Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Consecuzione procedure concorsuali e retrodatazione effetti – art 45 L.F. – art 2932 c.c.

  • Giovanni Caccamo

    Monfalcone (GO)
    20/03/2014 09:11

    Consecuzione procedure concorsuali e retrodatazione effetti – art 45 L.F. – art 2932 c.c.

    Evidenzio di seguito un caso, che sto affrontando in una procedura,
    che ritengo di potenziale interesse anche per altri colleghi.
    Prima di procedere oltre, mi interessava, se possibile, una vostra opinione sul punto.

    Il caso è il seguente.

    Ante fallimento la societa X stipula – in qualità di promittente venditore – contratto preliminare di compravendita immobiliare con Y.
    In data 01/01/2012 - presenti istanze di fallimento – e pendente contestualmente una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo – il Tribunale non ammette la società al concordato e dichiara il fallimento.
    In data 01/02/2012 la società propone reclamo ex art 18 L.F.
    In data 01/03/2013 Y propone azione vs. la procedura fallimentare per ottenere sentenza che produca gli effetti del contratto di compravendita ai sensi dell'art 2932 C.C. .
    La procedura fallimentare non si costituisce in causa ne dichiara di voler risolvere il suddetto contratto.
    La società X si costituisce in causa.
    In data 01/05/2012 la Corte d'Appello accoglie il reclamo disponendo la revoca del fallimento e l'ammissione alla procedura di concordato.
    In data 01/06/2012 Y provvedeva alla trascrizione della pendenza di lite sull'immobile.
    In data 01/08/2012 passava in giudicato la sentenza di revoca della Corte d'Appello
    In data 01/09/2012 X veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, e successivamente in data 01/11/2012 il Tribunale ne revocava l'ammissione dichiarando nuovamente il fallimento.
    E' corrente la causa iniziata da Y ex art. 2932 c.c. che intende riassumerla nei confronti della procedura fallimentare.

    Stanti queste premesse, alquanto articolate, letta Cass. 15/12/2011 27093, direi che gli effetti della causa tuttora corrente ex art 2932 (stante l'avvenuta trascrizione antecedente alla sentenza dichiarativa della presente procedura concorsuale) potrebbe essere opponibili alla procedura fallimentare.

    Tuttavia direi – mio opinione – che il passaggio saliente della citata giurisprudenza dovrebbe ricondursi al principio che – l'esito della causa –sarebbe opponibile alla procedura sul presupposto che l'avvenuta trascrizione della domanda ex art 2932 sia avvenuta prima – art. 45 L.F. - (come di fatto sembrerebbe il caso nella mia fattispecie) della dichiarazione di fallimento.

    Ma, sempre mia opinione, anche in questo ambito, andrebbe estrapolato ulteriormente il principio della consecuzione delle procedure concorsuali con retrodatazione degli effetti dell'ultimo fallimento alla data del primo, quindi 01/01/2012 (vs. Cass 06/08/2010 18437). (che nel caso di cui si discute sarebbe proprio applicabile stante l'esistenza dell'insolvenza alla data della apertura della prima procedura fallimentare)
    Ed in tal senso aggiungerei che la trascrizione (01/06/2012) non sarebbe opponibile ex art 45 L.F. alla corrente procedura concorsuale, appunto per il principio della consecuzione delle procedure che ne riporterebbe gli effetti alla data del 01/01/2012.

    Quindi concluderei che la causa corrente, ora riassunta da Y nei confronti della procedura fallimentare, non produrrà alcun effetto tangibile nei confronti del fallimento, stante che anche l'eventuale giudicato non consentirà la proposizione di una utile domanda di rivendica.

    Mi piacerebbe avere la vs. opinione, stante che non sono riuscito a trovare precedenti giurisprudenziali in relazione alla retrodatazione degli effetti (in caso di consecuzione di procedure) non solo ai fini delle azioni revocatorie (pacifico), ma anche ai fini degli atti opponibili alla procedura ex art 45 L.F.

    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/03/2014 20:33

      RE: Consecuzione procedure concorsuali e retrodatazione effetti – art 45 L.F. – art 2932 c.c.

