Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Recupero spese di ristrutturazione L .449/99

  • Luca Mira

    Macerata
    04/07/2016 16:46

    Recupero spese di ristrutturazione L .449/99

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione la seguente problematica premettendo quanto segue: nel corso della procedura fallimentare sono stati acquisiti all'attivo fallimentare i beni immobili del fallito per uno dei quali la curatela ha sostenuto delle spese per lavori di ristrutturazione eseguiti su parti comuni di un edificio ricevendo dall'amministratore del condominio la certificazione a nome del fallito delle spese pagate ai fini della detrazione d'imposta (L. 27/12/97 n. 449 e successive variazioni e legge 4 agosto 2006 n. 248 ).
    Considerato che
    - nell'attuale sistema normativo, con l'avvio della procedura fallimentare i beni dell'impresa vengono vincolati al soddisfacimento delle ragioni dei creditori e, di conseguenza, il curatore subentra all'imprenditore dichiarato fallito nella conduzione dell'impresa;
    - con la sentenza dichiarativa di fallimento, quindi, si realizza una sorta di cristallizzazione del patrimonio aziendale il quale diviene insensibile all'operato del suo effettivo titolare (artt. 42 e 44 L.F.);
    - deve ritenersi, in conformità con l'indirizzo della giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Civ. 7 luglio 1981, n. 4434), che alla sentenza dichiarativa di fallimento non consegue l'incapacità di agire, né la perdita della capacità imprenditoriale del fallito, assoggettata al fallimento, infatti, non è la persona fisica o giuridica, bensì l'impresa;
    - che il soggetto dichiarato fallito, dunque, perde esclusivamente la disponibilità del proprio patrimonio (che viene acquisita dall'ufficio fallimentare), non anche la titolarità sui propri beni (principio, quest'ultimo, da tempo recepito dalla giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia della Cass. Civ, 13 luglio 1957, n. 2847);
    - che ai fini delle imposte dirette sul reddito la persona fisica dichiarata fallita non perde la qualità di soggetto passivo d'imposta e deve dichiarare i propri redditi con periodicità annuale (ultimo periodo del terzo comma dell'art. 183 T.u.i.r.);
    - che il fallito deve, in questo caso, dunque, dichiarare per ciascun periodo d'imposta, i redditi dei fabbricati personali in quanto una diversa interpretazione equivarrebbe ad una esenzione della tassazione del predetto reddito, circostanza non prevista da alcuna norma specifica;
    Vi chiedo
    se il fallito, persona fisica, può indicare nella sua dichiarazione dei redditi, nella quale dichiara anche gli immobili e i terreni acquisiti dal fallimento, le spese di ristrutturazione pagate (previa autorizzazione degli organi della procedura) dal fallimento osservando, peraltro, che in caso contrario, nessun soggetto beneficerebbe della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute.
    Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti. Luca Mira
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/07/2016 09:15

      RE: Recupero spese di ristrutturazione L .449/99

      In risposta ad altro intervento su questo Forum abbiamo affermato che, nel caso di imprenditori individuali, le due dichiarazioni predisposte e trasmesse dal Curatore (quella dal 1/1 al fallimento e quella relativa al maxi-periodo fallimentare) in base alla chiara lettera dell'art. 183 T.U.I.R. e dell'art. 5 del D.P.R. 22/7/98 n. 322, debbono riguardare il solo reddito di impresa, dovendo tutti gli eventuali altri redditi essere dichiarati dal fallito.

      In tale sede affrontammo anche il non facilissimo problema del pagamento delle imposte eventualmente dovute a seguito di tali dichiarazioni, sostenendo che dato che gli immobili in questione fanno parte dell'attivo fallimentare, le imposte dovute dal fallito sugli immobili generatori di reddito non di impresa siano debiti prededucibili, in quanto "sorte in occasione" della procedura e relative a beni facenti parte dell'attivo della stessa; di conseguenza il fallito può a nostro avviso chiedere al Curatore di mettergli a disposizione (anche in danno dell'eventuale creditore ipotecario, trattandosi di spese specificatamente derivanti dall'immobile) le somme necessarie per il pagamento, ovvero eventualmente chiedere al Curatore che provveda lui direttamente al pagamento.

      Partendo dai medesimi principi, applicati alla situazione speculare descritta nel quesito, riteniamo che per quanto riguarda la detrazione per lavori di ristrutturazione:
      - essa spetti al fallito, al quale il Curatore trasmetterà la relativa documentazione, il cui importo egli inserirà nella propria dichiarazione dei redditi
      - qualora tale detrazione generi effettivamente un credito d'imposta in capo al fallito, egli sia tenuto a chiederlo a rimborso e il rimborso stesso entri a far parte dell'attivo fallimentare, nel rispetto dell'art. 42, II comma, l.fall.