Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

annullamento transazione sottoscritta dal Fallimento perchè non più conveniente e lesiva per la massa

  • Anna Di Gennaro

    Avellino
    25/01/2024 19:59

    annullamento transazione sottoscritta dal Fallimento perchè non più conveniente e lesiva per la massa

    Buonasera,
    un creditore in virtù di contratto con riserva di propretà, ha richiesto restituzione del bene ma ha contestato la restituzione delle rate riscosse, di consistente entità
    Per evitare liti , la curatela , su autorizzazione del GD, auspicando una vendita unitaria dei beni del fallimento in uno a quello oggetto di riserva di proprietà e del terreno su cui gli stessi erano locati, addiveniva ad accordo transattivo di mandato a vendere alla curatela per cinque aste , all'esito delle quali , automaticamente si sarebbe risolto il contratto di riserva id proprietà e restituito il bene.
    Le parti hanno anche pattuito la compensazione del debito residuo da insinuare con la restituzione delle rate riscosse.
    La vendita unitaria di tutti i beni, vantaggiosa per i creditori e per la massa non si è più avuta, ed ora il fallimento si trova legato da un accordo pregiudizievole per la Massa e lesivo della par conditio creditorum .Può il Tribunale annullare l'accordo per mutate condizioni ed a tutela di detta par conditio?
    grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2024 20:13

      RE: annullamento transazione sottoscritta dal Fallimento perchè non più conveniente e lesiva per la massa

      Il tribunale, inteso quale organo della procedura fallimentare, non ha il potere che annullare il contratto transattivo pe rle mutate condizioni e il fallimento si trova nelle stesse condizioni di un privato che abbia stipulato un contratto divenuto poi eccessivamente oneroso. Ma prima di proseguire nel discorso, bisognerebbe conoscere meglio i termini contrattuali, perché alla lettura dei dati forniti sembrerebbe che la compensazione fosse condizionata alla vendita del bene entro cinque aste; se così fosse cambierebbe l'intero approccio al problema. Ci dia pertanto qualche ulteriore dettaglio sul contenuto dell'accordo e su cosa è accaduto. Grazie
      Zucchetti Sg srl
    • Anna Di Gennaro

      Avellino
      27/01/2024 10:45

      RE: annullamento transazione sottoscritta dal Fallimento perchè non più conveniente e lesiva per la massa

      Grazie per la tempestiva risposta.in effetti la transazione prevedeva un mandato a vendere alla curatela e la reviviscenza del vecchio rapporto di rivendica nel caso di aste andate deserte, per cui restituzione del bene, ma senza restituzione delle rate già riscosse da parte del fallito in bonis. La curatela nell'ottica di procedere ad una vendita unitaria del ramo aziendale insieme anche al terreno oggetto di esecuzione immobiliare su cui lo stesso è ubicato, , sottoscrisse l'accordo ,perchè all'epoca più conveniente per la Massa. Oggi, all'esito di aste infruttuose, ma soprattutto a fronte di una non più possibile vendita unitaria del ramo d'azienda e del terreno in quanto quest'ultimo aggiudicato a terzi,, dovrebbe restituire il bene oggetto di rivendica e rinunciare alle rate riscosse. Alla luce delle mutate condizioni che indussero alla sottoscrizione della transazione( vendita unitaria non più possibile perchè il terreno di esecuzione è stato aggiudicato separatamente a terzi)la curatela vorrebbe recuperare le rate riscosse in quanto la compensazione all'epoca fatta con la domanda del debito residuo relativo all'acquisto con riserva del bene oggetto di rivendica, non appare più conveniente ma anche lesivo della par conditio .SI intenderebbe chiedere al Tribunale una risoluzione per mutate condizioni ed eccessiva onerosità per la Massa del contratto.
      Grazie per l'attenzione
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        29/01/2024 17:23

        RE: RE: annullamento transazione sottoscritta dal Fallimento perchè non più conveniente e lesiva per la massa

        Cass.20.02.2020 n. 4451 ha affermato che "la transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall'art. 1467 c.c., in quanto l'irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico".
        Teoricamente, quindi è ammissibile ricorrere alla risoluzione per eccessiva onerosità dell'atto transattivo, il cui accoglimento, non avendo la transazione, carattere novativo, riporterà la situazione a quella che era precedente alla stipula dell'atto, che è lo stesso effetto contenuto nella transazione per il caso di cinque aste deserte, posto che lei dice che "la transazione prevedeva un mandato a vendere alla curatela e la reviviscenza del vecchio rapporto di rivendica nel caso di aste andate deserte"; da questo si deduce che se dopo cinque aste il bene rimane invenduto vengono meno gli effetti della transazione, come in caso di risoluzione vittoriosa.
        Non abbiamo ben capito se le cinque aste risultate infruttuose sono state tenute; in caso positivo, la transazione è venuta meno riportando la situazione a quella che era precedente alla stipula dell'atto, ossia alla domanda di rivendica, in quanto, riviviscenza del vecchio rapporto di rivendica non significa accoglimento della rivendica e trattenimento delle somme versate, ma semplicemente che dovrà essere esaminata la domanda di rivendica del bene venduto con riserva di proprietà in cui il venditore riproporrà le contestazioni già sollevate e la controversia, vigendo nel caso la legge fallimentare, va risolta con l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1526 c.c. e dell'equo compenso.
        Se non sono state tenute le cinque aste, la situazione diventa più critica in quanto, la curatela, nella eventuale azione per risoluzione che dovesse proporre, potrebbe comunque addurre che la transazione non è più realizzabile per intervenuta aggiudicazione di una parte dei beni, ma la controparte potrebbe opporre che questo è frutto di una scelta della curatela, alla quale quindi sarebbe addebitabile la responsabilità dell'inadempimento della transazione con eventuale rigetto della domanda.
        Ovviamente, ripetiamo sono scenari ipotetici che cerchiamo di fare per completezza, con tutti i limiti derivanti dalla mancata conoscenza degli atti che consente solo indicazioni di carattere generale, ma in situazioni complesse come queste solo un legale che prenda visione completa e attenta della documentazione può consigliarle la strada migliore da seguire.
        Zucchetti Sg srl