Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

USUFRUTTO D'AZIENDA

  • Simona Viola

    Pescara
    01/07/2016 11:36

    USUFRUTTO D'AZIENDA

    Buongiorno, quale normativa si applica all'usufrutto d'azienda in caso di fallimento della società concedente?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2016 18:01

      RE: USUFRUTTO D'AZIENDA

      Troppo generica la domanda per una risposta precisa. In linea di massima il fallimento della concedente non produce effetti sul contratto di usufrutto, ove questo, ove richiesto, sia stato trascritto prima della dichiarazione di fallimento. A nostro avviso non è applicabile neanche l'art. 79 l.f., dettato in tema di affitto di azienda perché, se è vero che nel codice civile è attuata una certa parificazione tra usufrutto e affitto di azienda (basta pensare al rinvio che fa l'art. 2562 all'art. 2561 e alle norme che equiparano i due istituti circa gli effetti della circolazione dell'azienda), è altrettanto vero che circa gli effetti del fallimento sui contratti pendenti l'art. 79 tratta soltanto dellp'affitto e non dell'usufrutto, che è un diritto reale su bene altrui, a differenza dell'affitto che crea solo un rapporto obbligatorio. E giustamente riteniamo che il legislatore non abbia effettuato tale equiparazione ai fini della sorte del fallimento sui contratti pendenti perché, avendo il contratto costituivo dell'usufrutto effetti reali, con la stipula si è già verificato il trasferimento del diritto reale in capo all'altro soggetto edi conseguenza, non si è in presenza di un contratto pendente per il quale il curatore possa esercitare la scelta tra scioglimento e continuazione.
      Zucchetti SG srl
      • Simona Viola

        Pescara
        04/07/2016 16:57

        RE: RE: USUFRUTTO D'AZIENDA

        La mia domanda (forse un po' troppo stringata) era finalizzata a sapere se fosse possibile acquisire al fallimento la nuda proprietà degli impianti e delle attrezzature oggetto di usufrutto. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/07/2016 20:45

          RE: RE: RE: USUFRUTTO D'AZIENDA

          Certo ha preso un po' alla larga il tema. Comunque quanto detto nella precedente risposta è utile in quanto abbiamo detto che l'usufrutto sopravvive al fallimento del concedente; di conseguenza quando l'usufrutto cessa- per scadenza naturale, per morte dell'usufruttuario o per accordo, ecc.- in capo al fallito- attualmente nudo proprietario- si ricostruisce la proprietà piena. Di conseguenza, come ora al fallimento è stata trasmessa la disponibilità della sola nuda proprietà, nel momento in cui il diritto del fallito si ricompone nella sua pienezza, al fallimento verrà trasmessa la proprietà piena dell'azienda.
          Zucchetti SG srl
          • Simona Viola

            Pescara
            05/07/2016 15:36

            RE: RE: RE: RE: USUFRUTTO D'AZIENDA

            Espongo meglio la situazione: la società A srl (di cui sono curatore), fallita a maggio 2016, a febbraio 2012 cede in usufrutto l'azienda alla società B per la durata di 15 anni. Il corrispettivo pattuito è stato interamente incassato dalla società A.
            La società B, tra le varie cose, è subentrata nel godimento di tutti i beni, impianti ed attrezzature ed arredi di proprietà della società A elencati in un prospetto allegato all'atto del notaio.
            La mia domanda è questa: posso "vendere" la nuda proprietà di questi beni?
            Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/07/2016 20:19

              RE: RE: RE: RE: RE: USUFRUTTO D'AZIENDA

              Certamente si. Nel suo caso la proprietà dell'azienda è stata scissa in nuda proprietà e usufrutto; quest'ultimo è il diritto reale che consente all'usufruttuario di ''godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l'obbligo di non mutare la destinazione economica" (art. 981 cod.civ.), nel mentre la nuda proprietà indica la condizione del proprietario del bene gravato da usufrutto, al quale pertanto è sottratto il potere di usare il bene e di farne propri i frutti. Rimane comunque un diritto importante perché alla cessazione dell'usufrutto- come nel caso che è a termine- o alla morte del primo usufruttuario, quando è a tempo indeterminato, l'usufrutto si consolida con la nuda proprietà, per cui il nudo proprietario diventa nuovamente proprietario pieno.
              Di conseguenza, l'usufrutto è vendibile ma, poichè cessa aduna certa data la sua appetibilità è data dal tempo effettivo di durata o presunto in base all'età (esistono delle tabelle che stabiliscono i parametri a seconfda dell'età), nel mentre la nuda proprietà è liberamente commerciabile e la sua v4endita non ha alcuna incidenza sull'usufrutto.
              Zucchetti SG srl