Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Omesso versamento ritenute per pagamenti eseguiti a ridosso del concordato

  • Cinzia Marinangeli

    Magliano di Tenna (FM)
    11/04/2014 16:00

    Omesso versamento ritenute per pagamenti eseguiti a ridosso del concordato

    Sottopongo alla Vs attenzione il seguente caso.

    Una società (srl) deposita in cancelleria domanda di ammissione al concordato in data 09/01. Lo stesso giorno esegue un pagamento in favore di un professionista per prestazioni attinenti la società in bonis omettendo di versare la ritenuta di acconto entro il 16 del mese successivo. La disposizione finanziaria sfugge al controllo del commissario giudiziale successivamente nominato e, con essa, il versamento della ritenuta.

    In data 07/11 la società viene dichiarata fallita su istanza di un creditore.

    Il Curatore riscontra l'omesso versamento in sede di redazione del Mod. 770 e ne dà atto nel relativo quadro nella dichiarazione.
    L''Agenzia delle Entra notifica al curatore avviso di irregolarità volto al recupero del tributo omesso, delle sanzioni e degli interessi.

    Si chiede:
    1) se è corretto ritenere il credito dell'amministrazione finanziaria ante-fallimento;
    2) se è altresì corretto ritenere il medesimo credito ante-concordato in virtù della competenza delle prestazioni oggetto del pagamento;
    3) se si ravvisano eventuali responsabilità, anche penali, del Curatore in ragione della dichiarazione mod. 770 presentata.

    Grazie per l'attenzione.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/05/2014 12:12

      RE: Omesso versamento ritenute per pagamenti eseguiti a ridosso del concordato

      Il credito dell'Amministrazione Finanziaria sorge al momento del pagamento ed effettuazione della ritenuta, è quindi un debito ante concordato e ante fallimento: debito concorsuale, quindi.

      Non vediamo come il Curatore possa essere responsabile di un omesso versamento che egli non poteva certo fare nei termini (essendo gli stessi scaduti mesi prima della sua nomina) e che in corso di procedura potrà effettuare solo in sede di riparto.

      Riteniamo non responsabilità dirette non vi sarebbero anche se il Curatore fosse lo stesso Commissario nominato in seguito al deposito della domanda di concordato, dato che il Commissario non ha comunque compiti 'gestori' ma solo di sorveglianza.