      A nostro avviso la revoca del primo fallimento ha interrotto ogni relazione di quella procedura con quanto accaduto successivamente giacchè il fallimento revocato è come non fosse stato mai dichiarato e di esso sopravvivono solo gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, giusto il disposto del comma 15 dell'art. 18.
      Ne segue che la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. trascritta da Y in data 01/06/2012 è avvenuta anteriormente alla ammissione di X al concordato preventivo (01/09/2012) e alla revoca di detta procedura e nuova dichiarazione di fallimento (01/11/2012). La data da prendere in considerazione, secondo noi è quella dell' 1.9.2012 perché già in sede di concordato trova applicazione l'art. 45, richiamato dall'art. 169.
      A questo punto si pone un problema che è stato diversamente risolto dalla Cassaziojne, tanto che è auspicabile un intervento delle sezioni unite.
      Si è detto, infatti, che in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, se la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere detto contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che l'accoglie, anche successiva alla dichiarazione di fallimento, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può, quindi, avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 l.fall.; e ciò, sia perché gli effetti della anzidetta sentenza di accoglimento retroagiscono alla data della trascrizione della domanda (così da rendere la situazione controversa insensibile agli eventi successivi incidenti sulla titolarità e sulla disponibilità del bene oggetto della pretesa) (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27093, che riprende i principi affermati da Cass. sez..un. 7 luglio 2004 n. 12505, che, sebbene emessa in tema di contratto preliminare di permuta, viene espressamente considerata da Cass. n. 27093 del 2011 come "un precedente correttamente utilizzabile ai fini del decidere; Cass. 23 giugno 2010 n. 15218; Cass. 8 luglio 2010 n. 16160). Di contro si dice che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. non impedisce l'esercizio della facoltà di scioglimento del contratto preliminare perché il recesso del curatore, impedendo l'attuazione del contratto definitivo, si pone quale ragione di rigetto- o forse più correttamente di improcedibilità- della domanda di esecuzione trascritta, sicché ne risulta frustrato anche l'effetto prenotato prodotto dall'art. 2652, n. 2, c.c., il quale, ovviamente, di tale domanda postula, al contrario, l'accoglimento, di modo che la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall'art. 72, comma 4, l. fall., è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali (Da ult. Cass. 1 dicembre 2010, n. 24396, ma nello stesso senso la maggioranza della giurisprudenza precedente che, però, non risulta aver mai approfondito il tema dell'incidenza del fallimento sulla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore poi fallito).
      Noi optiamo per la prima soluzione perché, se per un verso è vero, che il curatore può esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto ai sensi della l.fall.., art. 72, fino a che non sia avvenuto il trasferimento del bene, è altrettanto vero che bisogna tenere conto degli effetti riconducibili all'esito di un giudizio promosso dal promissario acquirente nei confronti del venditore poi fallito, conclusosi favorevolmente per l'attore, nel caso in cui la domanda giudiziale sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti Sg Srl
      • Giovanni Caccamo

        Monfalcone (GO)
        23/03/2014 18:26

        RE: RE: Consecuzione procedure concorsuali e retrodatazione effetti – art 45 L.F. – art 2932 c.c.

        Ringrazio innanzitutto della risposta e degli interessati spunti di riflessione in merito alla Giurisprudenza citata.

        Preciso che (forse mal rappresentato nel quesito) alla data 01/01/2012 era pendente domanda di concordato, dal che la domanda di concordato preventivo (già proposta da X)aveva data 15/12/2011 .

        A questo punto l'art 169 L.F. ne rimanda gli effetti non alla data di ammissione ma a quella della domanda.
        Anche Cass 18437 dd 06/08/10 fa esplicito riferimento alla "data di presentazione della domanda".

        Dal che la data da prendere a riferimento non sarebbe il 01/09/12 da voi ipotizzato, ma forse più correttamente il 15/12/2011 ?

        O mi sfugge ulteriormente qualche altro passaggio?

        Cordiali saluti
        Giovanni Caccamo
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/03/2014 20:35

          RE: RE: RE: Consecuzione procedure concorsuali e retrodatazione effetti – art 45 L.F. – art 2932 c.c.

          No, non le sfugge niente; noi avevamo inteso che il concordato che lei dice essere stato aperto in data 1.9.2012 fosse seguito ad una nuova domanda (e non conoscendo la data di questa avevamo preso come riferimento quella dell'apertura della procedura), invece lei ora ci dice che non vi è stata una nuova domanda di concordato dopo la revoca del primo fallimento e che il tribunale ha deciso l'1.9.2012 sulla domanda iniziale di concordato presentata il 15.12.2011. Se è così, e potrebbe anche essere così, il suo ragionamento è ineccepibile, perché l'art. 169 fa riferimento appunto alla data di presentazione della domanda, sicchè essendo stata la domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. trascritta in data 1.6.2012, la stessa non è opponibile al concordato né al fallimento ultimo per il disposto dell'art. 45, applicabile in entrambe le procedure; o meglio la eventuale sentenza favorevole sulla esecuzione non potrà retroagire alla data della trascrizione della domanda, per cui il curatore non incontra sul suo cammino l'ostacolo della trascrizione ai fini dello scioglimento, che aveva generato la questione di cui avevamo fatto cenno nella seconda parte della precedente risposta.
          Zucchetti Sg Srl
          • Giovanni Caccamo

            Monfalcone (GO)
            25/03/2014 10:04

            RE: RE: RE: RE: Consecuzione procedure concorsuali e retrodatazione effetti – art 45 L.F. – art 2932 c.c.

            Si il Tribunale ha deciso l'01/09/2012 sulla domanda del 15/12/2011 .

            Ringrazio della cortese risposta.
            Giovanni Caccamo