Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

ASSOCIAZIONE TEMPORANE DI IMPRESE E FALLIMENTO DELLA SOCIETA' CAPOGRUPPO

  • Paolo Cerolini

    Fermo
    07/12/2013 09:39

    ASSOCIAZIONE TEMPORANE DI IMPRESE E FALLIMENTO DELLA SOCIETA' CAPOGRUPPO

    Vorrei conoscere il Vostro parere in merito alla seguente questione.
    Due Società hanno costituito un'Associazione Temporanea di Imprese con conferimento ad una di esse di mandato speciale gratuito e irrevobaile e di procura, al fine dell'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici.
    La Società mandataria è stata poi dichiarata fallita e l'Ente Pubblico, già prima del Fallimento, ha invocato la risoluziomne del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.
    Ora lo stesso Ente ha convocato le parti per la sottoscrizione del conto finale dei lavori, dal quale, come noto, emergeranno i rapporti dare-avere tra le parti. Per la predetta sottoscrizione l'Ente ha convocato la sola Società mandataria, in persona del Curatore, ritenendo che la sottoscrizione della stessa sia ancora vincolante per l'A.T.I. nonostante il fallimento. Tale opinione non risulta a mio avviso convincente poiché, secondo le norme del codice civile e della legge fallimentare, peraltro richiamate nel mandato, tale contratto sarebbe sciolto per cui ciascuna Società dovrebbe sottoscrivere il conto,non sussistendo più il potere di rappresentanza della fallita, atteso che quest'ultima dopo il Fallimento non ha mai proseguito l'attività di impresa.
    Grazie e cordiali saluti.
    Avv. Paolo Cerolini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/12/2013 19:56

      RE: ASSOCIAZIONE TEMPORANE DI IMPRESE E FALLIMENTO DELLA SOCIETA' CAPOGRUPPO

      Nel caso prospettato si intersecano due rapporti: quello di mandato, che lega la capogruppo alle consociate e quello di appalto stipulato dalla mandataria per conto dell'ati con l'ente pubblico.
      L'effetto del fallimento su quest'ultimo (regolato dall'art. 37, comma 18, d.lgs n. 163 del 2006, per il quale "in caso di fallimento del mandatario … la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto") non è rilevante nel caso perché, già prima del fallimento l'ente appaltante ha risolto il contratto di appalto, per cui con tale ente bisogna regolamentare le conseguenze della risoluzione e non dello scioglimento per effetto del fallimento.
      Il fallimento della capogruppo, come lei giustamente ricorda, determina anche lo scioglimento del rapporto di mandato, che è alla base del rapposto associativo temporaneo di imprese, a norma dell'art. 78 l.f., sebbene si tratti di mandato in rem propriam, dal momento che la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 78 induce a ritenere che la nuova disciplina si estenda anche a tale figura. Sciolto il rapporto di mandato, la mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti della stazione appaltante per la riscossione della quota di crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabili fino al momento dello scioglimento; egualmente il curatore del fallimento della mandataria ha diritto a riscuotere i crediti ad essa imputabili, in quanto anche questa è una forma di liquidazione delle attività
      Da tanto deriva che anche all'accertamento dei della situazione al momento della cessazione dell'appalto, che a sua volta determina i diritti e obblighi reciproci, dovrebbero partecipare, per la ex ati, sia il curatore del fallimento della mandataria che la mandante, come, appunto da lei sostenuto.
      Zucchetti Sg Srl