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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO
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Diego Cuccu'
Porto Sant'Elpidio (FM)20/05/2021 18:55REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO
La società fallita Alfa, allorché in bonis, costituiva in favore della Banca Beta un pegno di tipo irregolare derivante da deposito rappresentato da libretto nominativo a Risparmio, a garanzia di determinate linee di credito accordate dalla medesima Banca.
Successivamente alla costituzione del pegno, la società fallita, richiedeva alla Banca lo svincolo parziale delle somme di cui al suddetto libretto di deposito (costituito in pegno) e tali somme venivano versate sul conto corrente ordinario acceso sempre presso la Banca Beta.
A seguito del Fallimento, il Curatore rilevava che fra le altre rimesse rientrasse anche quella oggetto di accredito derivante dallo svincolo del pegno, in quanto rimessa consistente e durevole e rientrante nel periodo sospetto.
Lo scrivente pone, quindi, il seguente quesito ossia se la rimessa frutto di svincolo delle somme in pegno e, quindi, di accredito sul conto corrente ordinario possa essere considerata tale e quindi revocabile ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67 e 70 L.F.; ovvero, in alternativa non-revocabile, appunto, perché, originata dallo svincolo delle somme oggetto di pegno irregolare che, in quanto tale, come è noto, la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità lo ritiene irrevocabile.
In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito, porgo i miei più cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/05/2021 19:17RE: REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO
Dalla descrizione dei fatti si capisce che nel caso il fallito aveva vincolato, a garanzia del proprio adempimento verso la banca, un libretto di deposito al risparmio, conferendo alla banca il potere di disporre del relativo diritto (altrimenti, secondo il costante orientamento della Cassazione, non si sarebbe in presenza di un pegno irregolare ma si rientrerebbe nella disciplina del pegno regolare. Già questo, come lei giustamente ricorda, escluderebbe la revocatoria dell'atto dispositivo della banca in quanto si sostanzierebbe in un atto di escussione della garanzia pignoratizia, che non è revocabile ex art. 67 l. fall., dal momento che non costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili e la banca divenendo titolare di un diritto di prelazione si può soddisfare direttamente sulle somme, al di fuori del concorso con altri creditori; tuttavia questo discorso varrebbe ove la banca avesse utilizzato il libretto per coprire una esposizione del debitore e estinguere quindi un debito dello stesso verso la banca, ma nel caso, come descritto, si è completamente fuori da questa fattispecie e da ogni configurabilità di revocatoria in quanto la banca si è limitata a privarsi di parte del suo pegno bonificando sul conto del cliente la parte svincolata. Se è così, non è necessario fare appello alla giurisprudenza che esclude la revocabilità degli atti dispositivi del pegno irregolare in quanto manca un debito della banca che sia stato coperto con detto atto dispositivo, ma si è trattato sì di una rimessa ma di denaro del cliente, che era nel libretto dato in pegno, su un conto dello stesso cliente. Ovviamente, se non è questa la fattispecie, vale la regola richiamata della irrevocabilità degli atti dispositivi del pegno irregolare.
Zucchetti Sg srl .-
Diego Cuccu'
Porto Sant'Elpidio (FM)21/05/2021 19:45RE: RE: REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO
Quindi se ho ben capito, la rimessa delle somme bonificate sul c/c ordinario della società fallita, a seguito dello svincolo del pegno irregolare, configura una rimessa e se la stessa soddisfa i requisiti della consistenza e durevolezza, può essere revocata ?
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Diego Cuccu'
Porto Sant'Elpidio (FM)23/05/2021 15:58RE: RE: RE: REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO
A precisazione del mio quesito segnalo quanto segue in ordine ai fatti intervenuti:
i) la società fallita aveva richiesto alla banca lo svincolo parziale per l'importo di 100 del libretto di deposito a risparmio nominativo sul quale era stato costituito pergno irregolare;
ii) la banca ha accordato lo svincolo;
iii) il giorno successivo è stato prelevato dal libretto l'importo di euro 100 e, in pari data, sul c/c ordinario risulta il versamento contanti della stessa somma.
Detto versamento di 100 è una delle rimesse effettuate sul c/c risultate revocabili ex artt. 67 e 70 L.F.
Resto in attesa del vostro riscontro e ringrazio.
Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/05/2021 15:49RE: REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO
La revocatoria di cui al secondo comma dell'art. 67 l. fall. ha per oggetto (per quanto qui interessa9 i pagamenti di debiti del fallito che se effettuati nel periodo sospetto possono essere appunto revocati, Nei rapporti con le banca, invece che di pagamenti, di rimesse sul conto corrente ma non tutte le rimesse erano o sono revocabili; in passato la giurisprudenza qualificava come solutorie, e quindi da assimilarsi ai pagamenti di crediti liquidi ed esigibili, esclusivamente le rimesse affluite su un "conto scoperto", ossia su un conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, oppure assistito da apertura di credito con saldo debitore oltre i limiti del fido convenzionalmente accordato al correntista, revocabili in quanto immediatamente destinate ad estinguere (anche solo parzialmente) il credito della banca; al contrario, non erano revocabili le rimesse di carattere ripristinatorio, che erano quelle affluite su un "conto passivo", ossia su un conto con saldo debitore assistito da apertura di credito di cui non è stato superato il limite, in quanto i versamenti entro il limite del fido costituiscono una mera ricostituzione della provvista nella disponibilità del correntista.
A seguito della riforma degli anni 2006/2007, l'art. 67, dopo aver ribadito, nel comma secondo, la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, compiuti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza a carico della curatela, dispone, nel comma terzo, che non sono soggetti all'azione revocatoria, tra gli altri, "le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca"; dizione involuta che, tradotta in positivo, sta a significare che sono soggette a revocatoria le rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito.
Secondo la formula letterale, quindi, la rimessa revocabile presuppone, in primo luogo, una esposizione e, se va a coprire una esposizione (anche nell'ambito di un conto passivo) può essere revocata non già se è consistente e durevole, ma se ha ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria; di modo che, per l'esclusione dall'esenzione, devono essere presenti tre elementi: che si tratti di una rimessa a copertura di una esposizione e che le situazioni sottese agli aggettivi "durevole" e "consistente" concorrano entrambe, talchè, ad esempio, un'esposizione ridotta in modo consistente ma non durevole, o viceversa, consente l'applicazione della specifica esenzione, dato che le rimesse, se non raggiungono la soglia della consistenza e durevolezza, pur garantendo un rientro per la banca, (forse minimo, ma comunque di rientro si tratterebbe), sono sottratte a revocatoria.
Questo è molto sommariamente il quadro giuridico. Orbene lei non ha mai parlato di esposizione né tanto meno che la somma svincolata dal pegno fosse andata a copertura di un debito (di una esposizione) del cliente verso la banca, ma sembrava che fosse stata messa a sua disposizione, da cui abbiamo dedotto che la somma svincolata accreditata sul conto corrente del cliente della banca e messa a sua disposizione, non poteva considerarsi un pagamento di debito verso la banca revocabile. Ciò anche perché lei aveva parlato di revocabilità "in quanto rimessa consistente e durevole e rientrante nel periodo sospetto", senza fornire alcun elemento per valutare né l'esposizione, ma neanche la consistenza e la durevolezza, e tutto ciò ci aveva indotto a pensare che la somma svincolata non fosse andata ad estinguere un debito del cliente verso la banca. .
Tuttavia abbiamo concluso la nostra risposta dicendo "ovviamente, se non è questa la fattispecie, vale la regola richiamata della irrevocabilità degli atti dispositivi del pegno irregolare" ci cui avevamo parlato nella prima parte della risposta. Tutto ciò chiarito, quindi le risposte sono:
a-se la rimessa frutto di svincolo delle somme in pegno irregolare è andata a coprire l'esposizione verso la banca a garanzia della quale il pegno irregolare era stato costituito, la stessa non è revocabile, in forza dell'orientamento della cassazione;
b-se la rimessa frutto di svincolo delle somme in pegno irregolare non è andata a coprire l'esposizione verso la banca, ma è stata messa nella libera disponibilità del cliente (quale eventuale ulteriore forma di finanziamento) non si può parlare di pagamento ed estenzione di un debito o di una esposizione verso la banca, per cui non è richiamabile la disciplina sulla revocatoria;
c-se non si tratta di pegno irregolare e le somme svincolate sono andate a coprire una esposizione del cliente verso la banca, trova applicazione la disciplina ordinaria sulla revocatoria, ma non possiamo esprimere alcun giudizio sulla fondatezza perché manchiamo di qualsiasi elemento per poter dire se detta rimessa ha ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione.
Zucchetti SG srl
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