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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Concordato fallimentare con assuntore – formazione delle classi
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Paolo Nigrotti
Ascoli Piceno11/12/2015 08:23Concordato fallimentare con assuntore – formazione delle classi
L'attivo fallimentare è composto da:
Massa mobiliare: liquidità e crediti per 220.
Massa immobiliare: Diritti immobiliari il cui valore di realizzo è stato stimato dal proponente in 230. Ovviamente in sede di ricorso si chiederà la nomina del professionista che provveda ai sensi dell'art. 124, terzo comma, L.F.
Il passivo fallimentare, compresi gli interessi post fallimentari, è costituito da creditori ipotecari per 100, privilegi mobiliari per 430, di cui 200 sussidiari, e chirografari per 520.
Simulando il riparto di tale attivo emerge che i creditori privilegiati fino al primo grado sarebbero pagati per intero, i crediti privilegiati di grado 8° per il 70%, i privilegi speciali di grado 7° per il 10%, mentre i privilegi di grado 18° e 20° (Equitalia) ed i chirografari sarebbe indistintamente soddisfatti per il 9%. Ciò in quanto le disponibilità derivanti dalla massa mobiliare sono state interamente utilizzate per soddisfare i crediti prelatizi di grado superiore.
Si tenga presente che concorre alla determinazione delle percentuali del 70%, del 10% e del 9% anche quanto pagato ai creditori privilegiati in via chirografaria.
Grazie al versamento dell'assuntore in sede di concordato fallimentare si riuscirebbe a migliorare le percentuali di pagamento dei creditori non integralmente soddisfatti come segue:
a) crediti assistiti dal priv. gen. di grado 8° = 75%
b) crediti assistiti dal priv. speciale di grado 7 e dai privilegi gen. di grado 18° e 20° = 15%
c) chirografari = 14%
1° quesito: in assenza del rinvio alla transazione fiscale ritenete possano sorgere problemi in ordine al pagamento parziale delle ritenute irpef (priv. gen. grado 18°)?;
2° quesito: è necessario formare 3 classi, oppure, trattandosi di crediti prelatizi tutti parzialmente insoddisfatti per incapienza, si potrebbe soprassedere sul presupposto della omogeneità delle posizioni?
3° quesito: qualora fossero necessarie le tre classi, potrebbero essere formate come segue:
Prima classe : creditori indicati sub a) che votano per il 25% del loro credito
Seconda classe: creditori indicati sub b) che votano per l'85% del loro credito
Terza classe: tutti i crediti chirografari all'origine (esclusi i degradati).
Pongo questo terzo quesito poiché ho notato in una proposta di concordato preventivo dalle caratteristiche simili a quella in esame, ammessa dal Tribunale di Milano, che nell'ultima classe sono stati ricompresi insieme ai crediti chirografari tout court anche i crediti declassati al chirografo per effetto del pagamento parziale. A mio giudizio tale impostazione potrebbe essere condivisa solo qualora non si provvedesse alla suddivisione in classi (cioè in caso di risposta negativa al 2° quesito).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/12/2015 16:30RE: Concordato fallimentare con assuntore – formazione delle classi
Nella sua domanda manca un dato importante che è quello dell'importo dei crediti privilegiati suddivisi per gradi e temiamo che ci sia un equivoco nella simulazione del riparto da lei fatto probabilmente dovuto alla utilizzazione delle risorse per la soddisfazione dei privilegiati sussidiari.
cerchiamo egualmente di abbozzare una risposta utilizzando i dati che ci fornisce e, quindi con i dovuti margini di incertezza.
Ciò che non ci convince della simulazione che lei fa del riparto fallimentare è che dice che "i creditori privilegiati fino al primo grado sarebbero pagati per intero, i crediti privilegiati di grado 8° per il 70%, i privilegi speciali di grado 7° per il 10%, mentre i privilegi di grado 18° e 20° (Equitalia) ed i chirografari sarebbe indistintamente soddisfatti per il 9%. Ciò in quanto le disponibilità derivanti dalla massa mobiliare sono state interamente utilizzate per soddisfare i crediti prelatizi di grado superiore".
