Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

richiesta al curatore di documenti

  • Anna Salvatore

    Foggia
    10/02/2021 12:12

    richiesta al curatore di documenti

    L'avvocato del fallito per motivi di giustizia ha richiesto al Curatore la copia della costituzione in mora, da quest'ultimo inviata, ad una società debitrice per il pagamento di quanto dovuto in favore della società in bonis, con il relativo riscontro che, nello specifico, è stato fornito alla curatela dall'avvocato del debitore che, stranamente, era lo stesso professionista che aveva difeso il fallito nella fase prefallimentare. Alla luce di tanto e risultando evidenti quali siano i motivi di giustizia, sussiste un obbligo del Curatore a rilasciare tale documentazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2021 19:56

      RE: richiesta al curatore di documenti

      Il terzo comma dell'art. 90 l. fall. stabilisce che il fallito ha diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo della procedura, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato. Premesso che a norma del primo comma dello stesso articolo nel fascicolo di ufficio "devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento", tra cui anche l'atto di messa in mora che costituisce un elemento dell'azione di recupero del credito, il fallito (o il suo legale munito di mandato) potrebbe quindi recarsi in cancelleria e pretendere di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, senza bisogno di alcuna autorizzazione, né sua né del giudice delegato, competendo al cancelliere escludere dalla consultazione gli atti segretati.
      Il fallito, invece che recarsi in cancelleria, si è rivolto a lei e lei potrebbe anche rispondere formalmente di andare a visionare l'atto in cancelleria 8sempre che esso sia lì depositato), ma sarebbe, appunto, solo una inutile formalità, visto che non impedisce il risultato. Anzi tale richiesta le dà l'opportunità di valutare se la conoscenza del documento in questione possa compromettere gli interessi della massa, nel qual caso può chiedere al giudice di ritenerlo atto riservato; dopo di che, potrebbe rispondere all'avvocato del fallito di non poter evadere la sua richiesta in quanto il documento in questione è stato segretato dal giudice delegato.
      Zucchetti Sg srl
      • Anna Salvatore

        Foggia
        15/02/2021 12:35

        RE: RE: richiesta al curatore di documenti

        dando seguito alla questione sollevata in precedenza, si pone un ulteriore quesito.
        Il Curatore fallimentare, chiamato eventualmente in giudizio per rendere dichiarazione testimoniale su fatti e circostanze apprese nell'esercizio del suo ufficio e di interesse del soggetto fallito, è tenuto a tanto o sussiste un limite legato alla sua carica?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/02/2021 19:40

          RE: RE: RE: richiesta al curatore di documenti

          Stiamo parlando, sembra di capire, di un procedimento civile in cui il curatore viene chiamato a testimoniare dal fallito per riferire su fatti appresi nell'esercizio della sua funzione. Orbene, ci riesce difficile immaginare, in pendenza del fallimento, una causa in cui sia parte il fallito personalmente e non abbia come contraddittore proprio il curatore, nel qual caso la testimonianza sarebbe esclusa dalla posizione di parte del curatore; presumiamo, allora, che il fallimento sia stato chiuso e che il fallito abbia promosso una causa contro un terzo, nella quale chiama a testimoniare l'ex curatore.
          Ad ogni modo, qualunque sia la fattispecie, il curatore non è incapace a rendere testimonianza, tuttavia l'art. 249 c.p.c. dispone che alcuni soggetti hanno la facoltà o addirittura l'obbligo di astenersi dal testimoniare quando ricorrono le situazioni di cui agli artt. 200,201 e 202 c.p.p.. La norma che interessa è quella di cui all'art. 201, amente della quale "Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti". Posto che, per il disposto dell'art. 30 l. fall. "il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale", egli può testimoniare sui fatti appresi nell'esercizio delle sue funzione ma deve astenersi su quelli che sono stati segretati, dovendosi ritenere che questi sono quelli che devono rimanere segreti; fermo restando, eguale obbligo di astensione è previsto dall'art. 202 c.p.p. relativamente ai fatti coperti dal segreto di Stato.
          Zucchetti Sg srl