Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione coatta cooperativa

  • Gabriele Toma

    Maglie (LE)
    23/10/2017 16:21

    Liquidazione coatta cooperativa

    Alcuni creditori ottengono ordinanza di assegnazione per crediti da lavoro. Gli stessi lavoratori notificano ordinanza al terzo (che aveva emesso dichiarazione positiva) che tuttavia si rifiuta di pagare perchè sarebbe intervenuta (alcuni giorni prima dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione) liquidazione coatta del debitore ricevendo dal commissario liquidatore invito a non effettuare pagamenti. Chiedo se il comportamento del terzo sia legittimo e se l'eventuale pagamento, qualora venisse eseguito, possa considerarsi inefficace o revocabile.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2017 19:29

      RE: Liquidazione coatta cooperativa

      L'indirizzo costante della S.C. (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ), è nel senso che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia.
      Eguali principi sono applicabili anche in caso di liquidazione coatta amministrativa in quanto, a norma dell'art. 200 l.f. "Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47".
      Fa bene, quindi il terzo a non pagare e a nulla rileva il fatto che i creditori, essendo privilegiati di alto grado, probabilmente verranno soddisfatti nella procedura.,
      Zucchetti Sg srl