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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
107 4 comma modalità operative sospensione e vendita
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Antonio Vaccaro
Siracusa28/09/2020 12:37107 4 comma modalità operative sospensione e vendita
Si è svolta una procedura competitiva nella forma della vendita telematica asincrona di un bene mobile registrato.
Il bene è stato aggiudicato provvisoriamente all'unico offerente e nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione è pervenuta offerta migliorativa del 10% con contestuale versamento della cauzione.
Qualora il curatore intenda avvalersi del potere di sospensione ex 107 quarto comma L.F. il Curatore dovrà procedere ad effettuare una nuova vendita aperta a tutti gli offerenti, come affermato dalla Cassazione in ordine al 584 c.p.c. oppure potrà disporre una gara a due tra l'offerente in aumento e l'aggiudicatario provvisorio?
Le cauzioni già depositate andranno restituite nei casi predetti oppure rimangono ferme, attesa l'irrevocabilità della proposta in aumento e dell'aggiudicazione provvisoria?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2020 20:24RE: 107 4 comma modalità operative sospensione e vendita
Questo da lei proposto è un argomento ricorrente in questo Forum negli ultimi tempi, per cui non possiamo che ripeter quanto detto in alter occasioni, anche di recente e cioè che , il comma quarto dell'art. 107, nel prevedere che "Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto", fa capire, in raffronto anche con il primo comma dell'articolo successivo, che l'ipotesi presa in considerazione è quella in cui il curatore abbia provveduto ad una aggiudicazione dei beni messi in vendita, anche se non si è verificato ancora il trasferimento, tant'è che la norma richiede per la sospensione non solo una offerta migliorativa, rispetto a quella accettata, ma addirittura quantifica la percentuale di superamento della precedente offerta.
Una volta intervenuta la sospensione si deve effettuare una nuova gara- Lai giustamente si chiede se trova applicazione in tal caso l'art. 584 cpc. A nostro avviso tale norma trova applicazione anche nelle vendite fallimentari, se esse sono effettuate dal giudice secondo le norme del codice di rito, nel mentre quando la vendita è deformalizzata al massimo e viene espletata dal curatore o dal delegato, il rispetto della competitività richiede appunto una gara, ma il resto è tutto da costruire perché la norma fallimentare- che non rinvia più come nel vecchio rito a quelle processuali- nulla stabilisce ed è difficile che le formalità e i termini che richiede l'art. 584 cpc possano essere disposti dal curatore.
Ovviamente questa è una nostra opinione che non è detto sia seguita dal giudice delegato competente, tuttavia, seppur con riferimento ad una diversa, ma simile situazione, Cass.. n. 21645/2011, ha affermato che se il curatore non si è avvalso della facoltà riconosciuta dal secondo comma dell'art. 107 di procedere alla liquidazione del compendio con le forme previste dal codice di procedura civile e quindi attraverso la gestione della stessa ad opera del giudice delegato ma vi ha provveduti direttamente determinandone le modalità con clausole che non sono state oggetto di contestazione, è infondata "la prima censura secondo la quale il richiamo contenuto nel bando di vendita alla vendita senza incanto avrebbe comportato il necessario rispetto della relativa disciplina e quindi l'inammissibilità ex art. 574 c.p.c., di offerte in aumento."
Zucchetti SG srl .
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