Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    12/12/2012 12:16

    Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

    Salve,
    volevo gentilmente porre alla vostra attenzione il seguente quesito:
    a seguito di opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo lo scrivente nominava un legale per stare in giudizio, chiedendo e ottenendo l'ammissione al gratuito patrocinio, poichè la procedura non aveva attivo.
    Conclusa la causa, il giudice ammetteva al passivo l'opposizione di cui sopra compensando le spese di giustizia.
    Il legale trasmeteva la nota specifica relativa all'attività svolta per la causa indicata al sottoscritto che rilevata la congruità sottoponeva all'attenzione del GD per la liquidazione.
    Considerato quanto esposto chiedo:
    E' corretto sottoporre al GD per la liquidazione ?
    La liquidazione va chiesta al giudice che ha decretato l'ammissione al passivo ?
    Le spese di giustizia ?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/12/2012 17:51

      RE: Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

      Il giudice dell'opposizione allo stato passivo si è già pronunciato sulle spese, disponedone la compensazione e con questo il suo compito è finito. Compensazione vuol dire che ciascuna parte paga le spese sostenute e il proprio legale.
      La prima cosa da fare è procedere alla liquidazione del compenso e questo è compito del giudice dlegato, giusto il disposto del n. 6 del primo comma dell'art. 25, per il quale il giudice delegato, su proposta del curatore liquida i compensi …". Questa norma, in quanto specifica al fallimento, riteniamo che prevalga sulla norma generale che attribuisce al giudice della causa il compito di liquidare il compenso ai legali nelle cause pe le quali si è avuta ammissione al gratuito patrocinio. Se permangono ancora le condizioni per il gratuito patrocinio il giudice delegato deve seguire le disposizioni del DPR n. 115 del 2002 e cioè attenersi alle aliquote medie e poi dimezzare onorari e diritti; se, invece, nel frattempo il fallimento ha acquisito liquidità e non ricorrono più le condizioni per il gratuito patrocinio, il giudice è libero nella determinazione.
      Per le spese valgono le ordinarie norme delle spese prenotate a debito.
      Zucchetti SG Srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        18/02/2014 19:59

        RE: RE: Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

        Chiedo cortesemente di conoscere in modo preciso quali sono le condizioni di reddito perchè un fallimento sia revocato dal gratuito patrocinio.
        Faccio un esempio:
        debiti prededucibili preesistenti per euro 10.000;
        causa per azione di responsabilità, con sequestro ante causam, avviata nel 2006 del valore di circa 1.500.000 senza gratuito patrocinio
        successivamente, disponendo il fallimento unicamente di euro 3.296,00 (a fronte lo sottolineo di onorari a consulenti già liquidati e da pagare per euro 10.000, oltre il compenso medio tempore maturato dal legale dell'azione di responsabilità), vengono avviate nell'anno successivo (2007) altre 5 cause per azione revocatoria bancaria, per le quali tutte il Giudice delegato concede il gratuito patrocinio.
        In tutte e sei le cause il legale è lo stesso.
        In data 21/12/2009, a seguito di sentenza favorevole relativa ad una delle 5 revocatorie (sentenza del 18/02/2009), il fallimento incassa euro 4.637,78 dalla parte soccomebente a titolo di sorte revocata, mentre la sentenza dispone che le spese di lite (liquidate in euro 1.900) siano pagate a favore dello Stato, stante la ammissione della parte al gratuito patrocinio.
        Le altre 4 azioni revocatorie si concludono tra il 2009 e il 2011, con dispositivi analoghi a quello della sentenza del 18/02/2009.
        Soltanto nel febbraio del 2012 (terminati tutti i giudizi con il gratuito patrocinio da molti mesi) il fallimento finalmente incamera euro 40mila (di cui circa 6 mila euro per spese di lite, poichè in sentenza il Giudice non ha riservato il pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, pur indivcandosi in sentenza che il procedimento era ammesso al patrocinio a spese dello stato)quale pagamento di quanto statuito in due delle 5 cause di revocatoria, avendo nel frattempo maturato compensi da erogare in prededuzione per oltre 70mila euro.
        Essendo questi i fatti, si chiede:
        1) quale comportamento era corretto da parte del fallimento (in corso dei giudizi e al termine degli stessi)?
        2) il compenso dei legali dei giudizi ammessi al gratuito patrocinio e definiti come sopra scritto come e da chi deve essere liquidato?
        3) quando è in concreto che va chiesta la revoca del gratuito patrocinio? Va chiesta detta revoca anche quando il giudizio si è estinto, essendo la sentenza definitiva?
        Grazie dell'aiuto che vorrete dare in merito ad una questione di sicuro articolata che, purtroppo, non di rado accade nei fallimenti.
        Leonardo Quagliata


