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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
RIFIUTI ED AMIANTO
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UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)29/04/2013 23:28RIFIUTI ED AMIANTO
Buonasera,
la procedura fallimentare ha acquisito all'attivo un complesso immobiliare circondato da una area per buona parte sprovvista di recinzione ed accessibile. La polizia municipale in una nota lamenta tale stato di apparente abbandono evidenziando l'accumulo di rifiuti e la presenza di una folta vegetazione spontanea mai curata, sollecitando il curatore ad interventi riparatori immediati.
Alla suddetta nota è allegata relazione ispettiva dell'ASUR che invita il "proprietario" dell'immobile (e, quindi, il fallimento) non solo a smaltire i rifiuti presso la discarica ma anche ad effettuare ripetute bonifiche dell'area e successivi trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.
Inoltre, poiché l'immobile presenta un tetto costituito da onduline in cemento amianto, l'ASUR evidenzia la necessità urgente della bonifica del sito, previa presentazione di un piano di manutenzione e controllo delle onduline in cemento amianto (in parte invase da licheni che andrebbero subito eliminate), come previsto dall'art. 4 del D. Min. Sanità 6 settembre 1994 redatto dal Responsabile Rischio Amianto (RRA), designato dal "proprietario" dell'immobile entro il termine massimo di 60 giorni. Infine la ASUR invita il Comune ad emettere "Ordinanza Sindacale".
Purtroppo, nonostante siano state effettuate già 4 aste, non è stato ancora possibile cedere l'immobile (nello stato di fatto e di diritto in cui si trova) e, quindi, trasferire le incombenze sopra evidenziate all'acquirente.
E' evidente, però, che gli interventi richiesti determinano spese ingenti che non solo la procedura fallimentare non potrebbe sostenere per carenza di liquidità, ma si porrebbe anche il problema dell'utilità ed opportunità della spesa atteso che non è consentito al fallimento sostenere costi a meno di un evidente contropartita economica-finanziaria vantaggiosa per la massa dei creditori (anche in considerazione del fatto che i costi non potrebbero essere ribaltati sul prezzo dell'immobile non rappresentando alcun concreto incremento di valore dello stesso).
Peraltro, qualora non si ottemperi alle determinazioni dell'ASUR, l'omissione sarebbe sanzionata con diverse migliaia di euro con "ordinanza-ingiunzione di pagamento"; richiesta di pagamento che ritengo vada opposta nei termini di legge evidenziando come la stessa debba seguire l'iter dell'insinuazione per l'ammissione al passivo del fallimento per seguire la sorte del concorso con gli altri creditori.
Ho convocato le parti (polizia municipale e ispettori ASUR) per la disamina della situazione e per chiedere al Comune che quanto meno collabori con il fallimento per l'asporto dei rifiuti. Quanto alle incombenze richieste dall'ASUR, vi chiedo come potrei fronteggiare tale situazione e se sono previste sanzioni penali per il curatore.
Vi ringrazio moltissimo.
Ugo Maria Fantini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/04/2013 20:35RE: RIFIUTI ED AMIANTO
La risposta che, leggendo, ci sentivamo di dare era quella di cercare un accordo con il Comune e l'Asur, ma vediamo che lei ha già fatto questi tentativi, senza riuscire a trovare una soluzione, per una dilazione o per una eventuale esecuzione con anticipo da parte dell'ente comunale.
Altra via sarebbe quella di procedere alla svelta alla vendita, ma anche questa strada è stata tentata senza esito.
Se fosse sicuro un ritorno in termini economici potrebbe cercare un finanziamento bancario da restituire a liquidazione avvenuta, ma nella situazione da lei descritta pare difficile intravedere un risultato vantaggioso dalla bonifica.
Non rimane che valutare l'ipotesi di rinunciare alla liquidazione a norma del settimo comma dell'art. 104ter, rimettendo i beni nella disponibilità del fallito.
Sulle eventuali responsabilità penali non sapremmo cosa dirle non rientrando nelle nostre competenze tale settore.
Zucchetti Sg Srl
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UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)01/05/2013 10:23RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
in realtà la questione in materia di "rifiuti ed amianto" è ben più complessa di quella che può sembrare.
Il pericolo amianto va scongiurato e prevenuto; il curatore ha l'obbligo di evitare situazioni di potenziale pericolo nell'ambito dei generali poteri di gestione e "mantenimento" del patrimonio (art. 30 e 31 L. Fall.).
