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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Modello Mud.
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)16/02/2012 12:16Modello Mud.
Buongiorno, per un fallimento dichiarato nel 2012 il curatore fallimentare, è obbligato a presentare il modello Mud relativo al 2011 entro il 30 aprile 2012?
Grazie mille
Rag. Flavia Morazzi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/02/2012 18:34RE: Modello Mud.
Dal momento che il Curatore non diviene legale rappresentante del soggetto fallito, egli è tenuto solo agli obblighi specificatamente posti a suo carico dalla legge.
Poichè la normativa sul MUD non fa mai riferimento all'ipotesi di fallimento e di subentro del Curatore negli obblighi gravanti sull'impresa, riteniamo che egli non sia tenuto all'adempimento indicato nel quesito.-
Veronica Grazioli
Crema (CR)03/03/2015 14:55RE: RE: Modello Mud.
Nel caso in cui nell'ambito di un fallimento in corso, il Curatore si debba onerare anche dello smaltimento dei rifiuti speciali lasciati giacenti dalla fallita, si chiede se il Curatore essendosi attivato per lo smaltimento, sia ancora esonerato dalla presentazione della dichiarazione M.U.D. relativamente agli smaltimenti effettuati in corso di procedura.
grazie
Veronica Grazioli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2015 20:17RE: RE: RE: Modello Mud.
Nella specie è proprio il fallimento che ha eseguito i lavori di smaltimento, per cui rientra in una delle categorie per le quali è richiesta la deve essere presentato. il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994,che è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.
Il modello va presentato entro il 30 aprile 2015, con riferimento all'anno 2014, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
Zucchetti SG Srl
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Riccardo Pucher Prencis
Treviso05/03/2015 08:47RE: RE: RE: RE: Modello Mud.
Nutro una perplessità sulla risposta che è stata data per ultima.
Se si è detto inizialmente, affermazione che condivido pienamente, che il curatore non è tenuto alla presentazione del MUD perché tale attività non rientra negli obblighi che gli sono posti a carico dalla legge, non comprendo come mai debba farlo qualora si trovi solo a smaltire i rifiuti.
Leggo nel D.P.C.M. 02/12/2008 (non è nemmeno l'ultimo che ha disciplinato il MUD, perché successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 27 aprile 2010 ma di quest'ultimo la mia banca dati non riporta l'articolato mentre del precedente si ...) che ...
"1 Soggetti Obbligati
...
1.1 Comunicazione Rifiuti
I soggetti tenuti alla presentazione sono
...
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
...
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))"
L'art. 184 credo sia quello del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152.
Quindi è sempre l'impresa produttrice di rifiuti alla quale è fatto carico di presentare la dichiarazione.
Che cosa cambia, quindi, se il curatore si è trovato solo ad effettuare lo smaltimento (sicché non li ha prodotti) rispetto al caso in cui non abbia fatto nemmeno questa attività?
Diverso sarebbe il caso di esercizio provvisorio, perché in quel caso è il curatore che esercita l'impresa e quindi si trova ad essere produttore del rifiuto.
Ringrazio per l'opportunità di confronto.-
Riccardo Pucher Prencis
Treviso05/03/2015 09:01RE: RE: RE: RE: RE: Modello Mud.
Mi correggo: l'ultimo D.P.C.M. che è intervenuto sul punto è stato emanato in data 17/12/2014 e l'articolato, per quanto attiene l'individuazione dei soggetti obbligati, non mi pare sia cambiato rispetto a quello che ho riportato precedentemente. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/03/2015 20:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modello Mud.
La sua osservazione è pertinente e per questo motivo avevamo premesso nella risposta che "Nella specie è proprio il fallimento che ha eseguito i lavori di smaltimento", per evidenziare che non si trattava di presentare un modello per una pregressa attività svolta dal fallito, ma per uno smaltimento effettuato dallo stesso fallimento in pendenza dello stesso.
In questi casi chi opera lo smaltimento è tenuto alla presentazione del modello?
Anche il modello unico di dichiarazione ambientale 2015, per la parte smaltimento rifiuti dispone che alla presentazione siano tenuti
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
• Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).
E' chiaro che il curatore non è il produttore iniziale di rifiuti pericolosi, ma la disponibilità dei beni inquinati è passata al curatore, per cui abbiamo ritenuto che questi fosse tenuto alla presentazione del modello in sostituzione del fallito.
Che lei possa nutrire perplessità su questa soluzione è normale, ed è opportuno che le segnali, perché si sta parlando di una materia scarsamente regolamentata, in cui il fallimento non viene considerato, per cui l'incertezza interpretativa domina.
Zucchetti SG srl
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