Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Utilizzo autovettura da parte del fallito

  • Herald Joerg Gamper

    Bolzano (BZ)
    07/07/2014 16:52

    Utilizzo autovettura da parte del fallito

    Buonasera avrei bisogno di un chiarimento in merito alla seguente questione.
    Il fallito in proprio di una società in accomandita semplice, titolare della proprietà di un autoveicolo (il fallimento è già stato annotato al PRA), il quale è al momento lasciato nella custodia dello stesso fallito, essendo oggetto di un guasto, ha proposto istanza direttamente al curatore fallimentare per essere autorizzato a riparare ed utilizzare il suddetto veicolo per esigenze familiari. Può il curatore autorizzare un tale utilizzo della vettura o deve rivolgere tale richiesta al Giudice Delegato? O ancora tale istanza andrà direttamente proposta al G.D. da parte del soggetto fallito?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2014 08:31

      RE: Utilizzo autovettura da parte del fallito

      Il fatto che la curatela abbia trascritto la sentenza di fallimento al PRA lascia intendere che essa ha acquisito l'autovettura non ritenendola strumentale all'attività che il fallito svolgeva e svolge, nel qual caso sarebbe diventata non pignorabile e, perciò sottratta al fallimento ai sensi del n. 5 del primo comma dell'art. 46 (anche se, per costante giurisprudenza, l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo- la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato- che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore, al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante).
      Una volta acquisita l'autovettura al fallimento, il curatore, non può autorizzare l'utilizzo della vettura da parte del fallito per le sue esigenze di lavoro; quello che può fare, per venire incontro a dette esigenze, è farsi autorizzare dal comitato dei creditori a stipulare un contratto di comodato gratuito con il fallito al preciso scopo- dichiarato in contratto- che egli la utilizzi quale strumento indispensabile per il suo lavoro ai soli fini lavorativi, e si assicuri che il fallimento o il fallito comodatario paghi l'assicurazione per responsabilità civile e bollo. Comunque i rischi non sono del tutto eliminati per cui questa soluzione, sebbene possibile, è sconsigliabile.
      Zucchetti Sg Srl