Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Fallito che abita l\'immobile appreso all\'attivo: come fare a \"sfrattarlo\" per favorire la vendita?

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    26/09/2011 10:48

    Fallito che abita l'immobile appreso all'attivo: come fare a "sfrattarlo" per favorire la vendita?

    Il fallito, senza lavoro e con poco aiuto da parenti, abita l'immobile appreso all'attivo e ciò rende la vendita di quella casa poco appetibile.
    Ho scritto al sindaco del comune di residenza per vedere come poter aiutare il fallito (sistemazione in case ATER, ecc.) ma non ho ancora ottenuto risposta mentre la telefonata con gli assistenti sociali del comune si è conclusa con un poco promettente "vedremo se potremo fare qualcosa in futuro .........".
    Pur comprendendo il caso umano, la procedura non può certamente farsene carico, anzi credo dovrebbe attivarsi per ottenere la liberazione dell'immobile per procedere alla sua vendita realizzando, tra l'altro, un prezzo certamente migliore rispetto alla vendita dell'immobile allo status quo.
    Ciò esposto, vi chiedo cortesemente di volermi indicare se esiste un modo per risolvere i problemi del fallimento ma anche - per quanto possibile- quelli del fallito.
    Grazie molte per la collaborazione sempre valida ed esauriente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2011 19:17

      RE: Fallito che abita l'immobile appreso all'attivo: come fare a "sfrattarlo" per favorire la vendita?

      Il secondo comma dell'art. 47 l.f. dispone che "la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività". la norma è stata interpretata come attribuzione al fallito di un vero e proprio diritto reale di abitazione e come indicativa della necessità di vendere per ultima la casa coniugale, tesi quest'ultima che, dopo la riforma fallimentare, ha perso consistenza.
      Effettuata la vendita, il g.d. nell'emettere il decreto di cui all'ult. comma dell'art. 108 dispone anche il rilascio dell'immobile da parte del fallito; qualora, ciò nonostante, il fallito si ostini a non lasciare l'immobile, l'acquirente potrà agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 605 c.p.c..
      E' evidente come questo meccanismo possa scoraggiare eventuali acquirenti, che non hanno la sicurezza di avere immediatamente libero l'immobile acquistato, ma non vi è altra via stante la norma sopra citata, per cui è giustificato e ammirevole il suo interessamento a trovare una diversa sistemazione per il fallito per rendere più appetibile la vendita.
      Zucchetti SG Srl