Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

spese ex art. 2770 c.c.

  • Studio Pavanello e Del Bianco

    Milano
    09/10/2014 17:21

    spese ex art. 2770 c.c.

    Si chiede di conoscere Vostro cortese parere in riferimento alla seguente problematica.
    Il Fallimento è intervenuto ex art. 107 L.F. in procedura esecutiva immobiliare, pendente in sede esecutiva ordinaria, azionata dal creditore A, e riunita con quella promossa dal creditore fondiario B. Il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato le somme ricavate dalla vendita al creditore B (ammesso al passivo) ex art. 41 T.U.B. e al creditore A (non fondiario e ammesso al passivo del fallimento) le spese ex art. 2770 c.c.
    Si chiede:
    1) Il creditore A ha diritto di incassare tali somme ex art. 2770 c.c., in considerazione anche del fatto che, rispetto a lui, la procedura non poteva essere proseguita ex art. 51 L.F.? In caso avesse diritto, deve comunque partecipare alle spese del Fallimento ex artT. 111 ter e 109 L.F.?
    2) Il creditore fondiario B deve partecipare alle spese del Fallimento ex artt. 111 ter e 109 L.F.?
    3) Nel caso si ritenga che A e B debbano partecipare alle spese del Fallimento, il curatore può chiedere la restituzione delle somme?
    4) Tali spese come si devono calcolare?

    grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:29

      RE: spese ex art. 2770 c.c.

      Il creditore A ha diritto ad insinuare nel fallimento l'importo delle spese sostenute nell'esecuzione individuale e nulla può pretendere nell'esecuzione individuale, dal momento che egli non può proseguire tale esecuzione, tant'è che, come lei dice, il curatore è intervenuto nella stessa ai sensi dell'art. 107 l.f.; tale credito gode nel fallimento del privilegio di cui all'art. 2770 c.c,. Come tutti i creditori con garanzia specifica, quel creditore e subisce le spese della procedura fallimentare, ma le spese specifiche relative al bene e una quota delle spese generali risultate utili anche a quel creditore.
      Diversa è la posizione del creditore fondiario, il quale può essere soddisfatto, seppur in via provvisoria nell'esecuzione individuale, detratte ovviamente le spese che, godendo del privilegio speciale ex art. 2770 c.c. prevalgono sull'ipoteca a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c. Questo creditore, a sua volta, è tenuto a partecipare al passivo fallimentare, perché in questa sede vengono effettuati i conteggi definitivi, ed anche lui subirà le spese specifiche della procedura e una quota di quelle generali.
      Ovviamente, essendo stato il bene venduto in sede esecutiva le spese specifiche sono state già determinate in quella sede (ed infatti il g.e. ha calcolato quelle della procedura del creditore A); la quota di quelle generali viene calcolata da Fallco in rapporto all'entità delle spese e dei crediti.
      Zucchetti Sg Srl