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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
sottoscrizione CUD
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Alessandro Civati
Milano08/04/2014 19:29sottoscrizione CUD
Buonasera.
Diversi lavoratori della fallita si sono rivolti al curatore per avere il cud 2014.
Preciso che detto cud, sostanzialmente, fa riferimento al solo periodo "prefallimentare" poiché la curatela (che ha iniziato ad esercitare le proprie funzioni nel dicembre 2013) non ha effettuato nel 2013 alcun pagamento, né alcuna ritenuta.
Chi è tenuto a sottoscrivere i cud 2014 in tale situazione?
preciso che la curatela, fra l'altro, avrebbe gravi difficoltà a riscontrare la correttezza delle somme riportate nei cud, giacché non è ancora in possesso della contabilità. Inoltre, la società fallita da diversi anni non deposita più bilanci (nei 4 anni precedenti alla data di fallimento nessun bilancio è stato regolarmente depositato).
Da quello che ho capito, taluni sostengono che dovrebbe essere il curatore a farsi carico di tale adempimento, ma mi chiedo come sia possibile sostenere una simile tesi, dato che il curatore andrebbe a certificare, sotto la propria responsabilità, fatti e circostanze che attengono ad una gestione altrui... tanto più tale conclusione mi pare inaccettabile in una situazione in cui nemmeno è dato al curatore di verificare la correttezza e veridicità dei dati contenuti nei cud che dovrebbe sottoscrivere.
Personalmente, nemmeno ritengo convincente la tesi secondo cui il curatore sarebbe tenuto all'adempimento quale nuovo legale rappresentante, giacché, a ben vedere, il curatore tale non è, essendo, viceversa, un mero amministratore giudiziale del patrimonio della società fallita.
Gradirei conoscere il Vs. parere e, magari, capire come altri curatori abbiano risolto un problema spinoso, che rischia anche di creare notevoli tensioni con i lavoratori della fallita.
Ringrazio anticipatamente.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/04/2014 17:10RE: sottoscrizione CUD
Il problema del rilascio dei CUD relativo al periodo ante fallimento va evidentemente di pari passo con quello dell'obbligo o meno di presentazione della dichiarazione Mod. 770.
A tal proposito abbiamo già scritto più volte che riteniamo che la soluzione più corretta sia la consegna dei CUD e la trasmissione del Mod. 770 da parte del fallito (ovvero del suo legale rappresentante), ma se egli non vi provvede sia opportuno che lo faccia il Curatore.
La norma di riferimento è l'art. 4 del D.P.R. 322/98 che al primo comma stabilisce che "i soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/73, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi ..... soggetti a ritenute alla fonte ... presentano annualmente una dichiarazione ... relativa a tutti i percipienti" e al sesto comma stabilisce che "I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita
certificazione unica ... attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali ..."
E' vero che l'obbligo di rilasciare i CUD e presentare la dichiarazione grava su chi "corrisponde compensi" (tant'è vero che se non vi sono compensi corrisposti il 770 non si presenta), e quindi secondo una possibile interpretazione il Curatore che non corrisponda compensi (o comunque per i compensi non corrisposti da lui) non è tenuto a rilasciare i CUD e presentare il 770.
E' però possibile una diversa interpretazione, che porta a ritenere invece il Curatore obbligato, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il Curatore fa certamente parte dei "soggetti indicati al titoli III del D.P.R. 600/73"
b) in nessuna parte tale disposizione pone l'obbligo di rilasciare i CUD e presentare la dichiarazione a carico del medesimo soggetto che ha effettuato le ritenute
c) la stessa modulistica della dichiarazione è formulata in modo ben diverso da quella sulla dichiarazione dei redditi; il punto 4.2 delle istruzioni alla compilazione del Mod. 770 semplificato 2014, a cui rinviamo anche per la motivazione di tale obbligo (che personalmente ci sentiamo di condividere), stabilisce chiaramente che in caso di fallimento "la dichiarazione deve essere presentata dal ... curatore fallimentare ... in nome e per conto del soggetto estinto" (dove per "estinto" si intende soggetto che non prosegue l'attività).
Riteniamo quindi che, quantomeno per prudenza, sia consigliabile ritenere tale obbligo sussistente anche se, come abbiamo già detto, si possono certamente trovare elementi a sostegno della tesi opposta.
Per quanto riguarda le spesso insormontabili difficoltà pratiche di reperire i dati da indicare nelle varie dichiarazioni da presentare da parte del Curatore (770, dichiarazione dei redditi per il periodo 1/1 - data del fallimento, dichiarazione IVA per l'anno precedente, dichiarazione IVA mod. 74-bis), riteniamo che:
- ciò non giustifichi l'omessa presentazione della dichiarazione
- l'impossibilità di reperire i dati giustifichi tranquillamente la presentazione di una dichiarazione incompleta, o addirittura in bianco
- in particolare per il 770, se non viene reperito alcun elemento che provi la corresponsione di compensi soggetti a ritenuta, non vigendo l'obbligo di presentazione in caso di assenza di compensi e non essendo quindi prevista la presentazione di un 770 "in bianco", riteniamo sia legittimo non presentarlo.
Ritornando allo specifico problema dei CUD e della difficoltà di reperire i dati da indicare in essi, esaminandolo sotto un aspetto squisitamente pratico, riteniamo che il Curatore:
- se riesce a ottenere la collaborazione di chi si occupava di tale adempimento per la società fallita (di norma un consulente del lavoro esterno) - e ciò avviene di norma facendosi autorizzare dal Giudice Delegato ad avvalersene come consulente della procedura - farà predisporre i CUD, li firmerà e li trasmetterà ai lavoratori
- se non ottiene tale collaborazione e si trovi nell'impossibilità di reperire altrove i dati necessari, non potrà certo essere ritenuto personalmente responsabile di tale omissione
- in caso vi siano dubbi sull'effettiva avvenuta corresponsione delle retribuzioni (il versamento delle ritenute si potrà verificare tramite il cassetto fiscale), della quale nemmeno il consulente del lavoro dell'impresa fallita è certo, è consigliabile far predisporre il CUD da quest'ultimo e trasmetterlo ai lavoratori con un lettera accompagnatoria nella quale precisare che essi debbono tener conto solo dei compensi effettivamente percepiti nell'anno.
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