Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

  • Eliana Massaro

    Udine
    24/03/2017 10:46

    accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre il seguente quesito:
    - il socio di una snc muore nel marzo 2016;
    - le eredi (moglie e figlia) accettano l'eredità devoluta per legge con beneficio di inventario; detta accettazione viene trascritta nei pubblici registri e nei termini di legge viene redatto l'inventario (tra i beni vi sono azioni di una banca e la comproprietà della casa adibita a residenza familiare);
    - viene presentata la denuncia di successione,
    - a novembre l'altra socia (moglie) chiede il fallimento in proprio;
    - a dicembre 2016 viene dichiarato il fallimento della snc e della socia;
    - a marzo del 2017 viene dichiarato anche il fallimento in estensione al socio defunto.
    La casa adibita a residenza familiare risulta per il 75% della socia dichiarata fallita nel dicembre 2016 e per il 25% della figlia.
    E' coretto che tutti i beni compresi nell'eredità siano appresi all'attivo fallimentare e liquidati dal curatore per soddisfare i creditori ?
    E' corretto quindi che le azioni (ancora presenti nel deposito titoli intestato al de cuius)e successivamente l'intero immobile vengano venduti dal curatore ?
    Ringrazio e saluto cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/03/2017 18:38

      RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

      Il fallimento dell'imprenditore defunto comporta sempre problemi, anche se, nel caso prospettato, questi sono abbastanza limitati sia per il fatto che gli eredi hanno accettato con beneficio di inventario, sia per il fatto che anche una delle eredi (la moglie) è stata dichiarata fallita in proprio quale socia della snc. Quest'ultima circostanza comporta di per sé che tutti i suoi beni vengano appresi al suo fallimento, tra cui anche la quota del 75% dell'immobile, che probabilmente era di proprietà tra i coniugi al 50% ela proprietà della metà del socio defunto, è passata per la metà alla moglie e per la metà alla figlia, che ora sono rispettivamente proprietarie del 75% e del 25%.
      Ad ogni modo, a parte questa situazione che interessa la signora, sta di fatto che l'accettazione con beneficio di inventario determina una separazione tra i beni propri dell'erede e quelli ereditati in modo che l'erede risponda dei debiti ereditari solo nei limiti della massa ereditata e non con i propri beni. Ne segue che i beni facenti parte dell'eredità del marito (mobili immobili, titoli, azioni, ecc.) vanno appresi all'attivo fallimentare del socio defunto e utilizzati per la soddisfazione dei creditori sociali e personali propri di costui.
      In questa ottica, lei può acquisire all'attivo del fallimento del de cuius la quota del 25% della proprietà immobiliare trasmessa alla figlia e la quota del 25% trasmessa alla moglie, oltre tutti gli altri beni che, dall'inventario redatto in occasione dell'accettazione beneficiata, facevano parte dell'eredità. Tuttavia, posto che quota del 25% attribuita alla signora già fa parte del fallimento della stessa e già è a disposizione dei creditori sociali, la separazione della stessa a favore del fallimento del defunto è necessaria solo al fine di soddisfare i eventuali creditori personali del de cuius, sicchè ove questi, ammesso che ve ne siano, possono trovare capienza sugli altri beni, diventa superflua questa ulteriore spesa e potrebbe, quindi, lasciare al fallimento della moglie l'intera quota del 75% dell'immobile.
      Zucchetti Sg srl
      • Eliana Massaro

        Udine
        26/03/2017 17:24

        RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

        Ringrazio per la risposta molto chiara.
        Aggiungo un' ulteriore questione: considerato che le due procedure fallimentari sono formalmente separate, ma sostanzialmente collegate, è corretto che proceda a vendere l'immobile adibito a residenza familiare (sul quale esiste il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. in favore della socia fallita) per l'intero e faccia un unico piano di riparto ?
        Ringrazio anticipatamente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/03/2017 23:04

          RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

          In primo luogo deve controllare se il diritto di abitazione in favore della moglie del de cuius sulla quota del 25% attribuito alla figlia è stato trascritto nei registri immobiliari, perché, se non trascritto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non è opponibile ai creditori.
          In ogni caso, nella specie la questione della opponibilità è relativa perché non si sta espropriando un bene su cui un soggetto in bonis vanti un diritto di abitazione, ma si sta liquidando un bene entrato nell'attivo fallimentare a s eguito dello stesso fallimento del titolare dl diritto di abitazione. Ossia è stata dichiarata fallita la stessa signora che è proprietaria del 75% dell'immobile e ha il diritto di abitazione sul residuo 25% ed è indubbio che tale diritto non può avere un contenuto superiore a quello di proprietà. Orbene, se la signora, dichiarata fallita, fosse proprietaria dell'intero immobile, non vi sarebbe nessun ostacolo a liquidare lo stesso, con diritto della fallita ad utilizzare l'immobile per l'abitazione sua e della propria famiglia fino alla vendita giusto il disposto del secondo comma dell'art. 47 l.f., per cui, a maggior ragione, negli stessi limiti, può essere liquidata la casa in questione.
          Quanto ai riparti, non va dimenticato che è stato dichiarato il fallimento di una snc, della socia superstite e del socio defunto entro l'anno dal decesso, per cui, poiché i soci rispondono dei debiti societari, col ricavato dell'immobile,- lei deve predisporre lo stato pasivo della società e quello personale di ciascun socio, così come nell'attivo comprendere i beni sociali e quelli di ciascun socio, con la possibilità, nei limiti indicati nella precedente risposta, di lasciare l'immobile al 75% alla signora e al 25% al marito defunto; i riparti sono di conseguenza.
          Zucchetti SG srl
          • Eliana Massaro

            Udine
            07/04/2017 10:19

            RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

            Grazie per la risposta.
            Vi chiedo se a Vostro avviso, considerato che quantomeno l'immobile adibito ad residenza familiare ed i mobili che lo arredano sono in comproprietà tra la socia vivente ed il socio defunto, entrambi dichiarati falliti (ma con sentenze diverse), sia possibile - per non duplicare le attività - redigere un unico inventario, contenente la descrizione dei beni della società, della socia e del socio, depositandolo poi nelle rispettive procedure.
            Ringrazio anticipatamente per la risposta.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              10/04/2017 20:04

              RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

              No, gli inventari sono finalizzati ad individuare i beni che entrano nell'attivo di ciascun fallimento. Nel caso, quindi, gli inventari possono essere anche contestuali, ma ciò che importa è che nel fallimento di ciascuno dei sue soci siano inventariati i beni a ciascuno di essi appartenenti, posto che ciascuno di essi risponde con i propri beni 8e non con quelli dell'altro socio coniuge) delle obbligazioni sociali e proprie personali.
              Zucchetti Sg Srl
              • Eliana Massaro

                Udine
                11/04/2017 10:49

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                D'accordo sul fatto che ciascun socio deve rispondere delle obbligazioni personali con il solo proprio patrimonio, ma intendevo redigere un inventario (per comodità e anche per connessione dei due fallimenti), nel quale venivano descritti: 1) i beni mobili della società (magazzino e mobili degli uffici, un camion) , 2) i beni mobili della socia fallita (vivente), cioè i mobili che arredano la casa adibita a residenza familiare (in proprietà della socia per il 75% e su cui peraltro c'è anche il diritto di uso), 3) i beni mobili del socio defunto (risultanti da inventario conseguente all'accettazione beneficiata), cioè la quota del 25% dei mobili (gli stessi già descritti nell'inventario dei beni della socia-moglie di cui sopra), ereditata dalla figlia, un automobile, alcune azioni contenute in un deposito titoli (queste vanno indicate nell'inventario ?).
                Il tutto ovviamente specificando bene chi sono i rispettivi titolari del diritto di proprietà.
                Avrei poi depositato l'inventario così redatto nelle due procedure. Mi confermate che non sarebbe corretto ?
                Grazie, cordiali saluti
                Avv. Eliana Massaro
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  11/04/2017 20:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Noi abbiamo detto che gli inventari possono essere anche contestuali, ma ciò che importa è che nel fallimento di ciascuno dei sue soci siano inventariati i beni a ciascuno di essi appartenenti, posto che ciascuno di essi risponde con i propri beni (e non con quelli dell'altro socio coniuge) delle obbligazioni sociali e proprie personali. Di conseguenza se lei tiene distinti i beni rientranti nell'attivo dell'uno e dell'atro fallimento, va bene.
                  Zucchetti SG srl
                • Eliana Massaro