Orbene, se la massa mobiliare ammonta a 220 e quella immobiliare a 230, lei deve, in primo luogo attribuire parte di quest'ultima al creditore ipotecario per 100, dopo di che non deve unificare il residuo attivo immobiliare di 130 (230-100) con l'attivo mobiliare, da destinare ai creditori privilegiati, perché questi godono di privilegi mobiliari, che si esercitano cioè sul ricavato mobiliare e alcuni anche sussidiariamente sugli immobili; ma sussidiariamente significa che,, prima bisogna esaurire l'attivo mobiliare e, se questo non è sufficiente si passa a quello immobiliare per i creditori che godono della sussidiarietà.
Questo significa che i privilegiati fin al primo grado- che hanno tutti privilegio sussidiario e lei dice sono pagati per intero- hanno complessivamente un credito inferiore a 220, che è l'attivo mobiliare disponibile. Ammesso che questi abbiano un credito di 200 (nel qual caso assorbirebbero l'intera categoria dei sussidiari, che lei dice ammonta a 200) rimarrebbero ancora 20 di attivo mobiliare e 100 di attivo immobiliare; il residuo attivo mobiliare va dato al creditore privilegiato di grado 8° che, non godendo di privilegio sussidiario, per far valere la prelazione solo sul ricavato mobiliare, che va a lui attribuito fino all'intera soddisfazione non potendosi passare al creditore di grado successivo fin quando non è soddisfatto quello di grado precedente. Ossia non è possibile pagare l'ottavo grado al 70% e dare una qualsiasi percentuale ai creditori di grado successivo.
Se, quindi le 20 di attivo mobiliare residuato dopo il pagamento dei creditori fino al primo grado, consente il pagamento del successivo creditore di grado ottavo, fino al 70%, vuol dire che l'attivo mobiliare è esaurito e rimane soltanto quello immobiliare, che, soddisfatti gli ipotecari e mancando altri privilegiati mobiliari con sussidiarietà, è a disposizione di tutti gli altri creditori, siano essi i privilegiati per la parte incapiente sull'attivo mobiliare (il creditore di ottavo grado per il restante 30% e gli altri privilegiati per l'intero) e degradati per il resto a chirografari (all'incirca 210, considerato che dei 430 privilegiati ne sono stati soddisfatti 220) sia i chirografi fin dall'origine (520). Ecco perché dicevamo che non ci convincono le percentuali da lei indicate in quanto, sempre se i conteggi ipotizzati sono esatti, lei dovrà distribuire proporzionalmente le risorse di 100 residuate tra tutti i creditori indicati ammontanti a 730 (210+520).
E' su queste basi- sempre che lei ovviamente sia convinto della bontà di quanto sopra esposto- che vanno fatti i conteggi e le valutazioni sulla convenienza della proposta concordataria fallimentare, ove la classazione può ben essere fatta tra tutti i creditori che nel fallimento sarebbero considerati chirografari, o fin dall'inizio o per incapienza sui beni del loro privilegio, sempre che si voglia diversificare il grado di soddisfazione anche con l'apporto di finanza esterna di un assuntore. .
Zucchetti Sg srl
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Paolo Nigrotti
Ascoli Piceno15/12/2015 11:01RE: RE: Concordato fallimentare con assuntore – formazione delle classi
Innanzitutto vi ringrazio per la celerità della risposta.
Per quanto riguarda i vostri dubbi, non c'è nessun equivoco. Il riparto è stato simulato utilizzando Fallco Fallimenti e le percentuali di soddisfazione, come precisato in premessa, tengono conto di quanto pagato ai creditori privilegiati anche in via chirografaria.Più in dettaglio la massa mobiliare si esaurisce con il pagamento parziale del credito di grado 8° e attraverso la sua distribuzione sono stati interamente soddisfatti i privilegi con sussidiarietà. Per tale motivo tutti gli altri crediti privilegiati rimasti interamente insoddisfatti (gradi 18° e 20°) trovano parziale ristoro solo dal residuo della massa immobiliare in via chirografaria, insieme con gli altri creditori chirografari e con la parte degradata di quelli parzialmente soddisfatti (gradi 7° e 8°).
Confermata la bontà della premessa, torno a sottoporvi i 3 quesiti posti nella precedente e.mail, tra i quali, circa la specifica questione della formazione delle classi, quello che maggiormente mi preme, cioè se secondo voi è legittimo evitare la formazione di 3 classi, anche in presenza di trattamenti diversi (75% e 15%), limitandosi ad esporre un'unica categoria di creditori chirografari nella quale sono inclusi quelli chirografari tout court ed i privilegiati declassati al chirografo per effetto del pagamento parziale. Ciò sul presupposto della omogeneità delle posizioni, trattandosi di crediti prelatizi tutti parzialmente insoddisfatti per incapienza.
