Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
ordine liberazione immobiile occupato dal fallito
-
Alberto Cassin
Ceggia (VE)05/05/2025 18:01ordine liberazione immobiile occupato dal fallito
Nel ringraziarvi anticipatamente per la consulenza fornita espongo la seguente situazione:
Procedura fallimentare aperta a 07/2014
L'abitazione principale occupata dal fallito e dei suoi familiari viene venduta a mezzo asta competitiva (è l'ultimo bene prima della chiusura della fase liquidatoria)
L'asta competitiva si tiene regolarmente e l'immobile viene aggiudicato
Il fallito presenta reclamo contro la procedura d'asta competitiva avanti al GD e viene rigettata
Successivamente sempre il fallito presenta reclamo contro la procedura d'asta avanti al Collegio del Tribunale e viene rigettata
Il fallito presenta reclamo in cassazione (non ancora fissata udienza)
Il curatore nel frattempo ottiene un provvedimento di liberazione dell'immobile da parte del G.D.
Il fallito impugna il provvedimento di liberazione del G.D. del quale viene data esecuzione (il curatore avvalendosi della forza pubblica libera l'immobile dagli occupanti cambia le serrature etc.).
Nell'immobile sono rimasti arredi personali non appresi alla procedura oltre a vestiario e quant'altro
Nell'area esterna l' immobile vi sono degli animali (volatili) anche rari che devono essere accuditi giornalmente
Nel caso in cui il ricorso contro l'ordine di liberazione si chiuda a favore del fallito, quest'ultimo ha il diritto a rioccupare l'immobile vanificando l'operato del curatore?
Il reclamo pendente in cassazione condiziona comunque l'operato del curatore costringendolo a temporeggiare in ordine al rogito notarile?
Grazie
Alberto Cassin
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2025 18:10RE: ordine liberazione immobiile occupato dal fallito
Nella specie sono pendenti due impugnazioni. Una riguarda ìla vednita competitiva, atto del curatore, impugnato ai sensi dell'art. 36 l. fall. avanti al giudice delegato e iol provvedimento di questi avanti al tribunale. Il comma 2 dell'art. 36 l. fall. precisa che il tribunale decide "con decreto motivato non soggetto a gravame", ove il divieto di gravame vale solo ad impedire il successivo ricorso alla Corte d'Appello, nel mentre ormai si ammette il ricorso straordinario in Cassazione. Pertanto la vendita è ancora sub judice in quanto la Cassazione non si è ancora pronunciata.
Nel frattempo è intervento l'ordine di liberazione dell'immobile emesso dal giudice delegato e questo provvedimento è stato impugnato avanti al tribunale ex art. 26 l. fall.. Il comma 5 di questo precede espressamente che "il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento" , per cui lei ha potuto procedere con lo sgombro, ma è ancora sub judice l'ordine di liberazione fin quando anche questo iter non si conclude.
Fatte queste indispensabili precisazioni, le risposte alle sue domande discendo chiare:
1-se viene accolto il reclamo contro l'ordine di liberazione, questo viene meno e, quindi, il fallito ha diritto di rioccupare l'immobile;
2-il provvedimento di aggiudicazione è definitivo, nel senso che non può essere impugnato altrimenti che con il ricorso straordinario in Cassazione, ma questo è stato proposto, per cui anche l'aggiudicazione potrebbe essere stravolta. Non conosciamo gli atti, e, sebbene il comportamento del fallito appaia finalizzato a bloccare l'andamento della procedura, esiste tuttavia il rischio che il reclamo possa essere accolto, per cui, in queste condizioni, sarebbe preferibile attendere l'esito del ricorso in Cassazione prima di stipulare l'atto di vendita notarile, a meno che l'aggiudicatario non sia d'accordo e si assuma il rischio relativo liberando la curatela da ogni responsabilità.
Zucchetti SG srl
-