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CORONAVIRUS : CURATORE IN COMA. LOCKDOWN, continuazione delle procedure dallo studio del curatore in coma.

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    11/10/2020 10:21

    CORONAVIRUS : CURATORE IN COMA. LOCKDOWN, continuazione delle procedure dallo studio del curatore in coma.

    Ho un quesito, che non avrei mai desiderato porre,
    in ordine ad una brutta ed angosciosa situazione purtroppo vissuta e purtroppo di attualita.'

    Affetto da coronavirus sono stato ricoverato in terapia intensiva intubato e sono andato in coma.
    Quindi incapace totalmente di intendere e di volere per il periodo del coma, durato circa un mese e poi impedito al letto di ospedale per altri due mesi.

    Da marzo di quest'anno ( prima ondata).

    Dopo tre mesi di ricovero e riabilitazione fortunatamente sono tornato al lavoro pur con difficolta'.

    In studio collabora con me mio figlio avvocato.

    Si era in periodo di "lockdown" l'Italia si è fermata,
    e cosi', in pratica, anche le procedure fallimentari,
    come le cause.

    Per le procedure fallimentari di cui sono Curatore
    ( tutte da molti anni da me curate ed ormai in via di chiusure da fare: rendiconti e riparti finali ) mio figlio
    non sapeva cosa fare in attesa dell'esito del coma che pero' andava perdurando.

    Aveva pensato di rivolgersi al Tribunale
    rappresentando la situazione
    al fine di far continuare le procedure fallimentari sempre a cura del mio studio,
    eventualmente da riprendere di persona io, ove mi fossi risvegliato dal coma,
    oppure anche abbandonando io la carica, pensava di agire in hoc modo ( con mio accordo ma.... solo postumo dopo risveglio dal coma, dopo circa un mese, dal letto di ospedale, contattato per cellulare) :

    rappresentare, da parte di mio figlio, tale grave situazione al Presidente del Tribunale Fallimentare (Curatore in coma), chiedendo la nomina di coadiutore nella persona di mio figlio stesso o di Curatore delegato, con espresso potere di comparire di persona in sostituzione
    ad udienze di verifica crediti tardive rendiconto e di riparto,
    o la sostituzione del Curatore con nomina dello stesso mio figlio.

    Quale la figura piu' appropriata ?

    Coadiutore
    Curatore delegato,
    o surroga del Curatore con nomina nuovo Curatore.
    al fine della continuazione delle procedure nello studio del Curatore in coma ?

    Una volta fui nominato " Curatore delegato".. figura un po' di invenzione giurisprudenziale... dal Tribunale fallimentare per un curatore fallimentare che aveva avuto un infarto ed era malato e ho svolto tale incarico sino a chiusura procedura.

    Sono a chiedere quale sia l'iter migliore al fine di dare soluzione positiva
    al problema della continuazione delle procedure fallimentari
    Sempre a cura del mio Studio.

    Mi pongo pure un problema, ma del tutto secondario e formale, che l'istanza si pensava di fare telematicamente a mezzo mia chiavetta firma digitale, che pero' non sarebbe ortodosso non essendo atto che promana dal Curatore
    ( appunto in coma) e pero' si era in periodo di "lockdown"…eventualmente meglio una missiva scritta proveniente dal terzo mio figlio…
    forse però non idonea e non sicura nel pervenimento nella situazione di chisura delle Cancellerie ecc.

    Vi ringrazio dei Vostri lumi significando che il quesito ha valenza tuttora nel denegato caso di (speriamo di no ) ricadute e comunque per casi futuri in generale, stante la situazione di pandemia perdurante, pur si spera rari.

    Avv. F. Angeli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2020 10:23

      RE: CORONAVIRUS : CURATORE IN COMA. LOCKDOWN, continuazione delle procedure dallo studio del curatore in coma.

