Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione compenso perito stimatore

  • Alessandro Pignatti

    Modena
    21/09/2020 13:01

    Liquidazione compenso perito stimatore

    Buongiorno, in qualità di Curatore ho ottenuto l'autorizzazione del GD a nominare un perito per stimare i beni immobili di proprietà della fallita.
    La società fallita detiene una partecipazione in un'altra società che è proprietaria di un immobile. Per valutare questa partecipazione pensavo di chiedere al mio perito di fare una stima anche di questo immobile. Serve autorizzazione del GD? Nel caso dovrei farmi fare il preventivo dal perito per questo incarico visto che esula dalla semplice stima dei beni immobili di proprietà della fallita?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/09/2020 17:29

      RE: Liquidazione compenso perito stimatore

      Il secondo comma art. 87 l. fall.- dedicato all'inventario- stabilisce che "Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore" e il primo comma dell'art. 107 precisa che " Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati". Dal combinato disposto di queste due norme discende chiaramente che il perito stimatore è nominato direttamente dal curatore, senza alcuna autorizzazione del giudice delegato, e che la nomina è necessaria quando si tratta di valutare beni non di modesto valore, perché per quelli di modesto valore provvede direttamente il curatore. L'autorizzazione richiesta e ottenuta dal giudice delegato per la nomina dello stimatore deve considerarsi, quindi, del tutto superflua, nel senso che non era necessaria.
      Per quanto riguarda il perito immobiliare, non è necessaria la nomina diretta da parte sua, senza o con l'autorizzazione del giudice delegato ove voglia seguire la strada precedente, ma non è neanche vietata. Tuttavia, avendo già nominato un perito per la stima delle quote societarie, questo perito dovrebbe fornire la relazione di stima; se egli ritiene di doversi servire di altri esperti per la valutazione di assets specifici, dovrebbe chiederne a lei l'autorizzazione ai soli fini del riconoscimento e del rimborso della relativa spesa. Questa ci sembra la via più corretta.
      Zucchetti SG srl