                  Udine
                  31/05/2017 18:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Vi chiedo ancora un chiarimento: considerato che le procedure sono distinte (la prima riguarda il fallimento della società e della socia vivente ed il secondo il fallimento del socio defunto), mi chiedo se sia sufficiente che i creditori sociali abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo nel primo fallimento o se debbano ripresentarla anche nel secondo per potersi soddisfare sui beni appartenenti al socio. Vi ringrazio ed invio cordiali saluti
                  Avv.Eliana Massaro
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  01/06/2017 20:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Il terzo comma dell'art. 148 l.fall. prende chiaramente in considerazione il solo caso del fallimento contestuale della società e dei soci, nel mentre né detta norma, né altre, regolano l'ipotesi della formazione del passivo di fallimenti dichiarati non contestualmente. Se al momento della formazione dello stato passivo del socio dichiarato fallito successivamente è ancora aperto lo stato passivo della società, non vi è alcun problema ad applicare il terzo comma dell'art. 148, nel mentre più complessa è la situazione quando lo stato passivo della società sia stato già chiuso e dichiarato esecutivo. In tal caso, al momento in cui, a seguito del fallimento del socio defunto, si fa la comunicazione ai creditori ex art. 92, si dovrebbe scrivere anche ai creditori sociali usando una formula qualsiasi per capire se intendono partecipare anche al fallimento personale, per quale importo (perché fino alla dichiarazione del nuovo fallimento sono maturati interessi) e con quale collocazione. Ad esempio dicendo che il credito chirografrio già ammesso al passivo della società sarà traslato anche nel passivo del socio defunto, per lo stesso importo e collocazione, se non perverrà diversa domanda, e così via.
                  Se questa comunicazione non è stata fatta, è preferibile applicare egualmente il terzo comma dell'art. 148 l.f, trasferendo nel passivo del socio defunto i crediti chirografari e privilegiati generali già ammessi al passivo della società; gli altri creditori, privilegiati speciali, pignoratizi e ipotecari, vanno passati nel fallimento personale tutti in chirografo in quanto la loro garanzia è su un bene specifico facente aprte del patrimonio della società (altrimenti non sarebbe stato riconosciuto la prelazione specifica in quella sede.).
                  Zucchetti Sg srl
                • Eliana Massaro

                  Udine
                  07/06/2017 10:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Vi ringrazio molto per la chiarissima risposta. Approfitto per un'ulteriore richiesta: tra i beni mobili della società fallita sono stati rinvenuti ed inventariati alcuni oggetti e materiale vario da smaltire (di nessun valore). Lo smaltimento comporterà dei costi, che sto facendo preventivare. Nel progetto di liquidazione (i cui termini sono in scadenza) devo già indicare anche l'intenzione di procedere allo smaltimento ed il costo previsto ? In alternativa è possibile prevedere che l'immobile sede della società venga venduto nello stato in cui si trova (con il materiale da smaltire) ? Anche questa opzione va già inserita nel programma di liquidazione ?
                  Vi ringrazio anticipatamente.
                  Av. Eliana Massaro
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  07/06/2017 19:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Se si tratta di rifiuti tossici, il curatore deve provvedere allo smaltimento, ove ne abbia le disponibilità, con il rischio di poter essere ritenuto responsabile dell'inquinamento (Cass. pen. 1.10.2008 n. 37282, per la quale "la responsabilità dell'ex titolare si trasferisce sul curatore fallimentare, che da una parte è pubblico ufficiale e dall'altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell'impresa in sostituzione del suo titolare (ex artt. 30 e 31 Legge fallimentare)".
                  Se non ha i mezzi, deve rivolgersi agli enti pubblici competenti. Invero la Corte Cost., con ordinanza n. 14 del 28.01.2014, ha deciso che il curatore fallimentare, che a causa della incapienza della procedura, aveva chiesto (inutilmente) l'adozione di un provvedimento ex art. 146 del D.P.R. n. 115/2002, per procedere alla bonifica di un sito facendo anticipare le spese dello Stato (oltre 250.000,00 euro), non può avvalersi di tale procedura perchè la fattispecie è già disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale): sia dall'art. 192 – laddove il soggetto obbligato non provveda alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, queste sono eseguite dal Comune, con imputazione dei costi al soggetto obbligato – sia dagli artt. 250 e 252, con l'unica variante secondo la quale, ove si tratti di siti di interesse nazionale (SIN), la bonifica, sempre a spese dell'obbligato, è eseguita a cura del Ministero dell'ambiente.
                  Zucchetti SG srl
                • Eliana Massaro