      Ci permetta, in primo luogo, di farle gli auguri di una completa guarigione. Sono stati, e sono, giorni difficili per tutti, ma per chi ha provato i segni di questa terribile epidemia sulla propria pelle, ed in modo così invasivo, deve essere stato davvero terribile per lui e per i suoi cari; vediamo, tuttavia, che lei ha avuto l'energia e la forza d'animo per uscire dall'incubo del coma e questo è il miglior auspicio per un ritorno pieno alla normalità e per continuare ad averla tra i nostri più affezionati interlocutori.
      Quanto al quesito che propone, sul passato non si può intervenire, nel senso che se anche nel periodo della sua malattia è scaduto qualche termine o qualche attività non è stata eseguita, non può recuperare ciò che non è stato fatto, a meno che non venga rimesso in termini per la non imputabilità della sua inerzia date le condizioni in cui versava; in ogni caso, qualora sorga un problema di responsabilità o di revoca dall'incarico per eventuali inadempienze, potrà sempre far valere la sua impossibilità ad operare per le ragioni che ha esposto.
      Per il futuro, è necessario un chiarimento di fondo circa le sue condizioni e la capacità a continuare a svolgere l'incarico di curatore. Se non è più in grado per motivi di salute o, comunque, non se la sente più, di svolgere questo compito, deve rinunciare agli incarichi che ha e cercare di favorire, facendo presente la situazione ai giudici delegati ai vari fallimenti, la nomina a nuovo curatore di suo figlio.
      Se, invece, lei ha recuperato integralmente le sue capacità ed in grado di svolgere l'attività, seppur con qualche difficoltà in attesa di un ripristino più completo delle sue facoltà, può nominare un delegato, nella persona di suo figlio avvocato, previa autorizzazione del comitato dei creditori, per lo svolgimento di specifiche operazioni, con esclusione di quelle non delegabili come la partecipazione all'udienza per la verifica dello stato passivo. Peraltro non dovrebbero esserci problemi di costi, in quanto il compenso del delegato è a carico del curatore, nel senso che va detratto dal compenso di quest'ultimo.
      Come lei ha anticipato, la nomina di un curatore delegato in sostituzione di quello precedente momentaneamente impedito, è del tutto anomala in quanto la legge fallimentare non prevede questa figura e l'art. 32 espressamente stabilisce che il curatore "può delegare ad altri specifiche operazioni".
      La nomina di un coadiutore è nel caso non utilizzabile in quanto a questa figura si ricorre per lo svolgimento di attività tecniche che non rientrano nella competenza del curatore, e suo figlio è avvocato come lei.
      Ancora auguri
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        13/10/2020 13:47

        RE: RE: CORONAVIRUS : CURATORE IN COMA. LOCKDOWN, continuazione delle procedure dallo studio del curatore in coma.

        Grazie per i lumi e la solidarieta'.

        Per fortuna nessun adempimento scaduto inevaso.

        Persino le aste sono continuate in modalita' telematica inerziale ....ho persino venduto nel frattempo... miracolo della tecnologia...
        E sono abile ed arruolato...quasi da reduce veterano
        grazie anche alla nuova modalita' degli adempimenti di
        Procedura quasi tutti telematici ad operare anche da remoto.
        E ora posso anche far fronte ai ( pochi) accessi personali delle Procedure affrontando pure le ....scale del palazzo di giustizia di Milano...se serve e che, anzi, mi consigliano per riabilitazione respiratoria.

        Ho solo perplessita , ' e sono a chiedervi lumi ,in ordine alla nomina di coadiutore che vorrei richiedere nella persona di mio figlio ( che di fatto da anni segue dette Procedure con me ) non parendomi, essendo a mie spese, ostativa la sua qualifica di avvocato ( siccome identica) pensando che la nomina di coadiutore non debba essere per forza per svolgere attivita' tecnica diversa.

        Forse perche' nel passato per grosse Procedure con o senza esercizio provvisorio mi sono avvalso della nomina di coadiutori anche multipli che il Tribunale mi nominò
        per fatturazione, per archivio, recupero credit,i rivendiche ecc ( stampi di una fonderia, identificazione oggetto rivendiche sistemazione archivio, esame domande insinuazione, fatturazione, recupero crediti).

        Poi il Tribunale ho visto che cominciò a nominare piu' Curatori per Procedure impegnative.

        Sono pertanto a chiedervi un cortese chiarimento specificatamente in ordine a questo aspetto.
        ( nomina di avvocato coadiutore del Curatore avvocato ).


        RingraziandoVi.

        Avv. F. Angeli
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/10/2020 12:28

          RE: RE: RE: CORONAVIRUS : CURATORE IN COMA. LOCKDOWN, continuazione delle procedure dallo studio del curatore in coma.

          Il coadiutore del curatore fallimentare integra l'attività del curatore svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, per cui ad esso si ricorre, non quando il curatore sia impedito a svolgere una singola operazione (nel qual caso si fa ricorso al delegato), ma quando è opportuno avvalersi dell'opera di tecnici o di altre persone incaricate di accudire ad un particolare settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. In ipotesi il curatore potrebbe chiedere la nomina di uno o più coadiutori per lo svolgimento di qualsiasi attività che riguardi la procedura, ma a quel punto ci sarebbe da chiedersi perché venga nominato un curatore che poi fa svolgere ad altri il suo compito. La possibilità offerta dal secondo comma dell'art. 32 l. fall. va, quindi, utilizzata ricorrendo al coadiutore per lo svolgimento di quelle attività che richiedono conoscenze tecniche che normalmente non fanno parte del bagaglio del professionista nominato curatore; così ad esempio la nomina di un coadiutore fiscale è normale nel caso curatore sia un avvocato, nel mentre, ove il curatore sia un commercialista, una tale nomina è subordinata alla ricorrenza di vareie circostanze, e così via.
          In conclusione non è da escludere la possibilità della nomina di un coadiutore avvocato quanto il curatore è un avvocato, ma normalmente si richiede che siano specificati i compiti e le ragioni (ad esempio l'opportunità di acquisire il parere di un esperto di un settore, la valutazione di un caso complesso in vista di un contratto o un'azione giudiziaria, ecc.) in modo da evitare che si pervenga alla figura di un curatore ausiliario o ad un sostituto del curatore.
          Zucchetti SG srl