Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

sentenza civile emessa dopo la dichiarazione di fallimento

  • Paola Matrundola

    Roma
    30/09/2011 09:46

    sentenza civile emessa dopo la dichiarazione di fallimento

    Buongiorno.
    Nel ringraziarVi della risposta al precedente quesito, sempre puntuale e tempestiva, debbo porvi, però, un'ulteriore domanda.
    In sintesi, rinvenite la risposta alla mia domanda nell'art. 42 l.f.
    Tuttavia la soluzione non mi convince. Nulla quaestio se la parte soccombente pagasse spontaneamente le spese legali liquidate in sentenza: in tal caso, evidentemente, tali somme entrerebbero a far parte della massa.
    Quid, però, nel caso in cui la controparte (peraltro in amministrazione straordinaria) eccepisse l'inefficacia della sentenza perchè resa dopo la dichiarazione di fallimento della parte risultata vittoriosa?
    L'acquisizione (coatta) di beni all'attivo fallimentare ex art. 42 l.f. presuppone pur sempre un titolo opponibile alla controparte, e nel caso di specie si dubita proprio di questo.
    D'altro canto sarebbe assurdo porre nel nulla l'intero giudizio solo a causa dell'evento fallimento.
    Non potrei, allora, riassumere il giudizio per ottenere una pronuncia nei miei confronti, come tale opponibile a tutte le parti in causa?
    E in tal caso, il termine per la riassunzione decorrerebbe dall'evento interruttivo (19.5.2011) o...da quando?
    Grazie.
    Distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2011 18:36

      RE: sentenza civile emessa dopo la dichiarazione di fallimento

      Avevamo detto nella precedente risposta che la soluzione del quesito posto non era agevole e che la conclusione cui eravamo pervenuti era abbastanza problematica.
      In realtà questa era tesa ad evitare una riassunzione, che, a sua volta, è problematica, trattandosi di riassumere un processo ormai definito con la emissione della sentenza. Probabilmente - ma si tratta sempre di ipotesi- bisognerebbe prima impugnare la sentenza per farne dichiarare la nullità (ma sarebbe più inopponibilità) e far rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cpc, e poi in quella fase costituirsi, con il rischio che la decisone del nuovo giudice possa essere diversa da quella precedente.
      Vale la pena?
      Per questo avevamo suggerito di tentare la strada dell'art. 42 l.f., ovviamente anch'essa rischiosa per i motivi da lei ben detti. Tuttavia, seguendo questa seconda via, andrebbe incontro a minori spese e lascerebbe all'altra parte il compito di sollevare le giuste eccezioni, avvero le quali potrebbe sempre difendersi sostenendo che la sentenza è comunque valida ed opponibile per i motivi contrari a quelli da noi esposti nella precednete risposta, che sono pur sempre frutto di interpretazioni (ossia, sostenendo che è applicabile il quarto comma dell'art. 300 cpc, che la sentenza è utilizzabile per non essere stata rappresentata la causa di interruzione, ecc.).
      Ci dispiace non poter essere più tassativi, ma la materia in esame non lo consente.
      Zucchetti Sg Srl