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/02/2014 19:35

          RE: RE: RE: Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

          L'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 prevede che "nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Basta quindi il decreto del giudice delegato per essere ammessi, nei casi indicati, al gratuito patrocinio, che dura fin quando non venga revocato dal giudice della causa., a norma dell'art. 136, stesso DPR, che al primo comma prevede che "Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione"; ovviamente, qualora sia parte un fallimento, il mutamento delle condizioni reddituali riguarda il mutamento della situazione dell'attivo, che deve essere fatto presente dal curatore al giudice che procede perché possa provvedere alla revoca. Chiuso il giudizio, come nel suo caso, è chiuso anche il problema della revoca, per cui bisogna dare esecuzione alle disposizioni delle sentenze, nelle quali, essendo risultato ilo fallimento vittorioso e non essendo state le spese di causa compensate, doveva essere disposto il pagamento in favore dello Stato, che, a sua volta, avrebbe pagato il legale.
          Di conseguenza per le cause in cui è stato disposto il pagamento delle spese a favore dello Stato, è questo che deve provvedere ad incassare le spese e pagare l'avvocato; la liquidazione del compenso di questi, ove non sia contenuta nel dispositivo della sentenza, va fatta con apposito decreto sempre dall'organo giudiziario che ha deciso la causa e non dal giudice delegato, giusto il disposto del primo comma dell'art. 82 DPR cit. Per le cause in cui non vi è stata la liquidazione in favore dello Stato, l'avvocato deve farsi liquidare le spese come sopra e può chiederne poi il pagamento in prededuzione al fallimento.
          Zucchetti SG Srl
          • Leonardo Quagliata

            ROMA
            19/02/2014 20:23

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

            Nel ringraziore per la tempestività della risposta, segnalo che non è stato chiarito se l'acquisizione di attivo in corso di causa ma in musura ben inferiore al pagamento delle precedenti spese prededucibili, determini in ogni caso la necessità di chiedere la revoca del gratuito patrocinio. Più esattamente non è stato chiarito quale il limite reddituale raggiunto il quale è necessario che il fallimento chieda (in corso di causa) la revoca del gratuito patrocinio.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/02/2014 10:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione onorario ammesso al gratuito patrocinio

              Pensavamo di averle risposto quando abbiamo detto che il gratuito patrocinio "dura fin quando non venga revocato dal giudice della causa., a norma dell'art. 136, stesso DPR, che al primo comma prevede che "Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione"; ovviamente, qualora sia parte un fallimento, il mutamento delle condizioni reddituali riguarda il mutamento della situazione dell'attivo, che deve essere fatto presente dal curatore al giudice che procede perché possa provvedere alla revoca".
              Probabilmente non siamo stati sufficientemente chiari nel sottolineare che per le procedure, a differenza dei privati, come non c'è all'inizio un minimo al di sopra del quale non si ha diritto al gratuito patrocinio, così non vi è un minimo superato il quale si giustifichi la revoca. Per questo motivo avevamo richiamato e riportato il testo dell'art. 144 del DPR n. 115 del 2002, per il quale "nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Come, quindi, il giudice delegato attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese" della causa, così quando vi è danaro sufficiente per sostenere dette spese, dovrebbe fare l'attestazione, che determina il giudice della causa a revocare il gratuito patrocinio.
              Trattandosi di una valutazione non legata ad parametro preciso, quale il reddito per le persone fisiche, non si può che riportare il principio, lasciando al curatore, chi conosce le carte in concreto, la scelta di valutare, causa per causa, se il fallimento dispone del danaro necessario per far fronte alle spese di quella causa, in modo da indirizzare il giudice delegato.
              Zucchetti SG Srl