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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Sostituzione del Curatore dopo 20 anni
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Maria Vanessa Russo
Reggio Calabria (RC)14/07/2022 22:05Sostituzione del Curatore dopo 20 anni
Sono stata nominata giorni fa Curatore di una Ditta Individuale dichiarata fallita nel 2002, in sostituzione di altro Curatore
L'attività' svolta dal precedente professionista e' consistita esclusivamente nell'accertamento del passivo.
Gli immobili, inizialmente oggetto di procedura esecutiva e dunque periziati in detta sede, sono stati successivamente appresi al fallimento e allo stato risultano tutti invenduti, ed in parte occupati da uno dei figli del fallito
Il fallito e' deceduto due anni fa, e di tale importante circostanza nel fascicolo cartaceo, non vi e' traccia.
I tre figli del fallito, dopo la morte del padre non si sono pronunciati in merito all'accettazione o rinuncia dell'eredita' del padre.
Vorrei conoscere cortesemente, e si ringrazia per il riscontro che vorrete fornirmi, gli step da adottare per chiarire la posizione degli eredi, già' invitati dalla scrivente a pronunciarsi in merito alla successione del padre, nonché' gli adempimenti da svolgersi nel caso di sostituzione del Curatore dopo tanti anni.
Grazie
Avv. Maria Vanessa Russo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/07/2022 18:44RE: Sostituzione del Curatore dopo 20 anni
Gli adempimenti del curatore nominato in sostituzione di altro precedente sono quelli soliti del curatore che viene nominato al momento della dichiarazione di fallimento. Nel caso è opportuno, anche se non sono decorsi sei mesi dall'ultimo rapporto, presentarne unoi nuovo che fotografa lo stato della procedura al momento in cui lei è stata nominata, che dovrebbe grosso modo coincidere con le risultanze del conto gestione presentato dal precedente curatore sostituito. Se il precedente curatore non ha presentato il conto gestione o non sia in grado di farlo (si pensi ad infermità o decesso) è il curatore subentrato che deve provvedervi, senza assumere alcuna responsabilità visto che opera in via sostitutiva sulla base della documentazione ricevuta o trovata. Tutto ciò per segnare la linea di separazione tra il prima e il dopo in modo che lei non possa essere ritenuto responsabile della gestione altrui, di cui risponde il precedente curatore che ha gestito ed eventualmente i suoi eredi trattandosi delle conseguenze patrimoniali del comportamento del loro de cuius.
Quanto al fatto che è deceduto il fallito, in primo luogo va appurato se non vi sia stata accettazione tacita dell'eredità, quando meno da parte del figlio che occupa l'immobile del padre e questo lo si può verificare solo sulla base della situazione concreta. Se anche uno solo dei figli può ritenersi erede, non interessa la sorte degli altri in quanto lei per le comunicazioni fa cappo a chi risulta erede.
Se nessuno dei chiamati all'eredità può ritenersi erede conviene , in primo luogo sollecitarli, formalmente a procedere all'accettazione o alla rinuncia; in caso di inerzia conviene rivolgersi all'autorità giudiziaria per fissare il termine di cui all'art. 481 c.c.; in caso di rinuncia bisogna aprire la procedura di eredità giacente in conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 12 l. fall.
Zucchetti SG srl
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