della buona condotta," :

          Nel caso in esame la sentenza è anno 2004,condanna 2 anni di reclusioni con sospensione cond. della pena,
          l'espiazione/estinz della pena decorre dalla data della sentenza o dalla fine dei due anni della pena sospesa quindi 2006?
          la prova del decorso del tempo può essere la sentenza stessa?come buona condotta si può far valere l'assenza di altri reati iscritti?

          grazie
          spp
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            31/10/2018 18:59

            RE: RE: RE: RE: iscrizioni casellario giudiziale

            Già nella prima risposta avevamo scritto che "il termine per la riabilitazione decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena, per cui sospensione condizionale e riabilitazione corrono insieme". Evidentemente era meglio se riportavamo letteralmente il quarto comma dell'art. 179 cp, per il quale, "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma (ossia quello di tre anni per la riabilitazione) decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena". Era esattamente questo che volevamo dire con la frase riportata, nonché con quella tra parentesi nella seconda risposta, lì dove abbiamo scritto che per la riabilitazione "anche in caso di sospensione condizionale della pena valgono gli stessi termini".
            Ad ogni modo, nel suo caso la condanna risale al 2004, per cui anche se il termine triennale per la riabilitazione corresse dalla fine della sospensione condizionale della pena-, che ai sensi dell'art. 163 cp può essere di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione- comunque ad oggi il termine sarebbe ampiamente decorso.
            Per la prova, quanto al tempo, è sufficiente produrre la sentenza di condanna che contiene la sospensione e, quanto alla buona condotta, può bastare la prova di assenza di ulteriori reati.
            Zucchetti SG srl