Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

TFR dipendenti

  • Danilo Cannella

    MILANO
    28/09/2012 08:54

    TFR dipendenti

    Buongiorno,
    avrei il seguente caso da sottoporvi:

    Prima della dichiarazione di fallimento, la società in bonis ha ceduto l'azienda con dipendenti a terzi.
    Dopo il fallimento, il curatore ha esercitato la clausola di riservato dominio e ha stipulato con il possessore dell'azienda un contratto di affitto d'azienda, prevedendo il pagamento di una indennità al fallimento, per il periodo di gestione compreso tra la data della cessione e la data di decorrenza dell'affitto.
    Dopo l'esperimento di una gara competitiva, l'affittuario si è aggiudicato l'azienda.
    Il contratto di cessione d'azienda ha previsto che il TFR dei dipendenti, maturato sino al giorno della "prima" cessione, rimanesse un debito del fallimento, in quanto è da tale momento che l'aggiudicatario è stato immesso nel possesso dell'azienda, sia pure a diverso titolo.
    La domanda è "come fanno i dipendenti, che sono stati trasferiti con l'azienda, alla prima cessione, a chiedere l'ammissione al passivo del TFR maturato sino a questa data, considerato che non sono stati licenziati, ma trasferiti e il loro rapporto è proseguito senza soluzione di continuità in capo al cessionario"?

    Ringrazio sin d'ora e porgo cordiali saluti

    Danilo Cannella



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2012 19:06

      RE: TFR dipendenti

      Ed infatti i dipendenti non possono insinuarsi per il TFR in quanto questo credito diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto.
      In realtà, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 c.c. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di t.f.r. maturata durante il rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dal comma 2 dell'art. 2112 c.c.
      E' certo nel caso che sia stato eliminato il vincolo di solidarietà del cessionario, che deve essere fatto con le procedure di cui agli artt. 410e 411 cpc? Se non è stato modificato il sistema legislativo i dipendenti potranno sempre richiedere il pagamento al cessionario.
      Zucchetti SG Srl