Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Contributo licenziamento Aspi ed art. 111-bis LF

  • Giovanni Marendon

    Sassuolo (MO)
    15/07/2013 09:39

    Contributo licenziamento Aspi ed art. 111-bis LF

    Gradirei un VS parere in merito aquanto riportato in oggetto.

    L'articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), a finanziamento dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, ha introdotto un contributo in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (c.d. contributo di licenziamento). Tale norma è stata successivamente modificata dalla Legge di Stabilità 2013. L'articolo 1, comma 250, lettera f) della Legge n. 228/2012 ha sostituito il comma 31, articolo 2, Legge n. 92/2012 che, nella nuova formulazione, recita:
    Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, intervenuti a decorrere dal 1˚ gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30".
    Per quanto riguarda nello specifico le procedure concorsuali l'Inps con messaggio 10358 del 27/06/2013 ha affermato che il contributo è dovuto già dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere da tale data, nell'ambito di procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla Legge n. 223/1991 (come nel caso della società fallita che ha suscitato l'interesse a formulare il presente quesito).
    Ciò detto la società oggetto del quesito è stata dichiarata fallita con sentenza depositata il 20/06/2013, si chiede se nel caso di licenziamenti effettuati dal curatore fallimentare in data 10/07/2013 (ovvero successivamente al decorso del termina della CIGS richiesta dalla fallita ma in epoca pre-fallimentare), non essendo di fatto il curatore subentrato in nessun modo nei rapporti con i dipendenti (ha semplicemente provveduto al loro licenziamento non appena decorso il termine di detta CIGS), detto contributo debba essere considerato onere da spesare in prededuzione (comma 2° dell'art. 111-bis LF in quanto sorto in pendenza del fallimento: licenziamento avvenuto il 10/07/2013) e quindi vada versato – qualora vi siano somme disponibili (come attualmente vi sono) sul conto della procedura - all'Inps entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento oppure se per tali somme l'Istituto debba insinuarsi al passivo ed essere pagato in "moneta fallimentare" e secondo il privilegio eventualmente spettante.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/07/2013 19:59

      RE: Contributo licenziamento Aspi ed art. 111-bis LF

      La descrizione che lei ha fatto della normativa ASPI ci esonera da ulteriori aggiunte. In ordine al quesito da lei posto è difficile una risposta, mancando ovviamente (data la recente entrata in vigore)
      precedenti giurisprudenziali. Ragionando alla luce dei principi pensiamo che il credito per contributo goda della prededuzione alla luce del requisito della occasionalità, che richiama un dato cronologico, richiesto anche autonomamente dal secondo comma dell'art. 111.
      Zucchetti Sg Srl