Mi sono convinto di tale interpretazione leggendo la sentenza della Cassazione n. 37282 dell'1.10.2008 che, seppure in ambito penale (ma con evidenti riflessi civilistici), ha delineato, a mio avviso, molto bene ruoli e responsabilità del curatore in materia di "rifiuti ed amianto": << La responsabilità dell'ex titolare si trasferisce sul curatore fallimentare, che da una parte è pubblico ufficiale e dall'altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell'impresa in sostituzione del suo titolare (ex artt. 30 e 31 Legge fallimentare). Si tratta non già di estensione analogica, ma di interpretazione teleologica della norma incriminatrice, secondo la quale, nella soggetta materia, il ruolo del curatore non può ridursi a quello di soggetto "comune" >> (in questo senso, in materia di rifiuti e amianto e obblighi del curatore, Cass. Sez. III n. 37282 del 1 ottobre 2008).
Quanto alla questione della spesa, nel caso specifico l'immobile ha valore e, quindi, gli oneri, quanto meno per una inziale "valutazione del rischio", potranno essere liquidati all'atto della vendita in prededuzione.
Quanto, invece, all'opportunità/convenienza per il fallimento di sostenere la spesa senza un effettivo vantaggio per la massa dei creditori, deduco dalla lettura della citata sentenza, che in realtà il problema non può essere posto in questi termini, atteso che la prevenzione dei danni igienico-sanitari e financo della salute pubblica (nel caso di sfaldamento dell'amianto e conseguente pericolo di emissione delle polveri) "cedono necessariamente il passo dinanzi alle più meritevoli esigenze di tutela della salute dei cittadini".
Sicché, mi pare di fondamentale importanza che almeno la "valutazione del rischio" ex art. 4 del Decreto Min. Sanita 6.09.1994 vada fatta ogni qual volta (e sono tante) che il fallimento acquisisce al proprio attivo immobili con copertura in amianto e con rifiuti abbandonati nei pressi del medesimo.
In mancanza di liquidità, oltre a far presente tale circostanza agli Uffici preposti (ASUR, Comune e Sindaco), sarebbe possibile chiedere l'anticipazione delle spese vive all'erario per le incombenze rappresentate?
Ho dato una interpretazione troppo rigorosa e/o sbagliata della sentenza della Cassazione? Gradirei conoscere il Vostro autorevole pensiero in merito.
Grazie.
Ugo Maria Fantini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2013 19:35RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Lei dà una corretta interpretazione della sentenza della Cassazione; tuttavia, per un verso, sembra abbastanza azzardato il trasferimento della responsabilità dell'imprenditore sul curatore fallimentare, che imprenditore non è né diventa per avere la custodia dei beni del fallito, e, per altro verso, comunque la condanna è collegabile quanto meno ad una negligenza, quale, nel caso esaminato dalla Corte, l'abbandono per anni da parte della curatela agli agenti atmosferici dei capannoni industriali contenenti amianto.
A parte queste considerazioni, quanto afferma la Cassazione è applicabile al caso in cui il curatore abbia la disponibilità e la custodia degli immobili inquinati, nel mentre il nostro discorso era indirizzato non a fare una valutazione se sostenere o non le spese per la bonifica (anzi siamo partiti dal principio che questa è dovuta), ma a verificare se mantenere la disponibilità del bene o restituirla al fallito, ossia ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 104ter.
Questa disposizione pone come unica condizione che l'attività di conservazione e liquidazione "appaia manifestamente non conveniente", senza porre alcuna riserva o eccezione di prevalenza della tutela della salute pubblica o altri interessi di carattere generale. Probabilmente il legislatore pensava soltanto ai beni di poco valore obsoleti che non si riescono a vendere, ma così come formulata la norma, a noi sembra che abbia una applicazione generale in tutti i casi in cui manchi la convenienza per i creditori a conservare e liquidare un bene appreso all'attivo; diversamente bisognerebbe dire che detta norma non trova applicazione quando la non convenienza alla liquidazione sia determinata da spese da effettuare nell'interesse generale della salute pubblica. Cosa che la norma non dice e non potrebbe dire, anche perché se il fallimento non ha fondi, non si capisce come il curatore potrebbe provvedere a risolvere il problema dato che la non convenienza presuppone l'antieconomicità della conservazione e della liquidazione; ossia si è nella situazione in cui anche se il curatore riuscisse a trovare un finanziamento non riuscirebbe a restituirlo.
Che succede dopo la restituzione al fallito della disponibilità? Noi che ci occupiamo di diritto fallimentare possiamo dire che, restituita al fallito la disponibilità dei beni, non ci sembrano più riferibili al curatore i discorsi contenuti nella sentenza da lei citata; ovviamente si crea un problema di carattere sociale perché il fallito sicuramente non ha la disponibilità per provvedere alla bonifica, ma il problema non può essere risolto con la normativa fallimentare e con gli obblighi e i poteri del curatore.
