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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
art. 46 comma 1 n.2 legge fallimentate
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Debora Gambineri
Arezzo03/10/2016 19:49art. 46 comma 1 n.2 legge fallimentate
Su istanza del curatore di un fallimento il fiudice delegato ha disposto ai sensi dell'art.46 comma 1 n. 2 la non acquisizione alla massa fallimentare del 70% della pensione percepita dal socio fallito.
Allo stato attuale la situazione economica del nucleo familiare è peggiorata sia a causa dei problemi di salute del socio che della moglie sia legati alla perdita del lavoro da parte della figlia disoccupata che pure abita con loro.
È possibile presentare istanza volta ad ottenere una condizione mogliorativa rispetto a quella stabilita dal Giudice e con che modalità?
L'istanza va inoltrata al Giudice Delegato o sottoposta al curatore che poi riferisce al Giudice?
Cordialità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2016 19:40RE: art. 46 comma 1 n.2 legge fallimentate
Il secondo comma dell'art. 46 l.fall. prevede che i limiti entro cui il fallito può trattenere parte dello stipendio, pensione, salario e ciò che in genere guadagna con la sua attività per il mantenimento suo e della famiglia, "sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia".
Il fatto che il giudice debba provvedere tenendo conto delle condizioni del fallito e della sua famiglia fa capire come i provvedimenti del giudice in materia siano emessi rebus sic stantibus, ossia in base alla situazione del momento, per cui se dette condizioni mutano, in meglio o in peggio, i limiti in precedenza fissati possono essere modificati.
Il fatto poi che ad emettere il citato provvedimento sia il giudice delegato fa capire che anche la modifica compete a lui, per cui la relativa istanza di modifica, con la illustrazione e documentazione della peggiorata situazione, deve essere rivolta al giudice, il quale chiederà il parere del curatore; in vista di tanto potrebbe preannunciare al curatore l'istanza di modifica e le ragioni, in modo che possa dare il suo parere velocemente.
Zucchetti SG srl
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Donato Primiani
Porto San Giorgio (FM)19/12/2017 18:09RE: RE: art. 46 comma 1 n.2 legge fallimentate
Buonasera,
ho predisposto l'istanza per la determinazione della quota di guadagno da non comprendere nel fallimento da sottoporre al G.D.
La sentenza di fallimento è di fine 2017 ma il fallito percepisce redditi di lavoro dipendente dall'inizio dell'anno.
Ad oggi il fallito ancora non riesce a riscuotere alcun stipendio a causa di problemi con le banche (che ben sappiamo ma non mi soffermo a spiegare).
Non appena il G.D. indicherà la quota parte da lasciare nelle disponibilità del fallito, lo comunicherò al datore di lavoro il quale mi verserà tutti gli stipendi sul c/c del fallimento.
Ciò che spetta in quota parte al fallito decorre dalla sentenza di fallimento? Quelle precedenti le devo versare interamente al fallito?
presumo di no.
Inoltre, considerato che l'attivo fallimentare ha un valore molto esiguo e grazie al reddito da lavoro del fallito riuscirò a pagare qualche spesa in prededuzione, fino a quando posso mantenere aperto il fallimento?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2017 20:18RE: RE: RE: art. 46 comma 1 n.2 legge fallimentate
Per Cass. 08/04/2015, n. 6999 "Il pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui all'articolo 46, comma 1, n. 2, L.F., effettuato dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto con cui il giudice delegato, che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, fissa i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, è inefficace ai sensi dell'articolo 44, comma 2, L.F. soltanto per gli importi eccedenti detti limiti, come determinati dal giudice delegato con riferimento al periodo anteriore al suo decreto" (Conf. Cass. 27/09/2007, n. 20325; Cass. 31/10/2012, n. 18843; Cass. 29/01/2015, n. 1724),
In altre parole, i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento a titolo di stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti sono inefficaci per i creditori, ex art. 44, comma 2, l.f., ma l'inefficacia non riguarda l'intero pagamento bensì solo gli importi eccedenti i limiti di quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia, nei limiti fissati dal giudice con il provvedimento ex art. 46 comma secondo, che ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva.
E' vero che questa giurisprudenza si riferisce agli emolumenti successivi alla dichiarazione di fallimento, ma va estesa a quelli antecedenti e non pagati, perché, come spiegata dalla citata giurisprudenza, superato il remoto orientamento secondo cui se non trova applicazione l'art. 46, l'intero pagamento effettuato al fallito è soggetto alla inefficacia dell'art. 44, "il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima ed indipendentemente dal decreto del giudice delegato che ne fissi la misura, onde esso ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva"; se ne deduce che il principio secondo cui il pagamento eseguito direttamente al fallito dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace a norma dell'art. 44, non vale per gli stipendi e altri emolumenti di cui all'art. 46, che sottostanno al limite posto dal giudice.
tanto comporta che , una volta che il giudice ha stabilito la questa che compete al fallito e quella che va al fallimento, lo stesso criterio vaapplicato anche sugli emolumenti precedenti non ancora pagati.
Questa soluzione non deve tuttavia spingerla a portare per le lunghe il fallimento allo scopo di recuperare un minimo di liquidità dalle retribuzioni del fallito, al contrario, una volta appurato che ricorre una delle condizioni di chiusura ex art. 118 l.f., deve chiudere il fallimento, pagando quello che si riesce a pagare.
Zucchetti SG srl
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