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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Revocatoria atti a titolo oneroso
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Alessandro Cottica
SONDRIO29/12/2021 10:18Revocatoria atti a titolo oneroso
Buongiorno, chiedo cortesemente il vostro parere sul quesito di seguito illustrato.
Srl in liquidazione cede due immobili a terzi, uno libero da ipoteche e uno costituito in garanzia ipotecaria in favore di un istituto di credito, ad un prezzo congruo che viene versato al creditore ipotecario per liberare gli immobili dalle ipoteche (prezzo di realizzo dell'immobile ipotecato), e tenuto a disposizione dei creditori per un concordato stragiudiziale (prezzo di realizzo dell'immobile non ipotecato).
Nell'ipotesi in cui la srl fallisca entro 6 mesi dalla cessione degli immobili, il curatore può chiedere la revoca dei due atti di compravendita ai sensi dell'art. 67, 2° comma l.f. (atti a titolo oneroso), in quanto provi che l'acquirente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del venditore, e ciò indipendentemente dalla congruità del prezzo pattuito e del fatto che il prezzo è stato destinato al pagamento del creditore ipotecario (per l'immobile ipotecato) e acquisito dal fallimento (per l'immobile non ipotecato) ?
In caso di risposta affermativa:
- l'immobile viene acquisito al fallimento, a questo punto libero da ipoteche in quanto il creditore ipotecario è stato pagato;
- il compratore può chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento ritengo in via chirografaria.
Ritengo infine non esperibile l'eventuale azione revocatoria del pagamento effettuato in favore del creditore ipotecario che, a fronte dell'incasso del proprio credito, ha liberato l'immobile dall'ipoteca.
Grazie per la risposta
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/12/2021 18:49RE: Revocatoria atti a titolo oneroso
Buongiorno, chiedo cortesemente il vostro parere sul quesito di seguito illustrato.
Srl in liquidazione cede due immobili a terzi, uno libero da ipoteche e uno costituito in garanzia ipotecaria in favore di un istituto di credito, ad un prezzo congruo che viene versato al creditore ipotecario per liberare gli immobili dalle ipoteche (prezzo di realizzo dell'immobile ipotecato), e tenuto a disposizione dei creditori per un concordato stragiudiziale (prezzo di realizzo dell'immobile non ipotecato).
Nell'ipotesi in cui la srl fallisca entro 6 mesi dalla cessione degli immobili, il curatore può chiedere la revoca dei due atti di compravendita ai sensi dell'art. 67, 2° comma l.f. (atti a titolo oneroso), in quanto provi che l'acquirente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del venditore, e ciò indipendentemente dalla congruità del prezzo pattuito e del fatto che il prezzo è stato destinato al pagamento del creditore ipotecario (per l'immobile ipotecato) e acquisito dal fallimento (per l'immobile non ipotecato) ?
In caso di risposta affermativa:
- l'immobile viene acquisito al fallimento, a questo punto libero da ipoteche in quanto il creditore ipotecario è stato pagato;
- il compratore può chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento ritengo in via chirografaria.
Ritengo infine non esperibile l'eventuale azione revocatoria del pagamento effettuato in favore del creditore ipotecario che, a fronte dell'incasso del proprio credito, ha liberato l'immobile dall'ipoteca.
Grazie per la risposta
E' necessario tenere distinte le due operazioni effettuate: quella della vendita dell'immobile e quella del pagamento alla banca; operazione quest'ultima realizzatasi, se abbiamo ben capito, non utilizzando la procedura della liberazione delle ipoteche di cui all'art. 2889 c.c., ma semplicemente mediante accordo tra le parti, in base al quale il presso dell'immobile che doveva essere versato alla società venditrice è stato utilizzato per estinguere il debito del venditore verso la baca che aveva iscritto ipoteca.
Quanto alla prima questione, la sua prima considerazione è esatta. L'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2 l. fall. di una vendita eseguita dal fallito non presuppone la dimostrazione di un danno patrimoniale, essendo sufficiente che per effetto dell'atto oggetto di revoca sia alterata la par condicio creditorum ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, ove il curatore provi la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'acquirente, è irrilevante la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato o pignoratizio o ipotecario.
La revocatoria della vendita è pertanto proponibile se l'alienazione è intervenuta nei seoi mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento e il compratore, sebbene non perda la proprietà acquisita, perde la disponibilità del bene acquistato che viene acquisito al fallimento, per cui potrà insinuarsi al passivo per il prezzo convenuto e pagato, seppur con girata alla banca ipotecaria. Ovviamente l'insinuazione trova collocazione chirografraia perchè l'acquirente non godeva di alcuna prewlazione.
La seconda operazione è quella del pagamento alla banca e se l'ipoteca non era di carattere fondiario, il pagamento effettuato dalla società poi fallita a mezzo della girata del prezzo alla banca da parte dell'acquirente dell'immobile, è a sua volta revocabile se effettato nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento del solvens.
Ovviamente anche la banca, a seguito della restituzione della somma ricevuta, potrà insinuarsi al passivo a norma dell'art. 70 l. fall. e qui è dubbio se riviva o non l'ipoteca. A nostro avviso non vi è alcuna riviviscenza perché l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione garantita, e, pertanto, effettuato il pagamento, cessa ogni diritto di prelazione del creditore ipotecario, ormai soddisfatto, mancando una norma che preveda il trasferimento della garanzia ipotecaria, a seguito della revoca del pagamento, in altra forma di garanzia, con efficacia sulla somma restituita dal creditore al curatore del fallimento. Tanto in conformtà a quanto statuito dalla Cassazione (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24627), secondo la quale "Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge".
Zucchetti Sg srl
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