Zucchetti SG Srl
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UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)13/06/2013 13:08RE: RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Salve,
faccio seguito a quanto oggetto del precedente forum (di cui sopra), per aggiornarVi sulla questione e chiedere un Vs. parere.
La procedura fallimentare, autorizzata dal G.D., ha fatto eseguire, da uno studio chimico specializzato, i vari accertamenti per verificare lo stato dell'amianto, all'esito del quale è risultato un giudizio "discreto" con evidenziata la necessità di effettuare un successivo controllo con frequenza triennale.
La ASUR 3, preso atto del risultato, mi chiede, ora, in qualità di curatore fallimentare, la figura nominata quale "Responsabile del Rischio Amianto" (RRA) di cui al 1° comma del punto 4 del D.M. 6.09.1994.
Gradirei conoscere sul punto il Vs. parere con particolare riguardo all'obbligo o meno del curatore di nominare tale figura ed eventualmente a quale soggetto dovrebbe essere conferito tale incarico.
Grazie.
Ugo Maria Fantini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2013 18:13RE: RE: RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Ci dispiace, ma sul punto non crediamo di poter esserle di aiuto. Si tratta di materia troppo settoriale e delicata che richiede competenze specifiche che con il diritto fallimentare entrano solo marginalmente in contatto.
Zucchetti Sg srl
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Osvaldo Angeretti
MILANO17/06/2013 16:26RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Sul tema ho rilevato quanto segue:
- ordinanza del Tribunale di Lucca (1983) che impone al Sindaco, come ufficiale del Governo, e non al curatore provvedere allo smaltimento dei rifiuti tossici e speciali (Rivista dei Dottori Commercialisti pag. 1111, 1994);
- TAR della Toscana sentenza del 1° agosto 2001 n. 1318 che sancisce che nessuna responsabilità grava sul curatore fallimentare di una società nel cui sito siano stati rinvenuti rifiuti abbandonati prima dell'avvio della procedura concorsuale (Italia Oggi giovedì 4 ottobre 2001).
Osvaldo Angeretti-
UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)17/06/2013 16:50RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Grazie collega per essersi inserito nella discussione, tuttavia alla luce di diversi pronunciamenti, anche del Giudice penale (vedi sopra) in materia, credo che ci sia ben poco da fare.
Infatti:
1) "gli interessi meramente economici della massa dei creditori – necessariamente - cedono il passo dinanzi alle più meritevoli esigenze di tutela della salute dei cittadini, a rischio per l'esposizione alle polveri di amianto";
2) l'articolo 31 della legge fallimentare attribuisce al curatore "l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato", ne deriva che, secondo il mio sommesso parere, spetta (al curatore) la gestione diretta dell'area ricoperta dai rifiuti e da coperture in amianto;
3)quindi, il curatore, fa verificare lo stato dell'amianto (tre livelli di verifica, il costo è accessibilissimo) e ai sensi dell'art. 4 del DM 6.11.1994, o nomina una Responsabile del Rischio Amianto, oppure ricopre egli stesso la carica, facendo assistere da soggetto tecnico specializzato nel settore (anche in questo caso il costo è accessibile);
4) redige il programma di verifica periodico e lo trasmette all'ASUR e al Sindaco.
io almeno mi sto comportando in questo modo.
Cordiali saluti.
Ugo Maria Fantini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2013 10:54RE: RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Abbiamo preferito non esprimere una opinione in proposito perché non è materia strettamente fallimentare, ma condividiamo la ricostruzione da lei fatta.
Zucchetti Sg srl
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UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)04/02/2014 00:29RE: RE: RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Salve,
a completamento della presente discussione, segnalo la recentissima Ordinanza della Corte Costituzionale n. 14 del 28.01.2014 che ha sancito un importante principio in ambito fallimentare.
Il curatore fallimentare, a causa della incapienza della procedura, aveva chiesto (inutilmente) l'adozione di un provvedimento ex art. 146 del D.P.R. n. 115/2002, per procedere alla bonifica di un sito facendo anticipare le spese dello Stato (oltre 250.000,00 euro).
La Corte Costituzionale ha precisato che la fattispecie è già disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale): sia dall'art. 192 – laddove il soggetto obbligato non provveda alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, queste sono eseguite dal Comune, con imputazione dei costi al soggetto obbligato – sia dagli artt. 250 e 252, con l'unica variante secondo la quale, ove si tratti di siti di interesse nazionale (SIN), la bonifica, sempre a spese dell'obbligato, è eseguita a cura del Ministero dell'ambiente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2014 20:35RE: RE: RE: RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
La ringraziamo della segnalazione
Zucchetti SG srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2013 10:53RE: RE: RE: RIFIUTI ED AMIANTO
Grazie anche da parte nostra per la segnalazione.
Zucchetti Sg Srl
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