Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

responsabilita' dell'unico socio srl unipersonale.

  • Emanuela Rossana Gozzi

    SORBOLO (PR)
    31/01/2017 15:46

    responsabilita' dell'unico socio srl unipersonale.

    I QUESITI SONO SUE:
    1)FALLISCE UNA SRL UNIPERSONALE DOPO 7 MESI DI ATTIVITA'.
    LA CONTABILITA' E' STATA TENUTA MALE:
    CHI LA TIENE E' UNA SOCIETA' A RESONSABILITA' LIMITATA, IL CUI OGGETTO SOCIALE E': ASSISTENZA CONTINUATIVA FISCALE E TRIBUTARIA.
    NELL'ATTO DELLA SOCIETA' FALLITA , IL SOCIO NOMINA PER LA REVISIONE DEI CONTI UN'ALTRA SOCIETA' I CUI SOCI SONO I MEDESIMI DELLA PRIMA.
    MI CHIEDO SE CI PUO' ESSERE ANCHE UNA RESPONSABILITA' DI TALE SOCIETA' VISTO CHE SONO STATI PAGATI E HANNO PRESENTATO LE DICHIARione dei redditi a zero.
    2)LO STESSO SOCIO E' ANCHE AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE, PAGA CERTI FORNITORI, DIRETTmente dal c.c. INTESTATO A LUI PERSONALMENTE; in contabilita' chiude il fornitore e come contropartita apre il conto finanziamenti c. soci, senza nessun verbale.
    CHIEDO SE ANCHE IN QUESTO CASO CI POSSA ESSERE QUALCHE AZIONE DI RESPONSABILITA' DA INTRAPRENDERE.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2017 20:10

      RE: responsabilita' dell'unico socio srl unipersonale.

      Il secondo comma dell'art. 2462 c.c. dispone che " In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470". Se queste condizioni sono state rispettate, il socio unico non può essere considerato illimitatamente responsabile e, quindi non può essere dichiarato fallito per ripercussione (ammesso che la fattispecie rientri nella previsione dell'art. 147 l.f.).
      Ciò detto quanto al possibile fallimento, ci sembra difficile ravvisare la responsabilità del socio unico per aver pagato i creditori con proprio danaro, attuando in tal modo un finanziamento alla società. Per quanto riguarda la responsabilità della società incaricata della tenuta della contabilità e della revisione, si tratta di fare una valutazione in concreto sulla base degli atti svolti; se risulta che detta società non ha agito a regola d'arte, si può chiedere la restituzione di quanto pagato e il risarcimento dei danni eventualmente prodotti.
      Zucchetti SG srl