                  Udine
                  11/06/2017 22:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Vi sottopongo un ulteriore quesito relativo allo stesso fallimento. E' emerso che la società fallita avesse stipulato quale contraente due polizze vita denominate "assicurazione mista rivalutabile a premio annuo con bonus x", cioè con una prestazione aggiuntiva calcolata in percentuale sul capitale rivalutato, variabile a seconda di morte o vita dell'assicurato.
                  Gli assicurati delle due polizze sono ciascuno dei due soci illimitatamente responsabili della società contraente, mentre i beneficiari risultano essere: nel caso di morte, il contraente e nel caso di vita il contraente o, se premorto (?), l'assicurato.
                  Nel 2016 uno dei due soci è deceduto, qualche mese dopo la società è fallita, insieme con l'altra socia. Successivamente, è stato dichiarato fallito anche il socio defunto. Preciso che da alcuni anni sulle due polizze era stato costituito un pegno a favore di una banca.
                  Ora mi è stato comunicato che la banca ha chiesto la liquidazione della polizza relativa al socio defunto. Mi pare però che la somma assicurata in questo caso spetti al fallimento, dato che beneficiario è il contraente.
                  Chiedo un parere in merito alla legittimazione del Curatore a richiedere il pagamento della somma assicurata sia nel caso del socio deceduto, che con riferimento all'altra polizza, tutt'ora in corso, nella quale è assicurata la socia dichiarata fallita.
                  Ringrazio anticipatamente per le Vostre preziose risposte.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/06/2017 20:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Le assicurazioni miste sulla vita sono dei particolari tipi di polizze vita in cui la compagnia assicurativa si impegna a corrispondere una determinata somma all'assicurato qualora quest'ultimo sopravviva alla data di scadenza concordata del contratto assicurativo. La particolarità delle polizze vita miste sta nel fatto che una determinata somma sarà versata ai beneficiari indicati in sede di contratto anche in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza concordata del contratto assicurativo. Pertanto, poiché le due polizze coprono contemporaneamente sia il caso vita, allo scopo di assicurare una rendita risparmio in caso di sopravvivenza allo scadere del contratto, sia il caso morte prematura, al fine di garantire un benessere economico ai soggetti indicati come beneficiari, ne dobbiamo dedurre che il beneficiario della polizza morte del marito sia la moglie. La polizza stipulata dalla moglie, rimane invece in vita nonostante il fallimento della contraente.
                  Poiché la moglie – contraente della polizza vita propria e beneficiaria della polizza del marito defunto- è fallita, bisogna, in primo luogo, tenere distinte le due polizze.
                  Quanto a quella vita della signora, le Sez. Unite della Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2008, n. 8271,hanno così deciso: "In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento".
                  Pensiamo che lo stesso principio si applichi alla polizza morte di cui la signora è beneficiaria a seguito della morte del fallito, per cui anche questa somma non dovrebbe entrare nell'attivo fallimentare.
                  Se è così, la banca pignoratizia può chiedere la liquidazione delle polizze e la questione riguarda la signora e la banca. Se, invece si ritiene che, quanto meno la somma che perviene alla signora quale beneficiaria del marito debba essere attribuita al fallimento (sull'altra, come detto non esistono dubbi dopo l'intervento delle sezioni unite), la banca, che ha ricevuto la polizza in pegno, potrebbe chiedere egualmente la liquidazione, ma, in tal caso, nei limiti e in conformità dell'art. 53 l.fall.
                  Zucchetti SG srl
                • Eliana Massaro

                  Udine
                  12/06/2017 23:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Ringrazio, preciso però che il dubbio mi era sorto (e devo dire che non l'ho risolto), considerato che nei due contratti è la società (fallita)che risulta essere sia la contraente che la beneficiaria, e ciò sia nel caso vita che nel caso morte (dell'assicurato), con l'unica differenza che "se il contraente, (nel caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto) risulti premorto, beneficiario diventa l'assicurato".
                  In una delle due polizze l' assicurato (inteso come persona dalla cui morte o dalla cui sopravvivenza dipende la prestazione assicurativa)è il marito e nell'altra è la moglie.
                  La situazione non mi è chiara, sotto il profilo della possibilità di apprensione della somma assicurata da parte del Curatore, per quanto riguarda la polizza in cui l'assicurato era il marito (deceduto in corso di contratto). In questo caso, infatti, la somma, secondo il tenore letterale delle clausole della polizza, dovrebbe essere liquidata alla società contraente. Per l'altra polizza, posso essere d'accordo con la Vostra conclusione.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  13/06/2017 19:25

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: accettazione eredità con beneficio di inventario ante fallimento

                  Ci sembra molto strano che il beneficiario in caso di morte fosse la società; e per questo avevamo pensato ad una polizza con beneficiari incrociati tra i due coniugi. Comunque, se beneficiario è la società, vengono meno tutti i discorsi fondati sull'art. 46, che pone eccezioni alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., a tutela delle esigenze personali e familiari del fallito e non di una società, per la quale il ricevimento di una somma sarebbe una sopravvenienza attiva comunque acquisibile al fallimento della stessa, a norma dell'art. 42, co. 2, l.fall.. Se le cose stanno quindi così, crediamo che il curatore del fallimento della società possa chiedere all'assicuratore il pagamento di quanto dovuto per il caso di morte dell'assicurato, ed acquisire detto importo all'attivo della società.
                  Zucchetti SG srl .