Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

attivazione Pec

  • Simona Borghi

    CASTELLARANO (RE)
    03/10/2011 15:22

    attivazione Pec

    Chiedo gentilmente se l'obbligo di attivazione della Pec e contestuale comunicazione alla Camera di Commercio competente, riguardi anche le società dichiarate fallite.
    Grazie
    Simona Borghi

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/10/2011 00:28

      RE: attivazione Pec

      Non ci risulta che le CCIAA abbiano diramato specifiche disposizioni al riguardo, nè tantomeno esista un esonero, quindi riteniamo che tale obbligo gravi anche sulle società fallite.

      La questione non è poi banale, dato che il fallito, ovvero il legale rappresentante della società fallita, non perdono la capacità giuridica a favore del Curatore; di conseguenza, anch'essi possono essere interessati a ricevere comunicazioni inviate a loro o alla società tramite PEC.

      La soluzione più corretta e prudente ci pare quindi comunicare alla CCIAA la PEC del Curatore (ovvero una PEC specifica attivata per la procedura) ed aver cura di trasmettere per lettera raccomandata al fallito o al legale rappresentante del fallito ogni messaggio ricevuto su tale PEC che possa interessarli.
    • Maurizio Leonardi

      Ancona
      05/11/2011 12:49

      RE: attivazione Pec

      GENTILE COLLEGA, DA QUANTO MI RISULTA ANCHE DOPO ALCUNE RICERCHE EFFETTUATE SUI SITI DELLE VARIE CAMERE DI COMMERCIO, OGNUNA DI QUESTE SI STA ORIENTANDO IN MANIERA AUTONOMA.

      AD ESEMPIO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO DA QUANTO RIDSULTA RITIENE L'OBBLIGO ESTESO ANCHE ALLE SOCIETA' FALLITE.

      INVECE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, COME RISULTA DALL'INFORMATIVA DEL 18 OTTOBRE U.S. FIRMATA DAL CONSERVATORE DEL REGISTRO, SI STA ORIENTANDO PER CONSIDERARE ESCLUSE LE IMPRESE FALLITE IN QUANTO "....NON HANNO PIU' L'ORGANO AMMINISTRATIVO CHE LE RAPPRESENTA".

      SPERO DI ESSERI STATO UTILE

      • Matteo Eccher

        Mori (TN)
        07/11/2011 17:00

        RE: RE: attivazione Pec

        Se posso essere d'aiuto a completare la discussione, il Registro delle Imprese di Trento - confermando la necessaria iscrizione della PEC anche per le società fallite - ci ha informato che ritiene possibile, per le società fallite, iscrivere al Registro la PEC del Curatore, in forza dell'articolo 48 comma 2 della Legge Fallimentare.
    • Lorenzo Ducci

      Foligno (PG)
      08/11/2011 09:58

      RE: attivazione Pec

      Contribuisco alla interessante discussione inserendo la risposta del Registro Imprese presso la CCIAA di PERUGIA:

      "La circolare 3645/c non contempla le società in fallimento tra i soggetti obbligati. Il curatore potrà comunque decidere di attivarsi per la richiesta della PEC e la successiva comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo PEC. Sarà inoltre sua discrezione valutare quale PEC comunicare, se una PEC propria dell'impresa o la sua PEC di professionista."
      Cordiali saluti.
      Lorenzo Ducci

      • Raffaella Santinelli

        SAN SEVERINO MARCHE (MC)
        08/11/2011 10:50

        RE: RE: attivazione Pec

        Do anch'io il mio contributo, segnalando che la CCIAA di Macerata non prevede alcuna esclusione per le società Fallite dall'obbligo di attivazione della PEC.
        • Caterina Cieri

          Pescara
          09/11/2011 13:37

          RE: RE: RE: attivazione Pec

          Buongiorno, ho letto i diversi pareri in merito all'obbligo, per alcune camere di commercio, al non obbligo per altre, in capo al curatore, di comunicare un indirizzo pec al Registro Imprese competente.
          Senza voler a tutti i costi dire cio' che la legge non dice, mi viene da fare una riflessione che vorrei condividere con Voi.
          Il comma 6 dell'art. 16 del D.L. 185/08 espressamente recita:

          Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gia'costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
          L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

          Quindi le imprese costituite prima del 29.11.2008 entro il 29.11.2011 devono comunicare il proprio indirizzo di posta pec.
          Nei siti delle Camere di commercio e' possibile riscontrare se la societa' ha gia' una pec.

          Nella circolare 3645.C viene anche detto che tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel registro delle imprese che non hanno gia' provveduto in tal senso dovranno procedere alla comunicazione.
          Se quindi la societa' fallita aveva provveduto da nessuna parte e' detto che il curatore deve comunicare un'altra pec.
          Nulla viene altresi' detto per le societa' costituite successivamente al 29.11.2008, che potrebbero comunque essere fallite anche avendo la Pec, anche in questo caso, da nessuna parte e' detto che il curatore sia tenuto a comunicare un ulteriore pec.

          La circolare sopra citata, pone in capo al legale rappresentante della societa' l'onere di comunicare la Pec e non in capo al curatore.
          dott. Caterina Cieri


          • Gianluca Marini

            Pescara
            09/11/2011 18:50

            RE: RE: RE: RE: attivazione Pec

            A conferma e sostegno di quest'ultima tesi, riprendendo la circolare n. 3645/C emessa dal ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco dei soggetti obbligati alla comunicazione in questione, prevede che l'obbligo è posto a carico di tutte le società personali e di capitali e cooperative con la specifica delle società in liquidazione, nulla dicendo invece, riguardo alle società sottoposte a procedure concorsuali, che, pertanto, anche per questo motivo riterrei escluse dall'obbligo di comunicazione.
            Dott. Gianluca marini
            • Fabrizio Tentoni

              Rimini
              24/11/2011 13:36

              RE: RE: RE: RE: RE: attivazione Pec

              Segnalo l'art. a pag. 36 su Il sole 24 ore del 24/11/2011 a firma di Enzo Sollini "Per la soceità fallita la comunicazione chiama in causa il curatore".
              • Gianluca Marini

                Pescara
                24/11/2011 18:55

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: attivazione Pec

                Intervengo nuovamente per condividere con voi l'avviso ministeriale ricevuto dal sottoscritto in data odierna, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'impresa e l'internalizzazione - Dir. Gen. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese, a firma del Direttore Generale,in risposta alla richiesta sull'obbligo di comunicazione della PEC da parte di società sottoposte a procedure concorsuali, con la quale mi comunica che ritiene che l'adempimento non sia dovuto, per le società in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, salvo esercizio della facoltà di adempiere e dichiarare il proprio indirizzo pec.

                Per i concordati preventivi nella fase pre omologa o per quelli non liquidatori o in prosecuzione dell'attività, vale la regola generale che prevede l'obbligo di adempimento per il rappresentante legale.

                Nel caso di concordati liquidatori nella fase post omologa, atteso che la gestione passa al liquidatore, l'adempimento spetterà a quest'ultimo, salvo sempre la facoltà di cui sopra.

                Dott. Gianluca Marini

                • Fabrizio Tentoni

                  Rimini
                  25/11/2011 18:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: attivazione Pec

                  In merito segnalo l'articolo apparso sul sole 24 ore di oggi a pag. 34 "le società in fallimento fuori dall'obbligo pec".