Ovvero se sia necessario formare 3 classi, conme indicate nella precente e.mail, ma diversamente da quanto ammesso dal Tribunale di Milano, cioè inserendo i privilegiati parzialmente insoddisfatti nelle rispettive classi, per la parte degradata al chirografo (25% e 85%) lasciando nella terza classe solo i creditori chirografari tout court.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2015 20:09RE: RE: RE: Concordato fallimentare con assuntore – formazione delle classi
Chiarito che l'intero attivo mobiliare è stato distribuito con soddisfazione piena dei creditori con privilegio sussidiario e che rimane da ripartire il residuo attivo immobiliare tra i creditori privilegiati incapienti sul mobiliare (e degradati a chirografo) e gli originari chirografari, veniamo ai suoi quesiti:
1° quesito: in assenza del rinvio alla transazione fiscale ritenete possano sorgere problemi in ordine al pagamento parziale delle ritenute irpef (priv. gen. grado 18°)?;
crediamo proprio di np visto che l'art. 182ter riguarda il concordato preventivo e non quello fallimentare.
2° quesito: è necessario formare 3 classi, oppure, trattandosi di crediti prelatizi tutti parzialmente insoddisfatti per incapienza, si potrebbe soprassedere sul presupposto della omogeneità delle posizioni?
L'obbligatorietà della suddivisione in classi, tranne le ipotesi indicate dalla legge, discende solo dalla volontà del debitore di fare trattamenti differenziati tra le varie categorie di creditori. In sostanza se il debitore non vuole differenziare i trattamenti, proponendo la stessa percentuale per tutti i creditori, non vi è bisogno di formare classi, anche se alcuni dei creditori al chirografo sono stati degradati a tale rango in quanto privilegiati incapienti. Di contro se il debitore vuole fare trattamenti differenziati, allora diventa indispensabile formare le classi. Nella formazione di queste ciò che conta non è più la natura giuridica dei crediti e la loro collocazione in base al loro grado di privilegio perché si sta parlando di crediti tutti di rango chirografario, o perché lo erano fin dall'origine o perché lo sono diventati a seguito di incapienza, per cui rileva soltanto il requisito della omogeneità economica.
Di conseguenza, quando lei propone di dare ai crediti assistiti dal priv. gen. di grado 8°, il 75%, a quelli di grado 7°, 18° e 20° il 15% e agli originari chirografari il 14%, fa una divisione basata sulla omogeneità giuridica (anche se mancherebbe anche questa per i crediti che hanno il 15%), peraltro superata, e non basata sulla omogeneità economica. Ovviamente anche una differenziazione fondata sulla omogeneità economica potrebbe portare agli stessi risultati, ma nella formazione delle classi, per consentire il controllo del tribunale, dovrebbe spiegare qual è l'omogeneità economica che lega i creditori che pone in ciascuna classe, fermo restando che i criteri di valutazione di tale requisito non sono rigorosissimi; inoltre nel caso verrebbe apportata finanza di un assuntore, per cui la libertà di manovra aumenta.
3° quesito: qualora fossero necessarie le tre classi, potrebbero essere formate come segue: Prima classe: creditori indicati sub a) che votano per il 25% del loro credito; Seconda classe: creditori indicati sub b) che votano per l'85% del loro credito; Terza classe: tutti i crediti chirografari all'origine (esclusi i degradati).
Se lei forma le classi come da lei indicato, o in altro modo, i creditori votano per l'intero credito ammesso o passato al chirografo. Vi è qualche divergenza se, nel caso del privilegiato soddisfatto parzialmente come tale, il creditore passa al chirografo e vota per l'intero importo del credito o solo per la parte non soddisfatta; noi optiamo per questa seconda soluzione alla luce del testo dell'art. 177 l.f.. Ma nella specie questa questione riguarderebbe soltanto i creditori di grado settimo e ottavo soddisfatti parzialmente, nel mentre tutti gli altri (18° e 20° grado) passano per intero in chirografo non avendo ricevuto nulla quali prelatizi. Di sicuro non è esatto che un creditore di 100, del quale si prevede la soddisfazione al 75% voti solo per il residuo 25 o quello di 100 del quale si prevede il pagamento del 15% voti soltanto per il 15 residuo, ecc. Essi votano per l'intero credito passato al chirografo.
Zucchetti SG srl
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